Art. 5.
  Il  servizio  V.I.A.  provvedera'  a  specificare   le   quote   di
finanziamento  regionali,  di  cui  al precedente art. 3, per singolo
intervento  regionale  sulla  base  delle  priorita'   elencate   nel
documento  di  programma  regionale e nella delibera CIPE 21 dicembre
1993.