ALLEGATO STATUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO DI TORINO Titolo I SCOPI - SEDE - PATRIMONIO Art. 1. La Compagnia di San Paolo - gia' Istituto bancario San Paolo di Torino - (qui di seguito "Compagnia") e' un ente avente propria personalita' giuridica; esso residua dal conferimento attuato dall'Istituto bancario San Paolo di Torino, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 28 ottobre 1991. La Compagnia e' disciplinata dal presente statuto e dalle norme dettate dagli articoli 11 e seguenti del predetto decreto legislativo. La Compagnia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro, giusta il disposto dell'art. 14 del decreto legislativo citato. Art. 2. La Compagnia ha sede in Torino. Art. 3. La Compagnia persegue finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale, in particolare nei settori della ricerca scientifica, economica e giuridica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura, della sanita', dell'assistenza e della tutela delle categorie sociali piu' deboli. Art. 4. La Compagnia ha piena capacita' sia di diritto pubblico sia di diritto privato. Essa puo' operare, in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento delle finalita' istituzionali. La Compagnia, per il conseguimento dei suoi scopi, potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari nei limiti di legge e del presente statuto. La Compagnia puo' altresi' promuovere: l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi dell'art. 12 del codice civile, in relazione alla necessita' di specializzare le finalita' dei singoli settori di intervento; la raccolta, la conservazione e la gestione di beni quali opere d'arte, collezioni in genere, beni culturali di valore storico, scientifico e sociale o di interesse ambientale. La Compagnia, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella societa' "San Paolo Bank Holding S.p.a.". La Compagnia, che non puo' esercitare direttamente l'attivita' bancaria, puo' possedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie. Puo' inoltre possedere partecipazioni diverse da quelle bancarie e finanziarie, purche' strumentali o comunque connesse al conseguimento dello scopo della Compagnia. La Compagnia potra' contrarre debiti con le societa' di cui detiene partecipazioni, o ricevere garanzie dalle stesse, entro il limite complessivo del 10% del proprio patrimonio. La Compagnia non puo' contrarre debiti, ne' ricevere garanzie, ne' prestarne per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio. Art. 5. Il patrimonio della Compagnia e' costituito inizialmente dalle partecipazioni nonche' dai beni, cespiti, rapporti ed attivita' non conferiti. Esso di norma si incrementa per effetto di: tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie; liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio; avanzi di gestione non destinati ad erogazioni. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Compagnia utilizza: 1) proventi e rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale di cui al successivo art. 20, primo comma; 2) eventuali liberalita' non destinate al patrimonio. Una quota non inferiore a 1/15 dei proventi al netto delle spese di funzionamento e delle riserve per la sottoscrizione di cui al comma precedente e' destinata agli scopi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni d'attuazione. Titolo II ORGANI DELLA COMPAGNIA Art. 6. Sono organi della Compagnia: a) il presidente; b) il consiglio generale; c) il comitato di gestione; d) il collegio sindacale; e) il segretario generale. Titolo III PRESIDENTE Art. 7. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro del tesoro. Il presidente: a) ha la legale rappresentanza della Compagnia di fronte ai terzi; b) presiede le adunanze del consiglio generale e del comitato di gestione; c) assume nell'interesse della Compagnia qualsiasi provvedimento ricadente nella competenza del comitato di gestione ove ricorrano motivi di urgenza, riferendone al medesimo in occasione della prima adunanza. Al presidente possono essere delegati poteri concernenti le decisioni sulle spese e le erogazioni a scopi di beneficenza, culturali e di pubblico interesse; egli esercita, altresi', eventuali ulteriori poteri che il comitato di gestione ritenga di delegargli. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume i poteri a tutti gli effetti rispettivamente il vice presidente, oppure, in caso di nomina di piu' vice presidenti ai sensi del successivo art.10; il vice presidente piu' anziano di nomina o, a parita' di anzianita' di nomina, quello piu' anziano di eta'. Quando il vice presidente, o i vice presidenti se nominati, sono assenti o impediti, i poteri del presidente vengono esercitati dal consigliere nominato dal Ministro del tesoro. Qualora il consigliere nominato dal Ministro del tesoro rivesta anche la carica di vice presidente, i poteri del presidente, in caso di assenza o di impedimento del presidente e dell'altro/i vice presidente/i se nominato/i, sono deferiti agli altri consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal consiglio generale. Al presidente della Compagnia compete un compenso annuo fisso, nonche' medaglie di presenza e diarie determinati dal Ministro del tesoro su proposta del consiglio generale, ed il rimborso delle spese occasionate dalla carica. Titolo IV CONSIGLIO GENERALE Art. 8. Il consiglio generale e' composto dal presidente e dai consiglieri cosi' nominati: uno con decreto del Ministro del tesoro; due dal comune di Torino; due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino; uno dall'amministrazione provinciale di Torino; uno dal comune di