DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
  Vista  la  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica  31
marzo  1988,  n.  152, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto, in  particolare,  l'art.  1,  comma  8,  lettera  f),  della
suindicata legge;
  Visto  il  decreto  24  settembre  1990,  n.  322, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264/1990 e recante norme in materia di sostanze
e prodotti indesiderabili nei mangimi;
  Visto, in particolare, l'art. 4 del  citato  decreto  24  settembre
1990, n. 322;
  Vista la direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973 concernente le
sostanze  ed  i prodotti indesiderabili nei mangimi, modificata dalle
direttive CEE numeri 76/14, 76/934, 80/502, 83/381,  86/299,  86/354,
87/238, 91/126 e 91/132;
  Vista la direttiva CEE n. 92/63 del 10 luglio 1992, con la quale e'
stato  modificato  l'allegato  II  della direttiva CEE n. 74/63, come
successivamente modificata, riducendo il tenore in cadmio e limitando
il tenore in arsenico dei fosfati utilizzati come materie prime negli
alimenti composti per animali;
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, allegato E;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Sentita la Commissione tecnica mangimi prevista dall'art.  9  della
citata  legge  15  febbraio  1963,  n.  281,  che  ha espresso parere
favorevole nella seduta del 13 settembre 1994;
  Visto l'art. 6, sub u), della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                               Art. 1.
  L'allegato  II  al decreto 24 settembre 1990, n. 322, recante norme
in materia di sostanze e  prodotti  indesiderabili  nei  mangimi,  e'
modificato conformemente all'allegato al presente decreto.