Art. 4.
                              Sanzioni
  Chiunque  viola  i  divieti  di cui al presente decreto e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000
a L. 2.160.000 cosi' come  previsto  dal  comma  2  dell'art.  8  del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, come aggiornato con
decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.