Genova; uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova; uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano; uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma. Del consiglio fanno altresi' parte i consiglieri cooptati come in appresso. Il consiglio coopta entro trenta giorni dalla prima seduta un numero di consiglieri compreso tra un minimo di sei ed un massimo di nove, scelti tra eminenti personalita' italiane o straniere, dotate di comprovata capacita' ed esperienza nei settori della ricerca scientifica, ricerca economica e giuridica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura, della sanita', dell'assistenza e della tutela delle categorie socialmente piu' deboli. La relativa deliberazione viene assunta a maggioranza qualificata. Il consiglio dura in carica quattro anni. Tutti i consiglieri scadono con l'approvazione, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio consuntivo dell'ultimo anno di carica; essi possono essere rinominati. Le dimissioni dei componenti il consiglio devono essere notificate anche alle autorita' che hanno effettuato la nomina; quelle dei consiglieri cooptati devono essere notificate solo al presidente. Il non intervento a tre sedute consecutive senza giustificazione produce la decadenza d'ufficio del consigliere, decadenza che deve essere notificata all'autorita' che ha provveduto alla nomina. Quando nel corso del quadriennio si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nel consiglio, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere, che dura in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Tutti i consiglieri devono possedere requisiti di onorabilita', rigore morale e prestigio pubblico. Ai componenti del consiglio generale si applicano le cause di incompatibilita' stabilite dalla legge e dall'autorita' di vigilanza, tempo per tempo vigenti. I componenti il consiglio generale non possono comunque assumere la carica di amministratore o di sindaco in piu' di nove societa' direttamente o indirettamente controllate - ai sensi dell'art. 2359 del codice civile - dalla Compagnia. Il consiglio generale puo' altresi' stabilire ulteriori regole per l'assunzione di cariche sociali in societa' partecipate. Ai componenti il consiglio generale viene riconosciuto un compenso annuo fisso determinato dal Ministro del tesoro, su proposta del consiglio generale. Tale compenso non e' cumulabile con quello spettante ai medesimi quali componenti gli organi sociali di societa' direttamente o indirettamente controllate dalla Compagnia. In caso di nomina negli organi sociali delle societa' controllate, all'atto dell'accettazione i componenti il consiglio generale della Compagnia dovranno dichiarare se optino per il compenso previsto per la carica rivestita nella Compagnia o per il compenso previsto per i componenti gli organi sociali delle societa' controllate. Nel primo caso gli emolumenti spettanti ai componenti il consiglio generale, quali componenti gli organi sociali delle societa' direttamente controllate, saranno devoluti alla Compagnia medesima. Nel secondo caso il cumulo dei compensi non potra' comunque superare quello piu' alto previsto in una qualsiasi delle societa' controllate. Ai componenti il consiglio generale spettano le diarie e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio generale e del comitato di gestione, determinate dal Ministro del tesoro su proposta del consiglio generale; gli amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica. Art. 9. Il consiglio generale e' convocato almeno quattro volte l'anno, in relazione agli adempimenti di cui all'art.17 del presente statuto, e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. La convocazione deve aver luogo, altresi', quando almeno tre consiglieri o due sindaci ne facciano richiesta scritta al presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno. Le sedute del consiglio generale si tengono di regola presso la sede della Compagnia; il consiglio generale puo' tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare deve essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione puo' avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore. Per la validita' delle sedute occorre l'intervento di un numero di membri che rappresenti la maggioranza dei consiglieri in carica e le relative deliberazioni devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto di chi presiede. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie e' richiesta una maggioranza pari a due terzi dei voti dei consiglieri in carica. Le deliberazioni concernenti persone vengono assunte a scrutinio segreto, quando ne sia fatta richiesta anche da un solo consigliere; in caso di parita' di voti, la proposta si intende respinta. Il segretario generale interviene alle riunioni del consiglio generale. I verbali delle deliberazioni del consiglio generale sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del segretario generale della Compagnia, che funge da segretario del consiglio e che puo' farsi coadiuvare da altro personale designato dal consiglio. In caso di assenza del segretario generale, le funzioni di segretario del consiglio saranno svolte da persona pure designata dal consiglio medesimo. Art. 10. Il consiglio generale definisce le linee programmatiche di intervento e formula gli indirizzi gestionali ai quali deve uniformarsi l'attivita' della Compagnia. Il consiglio generale stabilisce altresi' i criteri per l'assegnazione e ripartizione dei fondi nei diversi settori di intervento. Sono inoltre riservati alla esclusiva competenza del consiglio generale: il potere di deliberare in materia di modificazione dello Statuto e di estinzione