IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di recepimento
delle  direttive  della  Comunita'  economica  europea  in materia di
specialita' medicinali;
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  539,  recante
attuazione  della  direttiva  n.  92/26/CEE sulla classificazione dei
medicinali per uso umano, ai fini della loro fornitura;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266  ("Riordinamento
del  Ministero  della  sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
h),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421"),   con   particolare
riferimento  al  disposto  dell'art. 7, comma 1, lettera c), relativo
alle competenze della Commissione unica del  farmaco  in  materia  di
classificazione  dei medicinali secondo il citato decreto legislativo
n. 539/1992;
  Visti i pareri espressi dalla Commissione unica del  farmaco  nelle
sedute  del  10  ottobre  1994  e  17  ottobre  1994 sulle domande di
esclusione  di  alcuni  medicinali  dall'obbligo  di  vendita  dietro
prescrizione medica;
  Considerato  che  le suddette domande, inizialmente non conformi al
decreto ministeriale 18 febbraio  1991  e  successive  modificazioni,
sono state in seguito regolarizzate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le   specialita'   medicinali   di  cui  all'elenco  allegato,
costituente parte integrante del presente decreto, sono  classificate
come  "medicinali  non  soggetti  a  prescrizione  medica"  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 539.
  2.  Le  confezioni  delle specialita' medicinali di cui al comma 1,
riportanti l'avvertenza "DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI  RICETTA
MEDICA" (o altra analoga) debbono essere ritirate dal commercio entro
il 30 settembre 1995.
  3.  Le  societa'  titolari  delle  registrazioni  delle specialita'
medicinali di cui trattasi hanno l'obbligo di  inviare  al  Ministero
della  sanita' - Direzione generale del servizio farmaceutico - entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, nuovi esemplari degli
stampati, nelle forme e nei modi previsti dal decreto legislativo  n.
540/1992,  aggiornati  in  relazione  all'esonero  della prescrizione
medica.