Art. 2. Deroghe Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il comune dovra' rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli; b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola e carri funebri; c) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti nella regione Campania sempre che siano condotti dai proprietari oppure da altre persone comunque non residenti in alcun comune della Campania. Tali veicoli possono sbarcare ma non circolare sull'isola per cui dovranno rimanere fermi per tutto il periodo del divieto nella zona in cui effettueranno il primo parcheggio dopo lo sbarco; d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo e' guidato da un accompagnatore; e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo per la stagione turistica, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo le necessita'; f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche' autocaravan che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco; g) autoveicoli e motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari; h) veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi'.