IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 123, lettera a), e 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanita', e il decreto legislativo 30 giugno 1992, n. 266; Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale; Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1985 con il quale e' stato approvato il vigente testo della IX edizione della Farmacopea ufficiale; Vista la lettera in data 29 dicembre 1994 con cui la segreteria tecnica della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale ha trasmesso il parere favorevole della predetta commissione su una modifica da apportare alla tabella 2 della Farmacopea ufficiale; Ritenuto opportuno procedere alla formale approvazione della predetta modifica della tabella 2 della Farmacopea ufficiale secondo quanto formulato dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale; Decreta: Art. 1. Nella tabella 2 della vigente edizione della Farmacopea ufficiale concernente le sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente, e' inserita la voce seguente: Metadone cloridrato, sotto forma di sciroppo per uso orale.