(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
           STATUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO DI TORINO
                              Titolo I
                      SCOPI - SEDE - PATRIMONIO
                               Art. 1.
   La  Compagnia  di  San Paolo - gia' Istituto bancario San Paolo di
Torino - (qui di seguito  "Compagnia")  e'  un  ente  avente  propria
personalita'   giuridica;   esso  residua  dal  conferimento  attuato
dall'Istituto bancario San Paolo di Torino, ai sensi della  legge  30
luglio  1990,  n.  218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e approvato con decreto del  Ministro  del  tesoro  in  data  28
ottobre 1991.
   La  Compagnia  e'  disciplinata dal presente statuto e dalle norme
dettate  dagli  articoli  11  e   seguenti   del   predetto   decreto
legislativo.
   La  Compagnia  e'  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero del
tesoro, giusta il  disposto  dell'art.  14  del  decreto  legislativo
citato.
                               Art. 2.
   La Compagnia ha sede in Torino.
                               Art. 3.
   La  Compagnia  persegue  finalita'  di  interesse  pubblico  e  di
utilita'  sociale,  in  particolare   nei   settori   della   ricerca
scientifica, economica e giuridica, dell'istruzione, dell'arte, della
cultura,   della   sanita',  dell'assistenza  e  della  tutela  delle
categorie sociali piu' deboli.
                               Art. 4.
   La Compagnia ha piena capacita' sia di  diritto  pubblico  sia  di
diritto privato.
   Essa  puo'  operare,  in  Italia  e all'estero, nei modi e con gli
strumenti che saranno, di volta in  volta,  ritenuti  idonei  per  il
conseguimento delle finalita' istituzionali.
   La Compagnia, per il conseguimento dei suoi scopi, potra' compiere
tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari
nei limiti di legge e del presente statuto.
   La Compagnia puo' altresi' promuovere:
    l'istituzione  di  persone  giuridiche di diritto comune ai sensi
dell'art. 12 del codice  civile,  in  relazione  alla  necessita'  di
specializzare le finalita' dei singoli settori di intervento;
    la  raccolta,  la conservazione e la gestione di beni quali opere
d'arte, collezioni in  genere,  beni  culturali  di  valore  storico,
scientifico e sociale o di interesse ambientale.
   La   Compagnia,  fintanto  che  ne  sia  titolare,  amministra  la
partecipazione nella societa' "San Paolo Bank Holding S.p.a.".
   La Compagnia, che non  puo'  esercitare  direttamente  l'attivita'
bancaria,  puo'  possedere partecipazioni di minoranza al capitale di
altre  imprese  bancarie  e  finanziarie.  Puo'   inoltre   possedere
partecipazioni  diverse  da  quelle  bancarie  e finanziarie, purche'
strumentali o comunque connesse al conseguimento  dello  scopo  della
Compagnia.
   La  Compagnia  potra'  contrarre  debiti  con  le  societa' di cui
detiene partecipazioni, o ricevere garanzie dalle  stesse,  entro  il
limite complessivo del 10% del proprio patrimonio.
   La Compagnia non puo' contrarre debiti, ne' ricevere garanzie, ne'
prestarne  per  un  importo  complessivo superiore al 20% del proprio
patrimonio.
                               Art. 5.
   Il patrimonio della Compagnia  e'  costituito  inizialmente  dalle
partecipazioni  nonche'  dai beni, cespiti, rapporti ed attivita' non
conferiti. Esso di norma si incrementa per effetto di:
    tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;
    liberalita'  a  qualsiasi  titolo  pervenute  ed   esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
    avanzi di gestione non destinati ad erogazioni.
   Per  il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Compagnia
utilizza:
    1) proventi e rendite derivanti dalla  gestione  del  patrimonio,
detratte  le  spese  di  funzionamento e gli accantonamenti destinati
alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale di  cui  al
successivo art. 20, primo comma;
    2) eventuali liberalita' non destinate al patrimonio.
   Una  quota  non inferiore a 1/15 dei proventi al netto delle spese
di funzionamento e delle riserve per  la  sottoscrizione  di  cui  al
comma precedente e' destinata agli scopi previsti dall'art. 15, comma
1,  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266, e relative disposizioni
d'attuazione.
                              Titolo II
                       ORGANI DELLA COMPAGNIA
                               Art. 6.
   Sono organi della Compagnia:
     a) il presidente;
     b) il consiglio generale;
     c) il comitato di gestione;
     d) il collegio sindacale;
     e) il segretario generale.
