Art. 5. Disciplina transitoria 1. I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge possono essere concessi anche a fronte di finanziamenti a favore di imprese danneggiate deliberati o erogati prima dell'emanazione delle presenti disposizioni, purche' rispondenti alle finalita' indicate nella legge stessa. A tal fine le imprese interessate presentano la domanda alla banca finanziatrice corredata della documentazione prevista dal presente decreto interministeriale. 2. Il presente decreto sostituisce quello emanato l'11 gennaio 1995. Roma, 23 marzo 1995 p. Il Ministro del tesoro PACE Il Ministro dell'interno BRANCACCIO Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO'