Art. 10.
      Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento
            per il Mezzogiorno e degli enti di promozione
  1. Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso  il
soppresso  Dipartimento  per  il  Mezzogiorno,  anche in posizione di
comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993
per il rientro alle  amministrazioni  od  enti  di  appartenenza,  si
applicano   le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  come  sostituito  dal  presente
decreto.
  2.  Al  personale  dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6
della legge  1  marzo  1986,  n.  64  (FINAM,  INSUD,  FIME,  FORMEZ,
ITALTRADE  e  IASM ora IPI), la cui posizione risulti definita con le
procedure  di  riordino  espletate  dal  Ministero  del  tesoro,  dal
Dipartimento  della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato,  in  esubero  al  compimento  delle
operazioni  stesse,  che  abbia  presentato  domanda  nei termini, si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  del   decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  come  sostituito dal presente
decreto, con le procedure ivi previste. Le procedure di inquadramento
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,
come sostituito dal presente decreto, si applicano anche al personale
utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il
terremoto,  nonche'  al  personale utilizzato a contratto, nel numero
massimo di cinque unita', per la realizzazione  della  Carta  tecnica
meridionale, che abbia presentato domanda entro i termini.
  3.  Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data del
15 aprile 1993 presso le societa' il  cui  capitale  era  interamente
detenuto  dagli  organismi  di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo
1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM  ora  IPI),
puo'  presentare  al  Ministero  del  bilancio e della programmazione
economica domanda di assegnazione a  pubbliche  amministrazioni.  Con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,  di  concerto
con  il  Ministro del tesoro, sulla base delle esigenze rappresentate
dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti  pubblici
non  economici  che  gestiscono  servizi pubblici, nonche' da aziende
municipalizzate, sono individuati le amministrazioni e  gli  enti  ai
quali  e'  assegnato  il  personale  di  cui al presente comma e sono
determinate le qualifiche attribuite  al  personale  stesso  ai  fini
dell'inquadramento.
  4.  Per il personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo
6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' dalle societa'  da  questi
controllate  al  100 per cento, per la determinazione del trattamento
economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell'opzione
di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si
valutano  le  sole  voci  della  retribuzione  base e dell'anzianita'
effettiva nella qualifica. L'opzione di cui alla predetta lettera b),
ove non espressamente revocata entro il 31 ottobre 1994, deve  essere
integrata,   entro   il   31   dicembre   1994,   con   una   domanda
dell'interessato, da presentare all'organismo di  provenienza  e  per
conoscenza  all'Amministrazionedi  assegnazione, intesa a trasformare
il trattamento di fine rapporto, gia' maturato presso l'organismo  di
provenienza,  in una polizza assicurativa individuale da stipularsi a
cura  ed  a  carico  dell'organismo   stesso,   che   garantisca   la
liquidazione   di   tale   emolumento   con   le   somme  dovute  per
rivalutazione, calcolate secondo i criteri e i parametri  contemplati
dalla  disciplina  regolatrice  il  trattamento  di fine rapporto del
pregresso rapporto  con  l'organismo  di  provenienza  e  vigente  al
momento di definizione del rapporto stesso, ai sensi dell'articolo 14
del  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, come sostituito dal
presente decreto. Tale liquidazione avverra'  in  aggiunta  a  quella
dell'indennita'  di  buonuscita.  I  periodi  di  servizio pregressi,
coperti dalla polizza individuale,  non  sono  riscattabili  ai  fini
dell'indennita'  di  buonuscita.  Dell'avvenuta stipula della polizza
assicurativa individuale dovra' essere data  immediata  comunicazione
all'amministrazione di assegnazione.
  5.  Non  sono  ripetibili i maggiori assegni corrisposti fino al 30
giugno  1994  al  personale  di  cui  all'articolo  14  del   decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  come  sostituito dal presente
decreto, e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per lo stesso
personale i compensi per lavoro straordinario  sono  corrisposti  nei
limiti e nella misura oraria previsti per il restante personale delle
amministrazioni di assegnazione.
  6.   Il   trattamento   economico   accessorio,  comprensivo  delle
indennita' a qualunque titolo spettanti, del  personale  appartenente
ai  ruoli  delle  amministrazioni  di  assegnazione  alla data del 12
ottobre 1993 non puo' subire riduzioni per effetto  dell'applicazione
del  presente  articolo  e dell'articolo 14 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.