                             Titolo III
                             PRESIDENTE
                               Art. 7.
   Il presidente e' nominato con decreto del Ministro del tesoro.
   Il presidente:
     a) ha la legale rappresentanza  della  Compagnia  di  fronte  ai
terzi;
     b) presiede le adunanze del consiglio generale e del comitato di
gestione;
     c) assume nell'interesse della Compagnia qualsiasi provvedimento
ricadente  nella  competenza  del  comitato di gestione ove ricorrano
motivi di urgenza, riferendone al medesimo in occasione  della  prima
adunanza.
   Al  presidente  possono  essere  delegati  poteri  concernenti  le
decisioni sulle  spese  e  le  erogazioni  a  scopi  di  beneficenza,
culturali e di pubblico interesse; egli esercita, altresi', eventuali
ulteriori poteri che il comitato di gestione ritenga di delegargli.
   In  caso  di  assenza  o di impedimento del presidente ne assume i
poteri a  tutti  gli  effetti  rispettivamente  il  vice  presidente,
oppure,  in  caso  di  nomina  di  piu'  vice presidenti ai sensi del
successivo art.10; il vice presidente piu' anziano  di  nomina  o,  a
parita' di anzianita' di nomina, quello piu' anziano di eta'.
   Quando  il  vice presidente, o i vice presidenti se nominati, sono
assenti o impediti, i poteri del presidente  vengono  esercitati  dal
consigliere  nominato dal Ministro del tesoro. Qualora il consigliere
nominato dal Ministro del tesoro rivesta  anche  la  carica  di  vice
presidente,  i  poteri  del  presidente,  in  caso  di  assenza  o di
impedimento  del  presidente  e  dell'altro/i  vice  presidente/i  se
nominato/i, sono deferiti agli altri consiglieri, secondo l'ordine di
successione stabilito dal consiglio generale.
   Al  presidente  della  Compagnia  compete un compenso annuo fisso,
nonche' medaglie di presenza e diarie determinati  dal  Ministro  del
tesoro su proposta del consiglio generale, ed il rimborso delle spese
occasionate dalla carica.
                              Titolo IV
                         CONSIGLIO GENERALE
                               Art. 8.
   Il consiglio generale e' composto dal presidente e dai consiglieri
cosi' nominati:
    uno con decreto del Ministro del tesoro;
    due dal comune di Torino;
    due   dalla   camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Torino;
    uno dall'amministrazione provinciale di Torino;
    uno dal comune di Genova;
    uno  dalla  camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura di Genova;
    uno   dalla   camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Milano;
    uno  dalla  camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura di Roma.
   Del  consiglio fanno altresi' parte i consiglieri cooptati come in
appresso.
   Il consiglio coopta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta  un
numero  di consiglieri compreso tra un minimo di sei ed un massimo di
nove, scelti tra eminenti personalita' italiane o  straniere,  dotate
di  comprovata  capacita'  ed  esperienza  nei  settori della ricerca
scientifica,  ricerca   economica   e   giuridica,   dell'istruzione,
dell'arte,  della  cultura,  della  sanita',  dell'assistenza e della
tutela  delle  categorie  socialmente  piu'   deboli.   La   relativa
deliberazione viene assunta a maggioranza qualificata.
   Il  consiglio  dura  in  carica  quattro anni. Tutti i consiglieri
scadono con l'approvazione, da parte del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  consuntivo  dell'ultimo anno di carica; essi possono essere
rinominati.
   Le dimissioni dei componenti il consiglio devono essere notificate
anche alle autorita' che  hanno  effettuato  la  nomina;  quelle  dei
consiglieri cooptati devono essere notificate solo al presidente.
   Il  non  intervento a tre sedute consecutive senza giustificazione
produce la decadenza d'ufficio del consigliere,  decadenza  che  deve
essere notificata all'autorita' che ha provveduto alla nomina.
   Quando  nel  corso  del  quadriennio  si  verifichi, per qualsiasi
motivo, una vacanza nel consiglio, il presidente  provoca  la  nomina
del  nuovo  consigliere,  che  dura  in carica fino alla scadenza del
quadriennio in corso.
   Tutti  i  consiglieri  devono possedere requisiti di onorabilita',
rigore morale e prestigio pubblico.
   Ai componenti del consiglio generale  si  applicano  le  cause  di
incompatibilita' stabilite dalla legge e dall'autorita' di vigilanza,
tempo per tempo vigenti.
