Art. 2.
                          Imprese artigiane
  1.  Le  imprese  artigiane aventi sede nel territorio delle regioni
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 novembre 1994 interessate a fruire tramite  l'Artigiancassa  delle
agevolazioni  previste  dall'art.  3, comma 2, della legge presentano
alla  banca  dalla  quale  intendono  ottenere  il  finanziamento  la
documentazione prevista dall'art. 1, comma 2.
  2.  Nel  rispetto della destinazione prevista dall'art. 3, comma 3,
della legge,  i  finanziamenti  di  ripristino  migliorativo  possono
essere diretti all'ampliamento o ammodernamento di immobili ovvero al
potenziamento  tecnologico  di  attrezzature.  Puo' essere finanziato
l'acquisto di macchinari usati,  purche'  non  obsoleti  e  in  piena
efficienza.
  3.  I  contratti  di  locazione  finanziaria,  effettuati  ai sensi
dell'art. 23 della legge 21  maggio  1981,  n.  240,  in  favore  dei
soggetti   indicati   al   comma   1   e  aventi  quale  destinazione
l'acquisizione di macchine, attrezzi strumentali e automezzi, possono
beneficiare  di  un  contributo  in  conto  canoni   equivalente   al
contributo   in   conto   interessi  spettante  a  un  corrispondente
finanziamento bancario agevolato ai sensi dell'art. 3 della legge.
  4. La banca trasmette la domanda per l'ottenimento  del  contributo
all'Artigiancassa  S.p.a.  con allegata la documentazione indicata al
comma 1.
  5. Verificata  la  completezza  della  documentazione  raccolta,  i
comitati tecnici regionali interessati deliberano, entro dieci giorni
lavorativi  dalla  data di ricevimento della documentazione di cui al
comma 4, la concessione del contributo, tenendo conto dell'ordine  di
ricevimento  della  documentazione.  Entro  il  medesimo  termine, il
comitato del Fondo centrale accorda, ove richiesta, la  garanzia  del
Fondo stesso prevista dall'art. 3, comma 4, della legge.
  6.  Ottenuta  la delibera, la banca eroga il finanziamento a fronte
della presentazione da parte del danneggiato:
   dell'attestazione di impresa danneggiata rilasciata  dalla  camera
di commercio, industria ed artigianato competente per territorio;
   di documentazione idonea ad attestare gli impegni di spesa.
  La   banca   comunica   all'Artigiancassa   S.p.a.   le  erogazioni
effettuate.
  7. Il tasso di interesse a carico delle  imprese  beneficiarie  dei
finanziamenti  e'  pari  al 3% nominale annuo posticipato a decorrere
dall'inizio  del   periodo   di   ammortamento   del   finanziamento.
L'Artigiancassa  S.p.a.  corrisponde  al beneficiario, per il tramite
della banca che eroga il finanziamento  stesso,  un  contributo  agli
interessi  pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata
al tasso fisso  nominale  annuo  praticato  dalla  banca  e  la  rata
calcolata  al  tasso  del  3%.  Nel  periodo  di  preammortamento  il
contributo  e'  pari  all'intero  onere  per  interessi.  Le   banche
trasmettono    per   conto   del   beneficiario   del   finanziamento
all'Artigiancassa S.p.a., almeno trenta giorni prima  della  scadenza
di   ciascuna   rata,  una  specifica  richiesta  di  erogazione  del
contributo. Le banche compensano, su richiesta del  beneficiario,  il
contributo  in  conto  interessi  ad esso destinato con gli interessi
dallo stesso dovuti in base al contratto di cui al comma 3.
  8. Entro  il  termine  del  periodo  di  preammortamento  l'impresa
danneggiata  presenta  alla  banca  finanziatrice  le fatture o altra
idonea documentazione che attesti la spesa  sostenuta,  unitamente  a
una  relazione  del  beneficiario  del contributo dalla quale risulti
l'utilizzo  del  finanziamento  ottenuto.  La  banca   trasmette   la
documentazione e la relazione ricevuta dall'Artigiancassa S.p.a.
  9. L'Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione di spesa
e  della  relazione,  effettua  controlli a campione sui soggetti che
hanno beneficiato del contributo volti a verificare che non  esistano
i  presupposti  per  revocare il contributo, secondo quanto stabilito
all'art. 3.