della compagnia medesima; il potere di deliberare in ordine alle indicazioni di voto necessarie per la partecipazione all'assemblea della San Paolo Bank Holding S.p.a.; le determinazioni inerenti la realizzazione di strutture stabili attinenti i diversi settori di intervento; l'eventuale assunzione di servizi in concessione; l'approvazione dei bilanci di cui al successivo art. 17; la nomina dei componenti del comitato di gestione; la nomina del segretario generale della Compagnia. Il consiglio generale infine elegge annualmente tra i suoi componenti uno o piu' vice presidenti. Titolo V COMITATO DI GESTIONE Art. 11. Il comitato di gestione e' composto da sette membri; ne fanno parte di diritto: a) il presidente; b) il o i vice presidenti; c) il consigliere nominato dal Ministro del tesoro. Gli altri membri sono eletti annualmente dal consiglio generale; in ogni caso, quattro dei membri del comitato di gestione debbono essere scelti tra i componenti del consiglio generale di cui al primo comma dell'art. 8, alinea 2 e seguenti, ed uno dei membri tra i componenti del consiglio generale cooptati ai sensi del precedente art. 8, terzo comma. Il comitato di gestione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Compagnia fatta eccezione per quelli espressamente riservati al consiglio generale. Art. 12. Il comitato di gestione e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno. Le sedute del comitato di gestione si tengono di regola presso la sede della Compagnia; il comitato di gestione puo' altresi' riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il comitato di gestione ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione puo' avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. Per la validita' delle sedute occorre l'intervento di almeno la meta' dei membri e le relative deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita', prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni concernenti persone vengono assunte a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta anche da un solo componente; in caso di parita' di voti, la proposta si intende respinta. Il segretario generale interviene alle riunioni del comitato di gestione. I verbali delle deliberazioni del comitato di gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del segretario generale della Compagnia, che funge da segretario del comitato e che puo' farsi coadiuvare da altro personale designato dal consiglio generale. In caso di assenza del segretario generale, le funzioni di segretario del comitato saranno svolte da persona designata dal consiglio generale. ALLEGATO Titolo VI COLLEGIO SINDACALE Art. 13. I sindaci della Compagnia, che devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero negli albi professionali di cui all'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, sono cosi' nominati: un sindaco effettivo e un sindaco supplente dal comune di Torino; un sindaco effettivo e un sindaco supplente dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino; un sindaco effettivo e un sindaco supplente dall'amministrazione provinciale di Torino; un sindaco effettivo ed un sindaco supplente da uno degli enti di seguito indicati, osservando il criterio della rotazione, nell'ordine: C.C.I.A.A. di Roma; C.C.I.A.A. di Milano; C.C.I.A.A. di Genova; comune di Genova; un sindaco effettivo, presidente del collegio sindacale, ed un sindaco supplente con decreto del Ministro del tesoro. I sindaci durano in carica quattro anni; il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del consiglio generale. Tutti i sindaci, che scadono con l'approvazione, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio consuntivo dell'ultimo anno di carica, possono essere rinominati. Ai componenti gli organi di controllo si applicano le cause di incompatibilita' stabilite dalla legge e dall'autorita' di vigilanza, tempo per tempo vigenti. I membri del collegio sindacale non possono comunque assumere la carica di sindaco o di amministratore in piu' di nove societa', direttamente o indirettamente controllate dalla Compagnia, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Il consiglio generale puo' altresi' stabilire ulteriori regole per l'assunzione di cariche sociali in societa' partecipate. Ai sindaci effettivi compete un compenso annuo fisso, nonche' le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, e le diarie determinati dal Ministro del tesoro su istanza del consiglio generale, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica. Tale compenso non e' cumulabile con quello spettante ai medesimi quali componenti gli organi sociali di societa' direttamente o indirettamente controllate dalla Compagnia. In caso di nomina negli organi sociali delle societa' controllate, all'atto dell'accettazione i sindaci della Compagnia dovranno dichiarare se optino per il compenso previsto per la carica di sindaco della Compagnia o per il compenso previsto per i componenti degli organi sociali delle societa' controllate. Nel primo caso gli emolumenti spettanti ai sindaci della Compagnia, quali organi sociali delle societa' direttamente controllate, saranno devoluti alla Compagnia medesima. Nel secondo caso il cumulo dei compensi non potra' comunque essere superiore alla somma dei compensi spettanti ai componenti il collegio sindacale della "San Paolo Bank Holding S.p.a." e "Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a.". Art. 14. