Art. 5.
                       Disciplina transitoria
  1.  I  contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge possono
essere concessi anche a fronte di finanziamenti a favore  di  imprese
danneggiate deliberati o erogati prima dell'emanazione delle presenti
disposizioni, purche' rispondenti alle finalita' indicate nella legge
stessa.  A tal fine le imprese interessate presentano la domanda alla
banca  finanziatrice  corredata  della  documentazione  prevista  dal
presente decreto interministeriale.
  2. Il presente decreto sostituisce quello emanato
l'11 gennaio 1995.
   Roma, 23 marzo 1995
                      p. Il Ministro del tesoro
                                PACE
                      Il Ministro dell'interno
                             BRANCACCIO
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                CLO'