Art. 2.
                               Deroghe
  Nel  periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per
i seguenti veicoli:
    a)  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori   appartenenti   ai
proprietari  di  abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur
non essendo residenti, risultino iscritti nei  ruoli  comunali  della
tassa  per  la  nettezza  urbana.  Tale deroga e' limitata ad un solo
veicolo  per  nucleo  familiare.  Il  comune  dovra'  rilasciare   un
contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;
    b)   autoambulanze,  veicoli  delle  forze  dell'ordine,  veicoli
tecnici delle aziende erogatrici di  pubblici  servizi  nell'isola  e
carri funebri;
    c)  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  con targa estera e
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti  non
residenti  nella  regione  Campania  sempre  che  siano  condotti dai
proprietari oppure da altre persone comunque non residenti  in  alcun
comune della Campania. Tali veicoli possono sbarcare ma non circolare
sull'isola  per  cui dovranno rimanere fermi per tutto il periodo del
divieto nella zona in cui effettueranno il primo parcheggio  dopo  lo
sbarco;
    d)   autoveicoli   che   trasportano   invalidi,  purche'  muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una   competente   autorita'    italiana    o    estera,    integrato
dell'autorizzazione   rilasciata   dalla   prefettura  di  Napoli  se
l'autoveicolo e' guidato da un accompagnatore;
    e) autoveicoli per il trasporto di  artisti  e  attrezzature  per
occasionali  prestazioni di spettacolo per la stagione turistica, per
convegni e manifestazioni culturali. Il  permesso  di  sbarco  verra'
concesso  dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo le
necessita';
    f)  autovetture  trainanti  caravan  o  carrelli  tenda,  nonche'
autocaravan  che  in  ogni  caso dovranno rimanere ferme per tutto il
periodo di  divieto  di  cui  all'art.  1  nel  punto  in  cui  hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
    g)  autoveicoli  e  motocarri  destinati  agli approvvigionamenti
alimentari;
    h)  veicoli  adibiti  al  trasporto  di  cose,   appartenenti   a
lavoratori  non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali
dal lunedi' al venerdi'.