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni e nell'art. 2403 e seguenti del codice civile. I sindaci effettivi assistono alle sedute del consiglio generale e possono assistere a quelle del comitato di gestione. Titolo VII SEGRETARIO GENERALE Art. 15. Il segretario generale e' nominato con deliberazione del consiglio generale della Compagnia. Il segretario generale e' a capo della struttura della Compagnia. In particolare il segretario generale: a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio generale del comitato di gestione e delle decisioni del presidente; b) interviene alle adunanze del consiglio generale e del comitato di gestione senza diritto di voto; c) svolge tutte le altre funzioni affidategli dal consiglio generale e dal comitato di gestione, nonche' tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi. Titolo VIII COMITATI TECNICI E SCIENTIFICI Art. 16. Il consiglio generale puo' nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalita' di particolare competenza e riconosciuto valore nelle aree di intervento della Compagnia. I comitati tecnici e scientifici sono organi di consulenza; i compiti, la durata e le modalita' di funzionamento sono definiti dal consiglio generale. Titolo IX BILANCIO E UTILI Art. 17. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio generale, sentita la relazione del collegio sindacale, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio generale approva il bilancio preventivo per l'anno successivo. Il consiglio generale trasmette entro dieci giorni il bilancio preventivo e quello consuntivo al Ministro del tesoro per l'approvazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Gli stessi si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione. Il comitato di gestione predispone la relazione e gli schemi dei bilanci da sottoporre all'approvazione del consiglio generale. Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalita' istituzionali. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Compagnia. La relazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' del patrimonio della Compagnia. Titolo X FONDAZIONE DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO PER LA CULTURA, LA SCIENZA E L'ARTE EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA E UFFICIO PIO Art. 18. La Compagnia puo' perseguire i propri fini istituzionali anche avvalendosi dei seguenti enti: la fondazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino per la cultura, la scienza e l'arte, l'Educatorio duchessa Isabella e l'Ufficio Pio, che operano in conformita' ai rispettivi statuti. Titolo XI LIQUIDAZIONE Art. 19. Nel caso di liquidazione della Compagnia, l'eventuale residuo netto del patrimonio sara' devoluto, in conformita' alla deliberazione del consiglio generale approvata dal Ministro del tesoro, ad enti che perseguono fini analoghi a quelli della Compagnia. Titolo XII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 20. La Compagnia, fintanto che mantiene il controllo della "San Paolo Bank Holding S.p.a.", accantona ogni esercizio una quota non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite di cui al precedente art. 5, punto 1, ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della "San Paolo Bank Holding S.p.a.". La riserva puo' essere investita esclusivamente in titoli della "San Paolo Bank Holding S.p.a.", della "Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a." e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Il primo consiglio generale e' composto dai membri del consiglio di amministrazione della Compagnia in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto e dal presidente del consiglio medesimo. Il consiglio generale procede, entro trenta giorni dalla approvazione del presente statuto, alla cooptazione di sette membri ai sensi dell'art. 8, terzo comma. Per la relativa deliberazione e' richiesta la maggioranza assoluta dei membri in carica piu' uno. Il primo comitato di gestione e' composto da membri del comitato esecutivo in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, integrato ai sensi dell'art. 11, secondo comma. Il consiglio generale scade a norma dell'art. 8 fatta eccezione per i consiglieri cooptati per la prima volta ai sensi del precedente terzo comma, per i quali il quadriennio decorre dalla scadenza del mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto. La norma di cui all'art. 13, primo comma, alinea 4 e 5, trova applicazione successivamente all'approvazione da parte del Ministro del tesoro del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1995. Sino a tale data rimane in carica il collegio sindacale nell'assetto esistente al momento di entrata in vigore del presente statuto. Per i componenti degli organi amministrativi e di controllo che alla data di entrata in vigore del presente statuto rivestano cariche amministrative e di controllo in societa' facenti parte del Gruppo creditizio San Paolo, le norme sulla incompatibilita' di cui all'art. 8, nono comma, e all'art. 13, terzo comma, non trovano applicazione sino al 30 giugno 1996 - fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 1 febbraio 1995, n. 561020 - avendo le societa' conferitarie posto in atto operazioni di concentrazione con altri enti creditizi. Coloro che ai sensi del secondo comma del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, hanno mantenuto cariche nell'ente conferente, nelle societa' conferitarie e nella societa' o enti che con esse compongono il gruppo creditizio, potranno essere confermati nella carica ricorrendo i presupposti di cui al precitato decreto ministeriale 1 febbraio 1995. Per le proprie esigenze di funzionamento e per il raggiungimento delle proprie finalita', la Compagnia potra' avvalersi di uffici e di personale delle societa' conferitarie. Al personale della Compagnia si applicano le norme del rapporto di lavoro di diritto privato, settore credito.