   I  componenti  il consiglio generale non possono comunque assumere
la carica di amministratore o di sindaco in  piu'  di  nove  societa'
direttamente  o  indirettamente controllate - ai sensi dell'art. 2359
del codice civile -  dalla  Compagnia.  Il  consiglio  generale  puo'
altresi'  stabilire  ulteriori  regole  per  l'assunzione  di cariche
sociali in societa' partecipate.
   Ai componenti il consiglio generale viene riconosciuto un compenso
annuo fisso determinato dal Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del
consiglio generale.
   Tale  compenso  non e' cumulabile con quello spettante ai medesimi
quali componenti  gli  organi  sociali  di  societa'  direttamente  o
indirettamente controllate dalla Compagnia.
   In caso di nomina negli organi sociali delle societa' controllate,
all'atto  dell'accettazione  i componenti il consiglio generale della
Compagnia dovranno dichiarare se optino per il compenso previsto  per
la  carica rivestita nella Compagnia o per il compenso previsto per i
componenti gli organi sociali delle societa' controllate.
   Nel primo caso gli emolumenti spettanti ai componenti il consiglio
generale,  quali  componenti  gli  organi  sociali   delle   societa'
direttamente  controllate,  saranno devoluti alla Compagnia medesima.
Nel secondo caso il cumulo dei compensi non potra' comunque  superare
quello   piu'   alto   previsto   in  una  qualsiasi  delle  societa'
controllate.
   Ai componenti il  consiglio  generale  spettano  le  diarie  e  le
medaglie   di  presenza  per  la  partecipazione  alle  riunioni  del
consiglio generale  e  del  comitato  di  gestione,  determinate  dal
Ministro   del   tesoro  su  proposta  del  consiglio  generale;  gli
amministratori  hanno  inoltre  diritto  al  rimborso   delle   spese
occasionate dalla carica.
                               Art. 9.
   Il consiglio generale e' convocato almeno quattro volte l'anno, in
relazione  agli adempimenti di cui all'art.17 del presente statuto, e
ogni qualvolta il presidente lo ritenga  opportuno.  La  convocazione
deve  aver  luogo,  altresi',  quando  almeno  tre  consiglieri o due
sindaci ne facciano richiesta scritta al presidente, con  indicazione
delle ragioni che la determinano.
   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno.
   Le  sedute  del  consiglio generale si tengono di regola presso la
sede della Compagnia; il consiglio generale puo' tuttavia riunirsi in
qualunque altro luogo, in Italia o all'estero.
   L'avviso  di  convocazione,  con  l'indicazione   sommaria   degli
argomenti  da  trattare  deve  essere  inviato  ai  consiglieri ed ai
sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione.
   Nel caso di particolare urgenza la convocazione puo' avvenire  con
semplice preavviso di quarantotto ore.
   Per la validita' delle sedute occorre l'intervento di un numero di
membri  che rappresenti la maggioranza dei consiglieri in carica e le
relative deliberazioni  devono  ottenere  il  voto  favorevole  della
maggioranza  dei presenti. In caso di parita', prevale il voto di chi
presiede.  Per  le  deliberazioni concernenti modifiche statutarie e'
richiesta una maggioranza pari a due terzi dei voti  dei  consiglieri
in carica.
   Le  deliberazioni  concernenti persone vengono assunte a scrutinio
segreto, quando ne sia fatta richiesta anche da un solo  consigliere;
in caso di parita' di voti, la proposta si intende respinta.
   Il  segretario  generale  interviene  alle  riunioni del consiglio
generale.
   I verbali delle deliberazioni del consiglio generale sono  redatti
e  trascritti sul registro dei verbali a cura del segretario generale
della Compagnia, che funge da segretario del  consiglio  e  che  puo'
farsi  coadiuvare da altro personale designato dal consiglio. In caso
di assenza del segretario generale, le  funzioni  di  segretario  del
consiglio  saranno  svolte  da  persona  pure designata dal consiglio
medesimo.
                              Art. 10.
   Il  consiglio  generale  definisce  le  linee  programmatiche   di
intervento   e   formula  gli  indirizzi  gestionali  ai  quali  deve
uniformarsi  l'attivita'  della  Compagnia.  Il  consiglio   generale
stabilisce  altresi'  i criteri per l'assegnazione e ripartizione dei
fondi nei diversi settori di intervento.
