IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  gli  articoli  123,  lettera a), e 124 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e le successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 13 marzo 1958,  n.  296,  istitutiva  del  Ministero
della sanita', e il decreto legislativo 30 giugno 1992, n. 266;
  Vista  la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e
pubblicazione della Farmacopea ufficiale;
  Visto il regolamento per il servizio  farmaceutico,  approvato  con
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
  Visto  il decreto ministeriale 26 aprile 1985 con il quale e' stato
approvato  il  vigente  testo  della  IX  edizione  della  Farmacopea
ufficiale;
  Vista  la  lettera  in  data 29 dicembre 1994 con cui la segreteria
tecnica  della  commissione  permanente  per  la   revisione   e   la
pubblicazione  della  Farmacopea  ufficiale  ha  trasmesso  il parere
favorevole della predetta commissione su una  modifica  da  apportare
alla tabella 2 della Farmacopea ufficiale;
  Ritenuto   opportuno  procedere  alla  formale  approvazione  della
predetta modifica della tabella 2 della Farmacopea ufficiale  secondo
quanto  formulato  dalla commissione permanente per la revisione e la
pubblicazione della Farmacopea ufficiale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella tabella 2 della vigente edizione della  Farmacopea  ufficiale
concernente  le sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere
provviste obbligatoriamente, e' inserita la voce seguente:
   Metadone cloridrato, sotto forma di sciroppo per uso orale.