1. Attivato il collegamento col C.E.D.-M.C.T.C. l'impresa deve: a) accedere al sistema informativo automatizzato della motorizzazione civile, utilizzando le passwords assegnate; b) inserire, per ciascuna revisione effettuata, la targa del veicolo revisionato e l'esito della revisione; c) attendere che la stazione di lavoro stampi la dicitura di certificazione su apposito tagliando autoadesivo ed apporre tale tagliando sulla carta di circolazione del veicolo revisionato; d) stampare, al termine delle operazioni tecniche della giornata, la dichiarazione contenente l'elenco delle revisioni effettuate; e) spillare, sulla dichiarazione di cui al punto precedente, il versamento degli importi dovuti ai sensi della legge n. 870/1976 e successive modificazioni ed integrazioni; f) sottoscrivere la dichiarazione di cui al punto d) nella persona del titolare dell'impresa individuale o del responsabile tecnico, a seconda dei casi previsti dall'art. 240 del regolamento d'esecuzione del codice della strada; g) consegnare al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile, nel termine di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 652, la dichiarazione di cui al precedente punto d), completa e sottoscritta con le modalita' di cui ai precedenti punti e) ed f). 2. I tagliandi autoadesivi di cui al precedente comma 1, lettera c), vengono forniti all'impresa, consorzio o societa' consortile dall'ufficio provinciale M.C.T.C. indicato al precedente art. 1.