   Sono inoltre riservati alla  esclusiva  competenza  del  consiglio
generale:
    il potere di deliberare in materia di modificazione dello Statuto
e di estinzione della compagnia medesima;
    il  potere  di  deliberare  in  ordine  alle  indicazioni di voto
necessarie per la partecipazione all'assemblea della San  Paolo  Bank
Holding S.p.a.;
    le  determinazioni inerenti la realizzazione di strutture stabili
attinenti i diversi settori di intervento;
    l'eventuale assunzione di servizi in concessione;
    l'approvazione dei bilanci di cui al successivo art. 17;
    la nomina dei componenti del comitato di gestione;
    la nomina del segretario generale della Compagnia.
   Il  consiglio  generale  infine  elegge  annualmente  tra  i  suoi
componenti uno o piu' vice presidenti.
                              Titolo V
                        COMITATO DI GESTIONE
                              Art. 11.
   Il  comitato  di  gestione  e'  composto da sette membri; ne fanno
parte di diritto:
     a) il presidente;
     b) il o i vice presidenti;
     c) il consigliere nominato dal Ministro del tesoro.
   Gli altri membri sono eletti annualmente dal  consiglio  generale;
in  ogni  caso,  quattro  dei membri del comitato di gestione debbono
essere scelti tra i componenti del consiglio generale di cui al primo
comma dell'art. 8, alinea 2 e seguenti,  ed  uno  dei  membri  tra  i
componenti  del  consiglio  generale cooptati ai sensi del precedente
art. 8, terzo comma.
   Il comitato di gestione ha tutti i poteri  per  l'ordinaria  e  la
straordinaria  amministrazione  della  Compagnia  fatta eccezione per
quelli espressamente riservati al consiglio generale.
                              Art. 12.
   Il comitato di gestione e' convocato dal presidente ogni qualvolta
lo ritenga opportuno.
   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno.
   Le  sedute del comitato di gestione si tengono di regola presso la
sede della Compagnia; il comitato di gestione puo' altresi'  riunirsi
in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero.
   L'avviso   di   convocazione,  con  l'indicazione  sommaria  degli
argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il  comitato
di  gestione  ed  ai  sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di
quello fissato per la riunione.
   Nel caso di particolare urgenza la convocazione puo' avvenire  con
semplice preavviso di ventiquattro ore.
   Per  la  validita'  delle sedute occorre l'intervento di almeno la
meta' dei membri e  le  relative  deliberazioni  devono  ottenere  la
maggioranza  dei  voti  dei  presenti; in caso di parita', prevale il
voto di chi presiede.
   Le deliberazioni concernenti persone vengono assunte  a  scrutinio
segreto quando ne sia fatta richiesta anche da un solo componente; in
caso di parita' di voti, la proposta si intende respinta.
   Il  segretario  generale  interviene alle riunioni del comitato di
gestione.
   I verbali  delle  deliberazioni  del  comitato  di  gestione  sono
redatti  e  trascritti sul registro dei verbali a cura del segretario
generale della Compagnia, che funge da segretario del comitato e  che
puo'  farsi  coadiuvare  da  altro  personale designato dal consiglio
generale. In caso di assenza del segretario generale, le funzioni  di
segretario  del  comitato  saranno  svolte  da  persona designata dal
consiglio generale.
                                                             ALLEGATO
                              Titolo VI
                         COLLEGIO SINDACALE
                              Art. 13.
   I  sindaci  della  Compagnia, che devono essere iscritti nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti ovvero negli albi  professionali  di
cui  all'art.  1,  secondo  comma,  del regio decreto-legge 24 luglio
1936, n. 1548, sono cosi' nominati:
    un sindaco effettivo e un sindaco supplente dal comune di Torino;
    un sindaco effettivo e  un  sindaco  supplente  dalla  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;
    un  sindaco effettivo e un sindaco supplente dall'amministrazione
provinciale di Torino;
    un sindaco effettivo ed un sindaco supplente da uno degli enti di
seguito   indicati,   osservando   il   criterio   della   rotazione,
nell'ordine:
     C.C.I.A.A. di Roma;
     C.C.I.A.A. di Milano;
     C.C.I.A.A. di Genova;
     comune di Genova;
    un  sindaco  effettivo,  presidente del collegio sindacale, ed un
sindaco supplente con decreto del Ministro del tesoro.
   I sindaci durano in carica quattro  anni;  il  quadriennio  ha  la
stessa decorrenza di quello del consiglio generale.
   Tutti  i  sindaci,  che  scadono  con l'approvazione, da parte del
Ministro del tesoro, del  bilancio  consuntivo  dell'ultimo  anno  di
carica, possono essere rinominati.
