1. Attivato il collegamento col C.E.D.-M.C.T.C. l'impresa deve:
    a)  accedere   al   sistema   informativo   automatizzato   della
motorizzazione civile, utilizzando le passwords assegnate;
    b)  inserire,  per  ciascuna  revisione  effettuata, la targa del
veicolo revisionato e l'esito della revisione;
    c) attendere che la stazione di  lavoro  stampi  la  dicitura  di
certificazione  su  apposito  tagliando  autoadesivo  ed apporre tale
tagliando sulla carta di circolazione del veicolo revisionato;
    d) stampare, al termine delle operazioni tecniche della giornata,
la dichiarazione contenente l'elenco delle revisioni effettuate;
    e) spillare, sulla dichiarazione di cui al punto  precedente,  il
versamento  degli  importi  dovuti ai sensi della legge n. 870/1976 e
successive modificazioni ed integrazioni;
    f) sottoscrivere la  dichiarazione  di  cui  al  punto  d)  nella
persona  del  titolare  dell'impresa  individuale  o del responsabile
tecnico, a seconda dei casi previsti dall'art.  240  del  regolamento
d'esecuzione del codice della strada;
    g)   consegnare   al   competente   ufficio   provinciale   della
motorizzazione civile, nel termine di  cui  all'art.  3  del  decreto
ministeriale  4  ottobre  1994,  n.  652,  la dichiarazione di cui al
precedente punto d), completa e sottoscritta con le modalita' di  cui
ai precedenti punti e) ed f).
  2.  I  tagliandi  autoadesivi di cui al precedente comma 1, lettera
c), vengono forniti  all'impresa,  consorzio  o  societa'  consortile
dall'ufficio provinciale M.C.T.C. indicato al precedente art. 1.