  7. Sono abrogati i commi 1, 2 e  3  dell'articolo  15  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il testo dell'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64,
          abrogato dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n.  488,
          era il seguente:
             "Art.   6  (Enti  di  promozione  per  lo  sviluppo  del
          Mezzogiorno).
             1.  Per  la  promozione  e  l'assistenza  tecnica  delle
          attivita'  ed  iniziative  che concorrono al raggiungimento
          degli obbiettivi del programma triennale, entro  90  giorni
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, con
          uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          sono   adottate   disposizioni   -  anche  in  deroga  alla
          legislazione vigente in materia  e,  in  tal  caso,  previo
          parere  della  Commissione parlamentare per l'esercizio dei
          poteri di controllo sulla programmazione e  sull'attuazione
          degli  interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno -
          per il riordinamento degli enti gia' collegati alla cessata
          Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento  degli
          obiettivi di seguito indicati:
               a)   favorire   la   formazione  di  nuove  iniziative
          economiche nei vari settori produttivi;
               b) consolidare le strutture imprenditoriali  esistenti
          sulla   base  di  programmi  aziendali  di  sviluppo  o  di
          ristrutturazione;
               c) fornire agli operatori locali, pubblici e  privati,
          assistenza  tecnica  qualificata  al  fine di accrescere la
          produttivita', introdurre nuove tecnologie  e  favorire  la
          diffusione  e  il trasferimento dei risultati della ricerca
          applicata.
             2. Il riordinamento  degli  enti  predetti,  che  potra'
          prevedere  modifiche  nel  relativo assetto organizzativo e
          istituzionale, sara' effettuato sulla  base  del  programma
          triennale in conformita' dei seguenti criteri:
               a)   la   Societa'  finanziaria  agricola  meridionale
          (FINAM) ha per oggetto attivita'  di  valorizzazione  della
          produzione  agricola  e  zootecnica,  ivi comprese la prima
          trasformazione dei prodotti agricoli e la  sperimentazione,
          nonche' attivita' concernenti la forestazione produttiva;
               b)  la  Societa' finanziaria meridionale (FIME) ha per
          oggetto attivita' per la promozione  e  lo  sviluppo  delle
          piccole  e  medie  imprese industriali, ivi comprese quelle
          atte a favorire la locazione finanziaria;
               c) la Societa' finanziaria nuove iniziative per il Sud
          (INSUD) ha per oggetto attivita' per  la  promozione  e  lo
          sviluppo delle imprese turistiche e termali;
               d)  la  societa' ITALTRADE ha per oggetto attivita' di
          commercializzazione;
               e) il Centro di formazione e  studi  (FORMEZ)  ha  per
          oggetto  l'attivita'  di  formazione e di aggiornamento per
          gli operatori pubblici e privati;
               f)  l'Istituto  di  assistenza   allo   sviluppo   del
          Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attivita' di assistenza
          tecnica   e   di   promozione  per  la  localizzazione  nel
          Mezzogiorno di nuove imprese;
               g) disciplinare e rafforzare la struttura  finanziaria
          anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici
          a  carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi
          di rotazione per finalita' specifiche e la possibilita'  di
          avvalersi,  per  la  provvista  di  fondi  all'estero ed il
          finanziamento delle  iniziative  da  loro  promosse,  degli
          istituti   di   credito   a   medio  termine  operanti  nel
          Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali  di  credito
          speciale;
               h)  prevedere  che le partecipazioni finanziarie siano
          di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte
          con riguardo alla validita' economica delle iniziative;
               i) promuovere e favorire l'innovazione  tecnonogica  e
          la  piu'  ampia  diffusione,  nei territori meridionali, di
          servizi reali alle imprese di piccole  e  medie  dimensioni
          operanti  nei  vari  settori  produttivi,  con  particolare
          riguardo  alle  imprese agricole, industriali, turistiche e
          artigiane, anche attraverso  la  costituzione  di  apposite
          societa' con competenza territoriale a base regionale, alle
          quali  possono  partecipare  istituti e aziende di credito,
          societa'  finanziarie,  nonche'  imprenditori   singoli   e
          associati;
               l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le
          aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di
          aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo
          e'  perseguito  sia mediante la realizzazione e la gestione
          di infrastrutture, di  rustici  industriali,  di  centri  e
          servizi  commerciali,  di  ogni  altro  servizio reale alle
          imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso  la
          acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di
