IL PRESIDENTE Visto l'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito in legge 28 marzo 1988, n. 99, recante misure urgenti per la realizzazione degli interventi straordinari, ivi elencati, nelle citta' di Palermo e Catania; Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito in legge 3 luglio 1991, n. 195, che ha disposto il subentro del presidente della regione siciliana al Presidente del Consiglio dei Ministri per la realizzazione dei suddetti interventi, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991; Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito in legge 22 luglio 1994, n. 456, con il quale il termine di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 3 aprile 1991, n. 142, convertito in legge 3 luglio 1991, n. 195, e' stato prorogato al 31 dicembre 1994; Visto l'art. 2 della propria ordinanza n. 205/GR.XI-S.G. del 4 agosto 1994 con la quale, al fine di conferire massima celerita' e certezza all'attivita' amministrativa attraverso l'acquisizione in via breve di pareri concernenti gli aspetti legali delle problematiche da affrontare, si autorizza il ricorso ad un consulente nominato tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo; Visto l'art. 5 del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, con il quale il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e' prorogato al 30 aprile 1995; Considerato che occorre modificare l'art. 3 del dispositivo della citata ordinanza n. 205 del 4 agosto 1994 prevedendo espressamente anche la corresponsione del trattamento di missione nella misura prevista per i direttori regionali; Dispone: Art. 1. L'art. 3 dell'ordinanza presidenziale n. 205 del 4 agosto 1994 e' sostituito dal seguente: "Al consulente di cui al presente articolo verra' corrisposto il compenso spettante ai consulenti di cui all'art. 51 della legge regionale n. 41/1985 e il trattamento di missione nella misura prevista per i direttori regionali".