IL PRESIDENTE
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito
in  legge  28  marzo  1988,  n.  99,  recante  misure  urgenti per la
realizzazione degli  interventi  straordinari,  ivi  elencati,  nelle
citta' di Palermo e Catania;
  Visto  l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito
in legge 3 luglio 1991, n. 195,  che  ha  disposto  il  subentro  del
presidente  della  regione  siciliana al Presidente del Consiglio dei
Ministri  per  la  realizzazione  dei  suddetti  interventi,  per  un
triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991;
  Visto  il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito in legge
22 luglio 1994, n. 456, con il quale il termine di  cui  al  comma  1
dell'art.  9  del  decreto-legge 3 aprile 1991, n. 142, convertito in
legge 3 luglio 1991, n. 195, e' stato prorogato al 31 dicembre 1994;
  Visto l'art. 2 della propria  ordinanza  n.  205/GR.XI-S.G.  del  4
agosto  1994  con  la quale, al fine di conferire massima celerita' e
certezza all'attivita' amministrativa  attraverso  l'acquisizione  in
via   breve   di   pareri   concernenti   gli  aspetti  legali  delle
problematiche da affrontare, si autorizza il ricorso ad un consulente
nominato  tra  gli   avvocati   in   servizio   presso   l'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo;
  Visto  l'art.  5 del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, con il
quale il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 del  decreto-legge  23
maggio  1994,  n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456,
e' prorogato al 30 aprile 1995;
  Considerato che occorre modificare l'art. 3 del  dispositivo  della
citata  ordinanza  n.  205 del 4 agosto 1994 prevedendo espressamente
anche la corresponsione del  trattamento  di  missione  nella  misura
prevista per i direttori regionali;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  L'art.  3  dell'ordinanza presidenziale n. 205 del 4 agosto 1994 e'
sostituito dal seguente:
  "Al consulente di cui al presente articolo  verra'  corrisposto  il
compenso  spettante  ai  consulenti  di  cui  all'art. 51 della legge
regionale n. 41/1985  e  il  trattamento  di  missione  nella  misura
prevista per i direttori regionali".