          terreni  occorrenti  per gli insediamenti avvalendosi delle
          agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalita'
          e procedure indicate dal programma triennale;
               m)  assicurare,  direttamente  o  indirettamente,   la
          promozione  e  l'assistenza  tecnica in materia di studi di
          fattibilita'   e   di    programmazione    economica,    di
          progettazione   di   massima   ed  esecutiva  a  favore  di
          amministrazioni regionali, enti pubblici  ed  enti  locali,
          anche  al  fine di costituire un patrimonio progetti per le
          opere pubbliche;
               n)  garantire   il   coordinamento   delle   attivita'
          promozionali e dei servizi reali e finanziari;
               o)   promuovere   e   sostenere  una  piu'  efficiente
          manutenzione e gestione delle opere gia'  realizzate  e  di
          quelle  finanziate  ai  sensi  della  presente legge, anche
          attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali,
          con  la  partecipazione  di  enti  pubblici,  nazionali   e
          regionali,   sia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica
          avvalendosi anche delle strutture tecniche e del  personale
          della cessata Cassa per Mezzogiorno;
               p)  promuovere  e  sostenere  il  potenziamento  e  lo
          sviluppo della cooperazione, anche al fine di  favorire  la
          occupazione giovanile;
               q) promuovere la costituzione di una apposita societa'
          finanziaria   per   la   predisposizione   di  progetti  di
          investimento,  specie   di   quelli   ad   alto   contenuto
          tecnologico,  e  per  la  loro conseguente realizzazione da
          parte di imprese  pubbliche  e  private,  anche  di  natura
          cooperativa, alle quali essa partecipa;
               r)   promuovere   e   favorire,   anche   mediante  la
          ristrutturazione organizzativa e finanziaria  di  organismi
          esistenti,   la   formazione   di   ricercatori   altamente
          qualificati  e  l'esecuzione  di   programmi   di   ricerca
          interessanti   il  Mezzogiorno  nei  settori  dell'economia
          agraria  e  dell'economia  dello   sviluppo,   nonche'   la
          sperimentazione  dell'assistenza  tecnica in agricoltura in
          concomitanza con  i  programmi  della  Comunita'  economica
          europea.
             3.  Alla  formazione  del  capitale  o  della  dotazione
          finanziaria  di  tali  enti   possono   concorrere,   oltre
          all'Agenzia  di  cui  al precedente art. 4, gli istituti di
          credito,   speciale   ed   ordinario,   le    societa'    a
          partecipazione  statale,  gli  enti pubblici economici ed i
          soggetti    privati    che    partecipano    all'attuazione
          dell'intervento straordinario.
             4.  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel
          Mezzogiorno   presenta   annualmente    alla    Commissione
          parlamentare  per l'esercizio dei poteri di controllo sulla
          programmazione e sull'attuazione degli interventi  ordinari
          e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attivita'
          svolta  dagli  enti  predetti  in  attuazione del programma
          triennale,  sulla  base   dei   rendiconti   di   esercizio
          presentati dagli enti stessi".
             -  Si  riportano i testi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 15
          del D.Lgs.  3 aprile 1983, n. 96:
             "1. Il personale appartenente ai ruoli della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, in servizio presso il soppresso
          Dipartimento  e  non utilizzato dal commissario liquidatore
          per gli scopi previsti dall'art.  19,  viene  assegnato  ai
          dipartimenti  ed agli uffici della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri; si procede  analogamente,  dopo  la  data  di
          cessazione  del  commissario  liquidatore, per il personale
          rimasto in servizio ai sensi dell'art. 19, comma 3.
             2. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo
          presso il Dipartimento, alla data  della  soppressione,  ha
          facolta'  di optare, entro centottanta giorni dal 15 aprile
          1993, per le amministrazioni di cui  all'art.  14,  con  le
          procedure ivi individuate.
             3.  La  posizione  dei dipendenti degli organismi di cui
          all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' definita con
          le  procedure  di   riordino   ai   sensi   delle   vigenti
          disposizioni  in  materia  societaria e con i provvedimenti
          adottati dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 11 per
          il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione  o  la
          liquidazione  degli  organismi stessi. Si applica l'art. 14
          al personale degli enti di promozione  di  cui  all'art.  6
          della  legge  1  marzo  1986,  n.  64  (FINAM, INSUD, FIME,
          ITALTRADE) e delle loro partecipate che  dovesse  risultare
          in    esubero    dopo    le    operazioni    di   riordino,
          ristrutturazione,  privatizzazione  o  liquidazione   degli
          stessi  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, lettera d), della
          legge 19 dicembre 1992, n. 488".