   Ai  componenti  gli  organi  di controllo si applicano le cause di
incompatibilita' stabilite dalla legge e dall'autorita' di vigilanza,
tempo per tempo vigenti.
   I membri del collegio sindacale non possono comunque  assumere  la
carica  di  sindaco  o  di  amministratore  in piu' di nove societa',
direttamente o indirettamente controllate dalla Compagnia,  ai  sensi
dell'art. 2359 del codice civile. Il consiglio generale puo' altresi'
stabilire  ulteriori  regole  per  l'assunzione di cariche sociali in
societa' partecipate.
   Ai sindaci effettivi compete un compenso annuo fisso,  nonche'  le
medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi
collegiali,  e  le  diarie  determinati  dal  Ministro  del tesoro su
istanza  del  consiglio  generale,  oltre  al  rimborso  delle  spese
occasionate dalla carica.
   Tale  compenso  non e' cumulabile con quello spettante ai medesimi
quali componenti  gli  organi  sociali  di  societa'  direttamente  o
indirettamente controllate dalla Compagnia.
   In caso di nomina negli organi sociali delle societa' controllate,
all'atto   dell'accettazione   i  sindaci  della  Compagnia  dovranno
dichiarare se optino per  il  compenso  previsto  per  la  carica  di
sindaco  della  Compagnia o per il compenso previsto per i componenti
degli organi sociali delle societa' controllate.
   Nel  primo  caso  gli  emolumenti  spettanti  ai   sindaci   della
Compagnia,   quali   organi   sociali   delle  societa'  direttamente
controllate, saranno devoluti alla Compagnia  medesima.  Nel  secondo
caso il cumulo dei compensi non potra' comunque essere superiore alla
somma  dei  compensi  spettanti  ai  componenti il collegio sindacale
della "San Paolo Bank Holding S.p.a." e "Istituto bancario San  Paolo
di Torino S.p.a.".
                              Art. 14.
   Il  collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nel decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e  successive  modificazioni  e
nell'art. 2403 e seguenti del codice civile.
   I sindaci effettivi assistono alle sedute del consiglio generale e
possono assistere a quelle del comitato di gestione.
                             Titolo VII
                         SEGRETARIO GENERALE
                              Art. 15.
   Il segretario generale e' nominato con deliberazione del consiglio
generale della Compagnia.
   Il segretario generale e' a capo della struttura della Compagnia.
   In particolare il segretario generale:
     a)  provvede  all'esecuzione  delle  deliberazioni del consiglio
generale del comitato di gestione e delle decisioni del presidente;
     b)  interviene  alle  adunanze  del  consiglio  generale  e  del
comitato di gestione senza diritto di voto;
     c)  svolge  tutte  le  altre  funzioni affidategli dal consiglio
generale e dal comitato di gestione, nonche' tutte le operazioni  non
riservate specificamente ad altri organi.
                             Titolo VIII
                   COMITATI TECNICI E SCIENTIFICI
                              Art. 16.
   Il consiglio generale puo' nominare comitati tecnici e scientifici
formati da esperti, scelti tra personalita' di particolare competenza
e riconosciuto valore nelle aree di intervento della Compagnia.
   I  comitati  tecnici  e  scientifici  sono organi di consulenza; i
compiti, la durata e le modalita' di funzionamento sono definiti  dal
consiglio generale.
                              Titolo IX
                          BILANCIO E UTILI
                              Art. 17.
   L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
   Entro  il 30 aprile di ogni anno il consiglio generale, sentita la
relazione del collegio  sindacale,  approva  il  bilancio  consuntivo
dell'esercizio precedente.
   Entro  il 31 ottobre di ogni anno il consiglio generale approva il
bilancio preventivo per l'anno successivo.
   Il consiglio generale trasmette entro  dieci  giorni  il  bilancio
preventivo   e   quello   consuntivo   al  Ministro  del  tesoro  per
l'approvazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356. Gli stessi si intendono  approvati  trascorsi  sessanta
giorni dalla loro ricezione.
   Il  comitato  di gestione predispone la relazione e gli schemi dei
bilanci da sottoporre all'approvazione del consiglio generale.
   Il bilancio preventivo  fissa  i  limiti  di  spesa  con  distinto
riferimento  alle  spese  di  funzionamento  e  a quelle direttamente
destinate al perseguimento delle finalita' istituzionali. Il bilancio
preventivo e quello consuntivo sono strutturati in  modo  da  fornire
una   chiara  rappresentazione  del  patrimonio  e  della  situazione
economico-finanziaria della Compagnia.
