DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE RISORSE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera f), della suindicata legge; Visto il decreto 24 settembre 1990, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264/1990 e recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi; Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto 24 settembre 1990, n. 322; Vista la direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973 concernente le sostanze ed i prodotti indesiderabili nei mangimi, modificata dalle direttive CEE numeri 76/14, 76/934, 80/502, 83/381, 86/299, 86/354, 87/238, 91/126 e 91/132; Vista la direttiva CEE n. 92/63 del 10 luglio 1992, con la quale e' stato modificato l'allegato II della direttiva CEE n. 74/63, come successivamente modificata, riducendo il tenore in cadmio e limitando il tenore in arsenico dei fosfati utilizzati come materie prime negli alimenti composti per animali; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, allegato E; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Sentita la Commissione tecnica mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 settembre 1994; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Art. 1. L'allegato II al decreto 24 settembre 1990, n. 322, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.