Art. 2. Imprese artigiane 1. Le imprese artigiane aventi sede nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 interessate a fruire tramite l'Artigiancassa delle agevolazioni previste dall'art. 3, comma 2, della legge presentano alla banca dalla quale intendono ottenere il finanziamento la documentazione prevista dall'art. 1, comma 2. 2. Nel rispetto della destinazione prevista dall'art. 3, comma 3, della legge, i finanziamenti di ripristino migliorativo possono essere diretti all'ampliamento o ammodernamento di immobili ovvero al potenziamento tecnologico di attrezzature. Puo' essere finanziato l'acquisto di macchinari usati, purche' non obsoleti e in piena efficienza. 3. I contratti di locazione finanziaria, effettuati ai sensi dell'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240, in favore dei soggetti indicati al comma 1 e aventi quale destinazione l'acquisizione di macchine, attrezzi strumentali e automezzi, possono beneficiare di un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto interessi spettante a un corrispondente finanziamento bancario agevolato ai sensi dell'art. 3 della legge. 4. La banca trasmette la domanda per l'ottenimento del contributo all'Artigiancassa S.p.a. con allegata la documentazione indicata al comma 1. 5. Verificata la completezza della documentazione raccolta, i comitati tecnici regionali interessati deliberano, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, la concessione del contributo, tenendo conto dell'ordine di ricevimento della documentazione. Entro il medesimo termine, il comitato del Fondo centrale accorda, ove richiesta, la garanzia del Fondo stesso prevista dall'art. 3, comma 4, della legge. 6. Ottenuta la delibera, la banca eroga il finanziamento a fronte della presentazione da parte del danneggiato: dell'attestazione di impresa danneggiata rilasciata dalla camera di commercio, industria ed artigianato competente per territorio; di documentazione idonea ad attestare gli impegni di spesa. La banca comunica all'Artigiancassa S.p.a. le erogazioni effettuate. 7. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti e' pari al 3% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. L'Artigiancassa S.p.a. corrisponde al beneficiario, per il tramite della banca che eroga il finanziamento stesso, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca e la rata calcolata al tasso del 3%. Nel periodo di preammortamento il contributo e' pari all'intero onere per interessi. Le banche trasmettono per conto del beneficiario del finanziamento all'Artigiancassa S.p.a., almeno trenta giorni prima della scadenza di ciascuna rata, una specifica richiesta di erogazione del contributo. Le banche compensano, su richiesta del beneficiario, il contributo in conto interessi ad esso destinato con gli interessi dallo stesso dovuti in base al contratto di cui al comma 3. 8. Entro il termine del periodo di preammortamento l'impresa danneggiata presenta alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti la spesa sostenuta, unitamente a una relazione del beneficiario del contributo dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. La banca trasmette la documentazione e la relazione ricevuta dall'Artigiancassa S.p.a. 9. L'Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione di spesa e della relazione, effettua controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del contributo volti a verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo, secondo quanto stabilito all'art. 3.