   La   relazione   che  accompagna  i  bilanci  deve,  tra  l'altro,
illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con
particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' del
patrimonio della Compagnia.
                              Titolo X
        FONDAZIONE DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
                 PER LA CULTURA, LA SCIENZA E L'ARTE
             EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA E UFFICIO PIO
                              Art. 18.
   La Compagnia puo' perseguire i  propri  fini  istituzionali  anche
avvalendosi  dei  seguenti enti: la fondazione dell'Istituto bancario
San Paolo di Torino per la cultura, la scienza e l'arte, l'Educatorio
duchessa Isabella e l'Ufficio Pio,  che  operano  in  conformita'  ai
rispettivi statuti.
                              Titolo XI
                            LIQUIDAZIONE
                              Art. 19.
   Nel  caso  di  liquidazione  della  Compagnia, l'eventuale residuo
netto  del   patrimonio   sara'   devoluto,   in   conformita'   alla
deliberazione  del  consiglio  generale  approvata  dal  Ministro del
tesoro,  ad  enti  che  perseguono  fini  analoghi  a  quelli   della
Compagnia.
                             Titolo XII
                     NORME TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 20.
   La  Compagnia, fintanto che mantiene il controllo della "San Paolo
Bank  Holding  S.p.a.",  accantona  ogni  esercizio  una  quota   non
inferiore  al  10%  dei proventi e delle rendite di cui al precedente
art. 5, punto 1, ad apposita riserva finalizzata alla  sottoscrizione
di  eventuali  aumenti  di  capitale  della  "San  Paolo Bank Holding
S.p.a.". La riserva puo' essere investita  esclusivamente  in  titoli
della  "San  Paolo Bank Holding S.p.a.", della "Istituto bancario San
Paolo di Torino S.p.a." e/o in titoli  di  Stato  o  garantiti  dallo
Stato.
   Il  primo  consiglio generale e' composto dai membri del consiglio
di amministrazione della Compagnia in carica alla data di entrata  in
vigore del presente statuto e dal presidente del consiglio medesimo.
   Il   consiglio   generale   procede,  entro  trenta  giorni  dalla
approvazione del presente statuto, alla cooptazione di  sette  membri
ai  sensi  dell'art. 8, terzo comma. Per la relativa deliberazione e'
richiesta la maggioranza assoluta dei membri in carica piu' uno.
   Il primo comitato di gestione e' composto da membri  del  comitato
esecutivo  in  carica  alla  data  di  entrata in vigore del presente
statuto, integrato ai sensi dell'art. 11, secondo comma.
   Il consiglio generale scade a norma dell'art.  8  fatta  eccezione
per i consiglieri cooptati per la prima volta ai sensi del precedente
terzo  comma,  per  i quali il quadriennio decorre dalla scadenza del
mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto.
   La norma di cui all'art. 13, primo comma,  alinea  4  e  5,  trova
applicazione  successivamente  all'approvazione da parte del Ministro
del tesoro del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1995. Sino  a  tale
data rimane in carica il collegio sindacale nell'assetto esistente al
momento di entrata in vigore del presente statuto.
   Per  i  componenti  degli organi amministrativi e di controllo che
alla data di entrata in vigore del presente statuto rivestano cariche
amministrative e di controllo in societa' facenti  parte  del  Gruppo
creditizio San Paolo, le norme sulla incompatibilita' di cui all'art.
8,  nono  comma, e all'art. 13, terzo comma, non trovano applicazione
sino al 30 giugno 1996 - fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1 del
decreto ministeriale 1 febbraio 1995, n. 561020 - avendo le  societa'
conferitarie  posto  in  atto  operazioni di concentrazione con altri
enti creditizi.
   Coloro che ai sensi del secondo comma del decreto ministeriale  26
novembre   1993,   n.   243265,  hanno  mantenuto  cariche  nell'ente
conferente, nelle societa' conferitarie e nella societa' o  enti  che
con  esse compongono il gruppo creditizio, potranno essere confermati
nella carica ricorrendo i presupposti di  cui  al  precitato  decreto
ministeriale 1 febbraio 1995.
   Per  le  proprie esigenze di funzionamento e per il raggiungimento
delle proprie finalita', la Compagnia potra' avvalersi di uffici e di
personale delle societa' conferitarie.
   Al personale della Compagnia si applicano le norme del rapporto di
lavoro di diritto privato, settore credito.