Art. 10. Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno e degli enti di promozione 1. Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno, anche in posizione di comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993 per il rientro alle amministrazioni od enti di appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto. 2. Al personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), la cui posizione risulti definita con le procedure di riordino espletate dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in esubero al compimento delle operazioni stesse, che abbia presentato domanda nei termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, con le procedure ivi previste. Le procedure di inquadramento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, si applicano anche al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto, nonche' al personale utilizzato a contratto, nel numero massimo di cinque unita', per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, che abbia presentato domanda entro i termini. 3. Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso le societa' il cui capitale era interamente detenuto dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), puo' presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica domanda di assegnazione a pubbliche amministrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonche' da aziende municipalizzate, sono individuati le amministrazioni e gli enti ai quali e' assegnato il personale di cui al presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso ai fini dell'inquadramento. 4. Per il personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' dalle societa' da questi controllate al 100 per cento, per la determinazione del trattamento economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell'opzione di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si valutano le sole voci della retribuzione base e dell'anzianita' effettiva nella qualifica. L'opzione di cui alla predetta lettera b), ove non espressamente revocata entro il 31 ottobre 1994, deve essere integrata, entro il 31 dicembre 1994, con una domanda dell'interessato, da presentare all'organismo di provenienza e per conoscenza all'Amministrazionedi assegnazione, intesa a trasformare il trattamento di fine rapporto, gia' maturato presso l'organismo di provenienza, in una polizza assicurativa individuale da stipularsi a cura ed a carico dell'organismo stesso, che garantisca la liquidazione di tale emolumento con le somme dovute per rivalutazione, calcolate secondo i criteri e i parametri contemplati dalla disciplina regolatrice il trattamento di fine rapporto del pregresso rapporto con l'organismo di provenienza e vigente al momento di definizione del rapporto stesso, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto. Tale liquidazione avverra' in aggiunta a quella dell'indennita' di buonuscita. I periodi di servizio pregressi, coperti dalla polizza individuale, non sono riscattabili ai fini dell'indennita' di buonuscita. Dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa individuale dovra' essere data immediata comunicazione all'amministrazione di assegnazione. 5. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti fino al 30 giugno 1994 al personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per lo stesso personale i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nei limiti e nella misura oraria previsti per il restante personale delle amministrazioni di assegnazione. 6. Il trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' a qualunque titolo spettanti, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di assegnazione alla data del 12 ottobre 1993 non puo' subire riduzioni per effetto dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto. 7. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, abrogato dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, era il seguente: "Art. 6 (Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno). 1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attivita' ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obbiettivi del programma triennale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni - anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno - per il riordinamento degli enti gia' collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati: a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi; b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione; c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttivita', introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata. 2. Il riordinamento degli enti predetti, che potra' prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sara' effettuato sulla base del programma triennale in conformita' dei seguenti criteri: a) la Societa' finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attivita' di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonche' attivita' concernenti la forestazione produttiva; b) la Societa' finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attivita' per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria; c) la Societa' finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attivita' per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali; d) la societa' ITALTRADE ha per oggetto attivita' di commercializzazione; e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attivita' di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati; f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attivita' di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese; g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalita' specifiche e la possibilita' di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale; h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validita' economica delle iniziative; i) promuovere e favorire l'innovazione tecnonogica e la piu' ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite societa' con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, societa' finanziarie, nonche' imprenditori singoli e associati; l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo e' perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalita' e procedure indicate dal programma triennale; m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilita' e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche; n) garantire il coordinamento delle attivita' promozionali e dei servizi reali e finanziari; o) promuovere e sostenere una piu' efficiente manutenzione e gestione delle opere gia' realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di societa' a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per Mezzogiorno; p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile; q) promuovere la costituzione di una apposita societa' finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa; r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonche' la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunita' economica europea. 3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui al precedente art. 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le societa' a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario. 4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attivita' svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi". - Si riportano i testi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 3 aprile 1983, n. 96: "1. Il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso il soppresso Dipartimento e non utilizzato dal commissario liquidatore per gli scopi previsti dall'art. 19, viene assegnato ai dipartimenti ed agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; si procede analogamente, dopo la data di cessazione del commissario liquidatore, per il personale rimasto in servizio ai sensi dell'art. 19, comma 3. 2. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento, alla data della soppressione, ha facolta' di optare, entro centottanta giorni dal 15 aprile 1993, per le amministrazioni di cui all'art. 14, con le procedure ivi individuate. 3. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi stessi. Si applica l'art. 14 al personale degli enti di promozione di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE) e delle loro partecipate che dovesse risultare in esubero dopo le operazioni di riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione degli stessi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 19 dicembre 1992, n. 488".