Art. 11.
          Disposizioni relative al commissario liquidatore
  1. Al comma 2 dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  3  aprile
1993,  n.  96,  sono  soppresse  le  parole:  "subentra  nei rapporti
giuridici  e  finanziari  gia'  facenti  capo   al   Dipartimento   e
all'Agenzia".
  2.  Al  comma  3  dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, dopo la parola: "provvede" sono aggiunte le seguenti: "a
liquidare  i  rapporti  giuridici  facenti  capo  al  Dipartimento  e
all'Agenzia  gia' formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e
a definire i rapporti pendenti  che  le  amministrazioni  competenti,
anche  di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione
economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede
altresi',".
  3. In attesa della organica ridefinizione delle esigenze logistiche
ed  economali  delle  singole  amministrazioni   destinatarie   delle
funzioni   gia'   di  compentenza  della  soppressa  Agenzia  per  la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare  la
continuita' delle attivita' in corso, i contratti in essere alla data
del  31  dicembre  1993 e relativi alla locazione degli immobili gia'
utilizzati dalla soppressa Agenzia per la promozione  dello  sviluppo
del  Mezzogiorno,  nonche' relativi alle connesse utenze telefoniche,
elettriche e quelli relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di
ufficio,  quali   movimentazione   e   facchinaggio,   dattilografia,
immissione  dati,  manutenzione,  pulizia, vigilanza, riscaldamento e
condizionamento e simili, gia' prorogati al 30 giugno  1994  e  nella
cui  titolarita'  e'  subentrato,  a  far data dal 1 gennaio 1994, il
Provveditorato generale dello Stato, sono prorogati  al  31  dicembre
1995,  alle  condizioni  dai  medesimi  contratti  previste.  Per  le
analoghe esigenze  relative  al  centro  di  elaborazione  dati  gia'
operante  presso la soppressa Agenzia provvede la Ragioneria generale
dello Stato.
  4. A decorrere dal 1 gennaio 1996 i contratti di  cui  al  comma  3
possono  essere  motivatamente  prorogati, per un massimo di un anno,
dalle  amministrazioni  competenti,  previa   verifica   della   loro
indispensabilita'  per  assicurare  la  continuita' dei servizi. Alla
copertura degli oneri finanziari  derivanti  dall'applicazione  della
presente  disposizione  e  di  quella di cui al comma 3 si provvede a
carico del Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.
  5.  Il  secondo  periodo  del  comma 7 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' sostituito dai seguenti:  "Entro
il  31  ottobre  1994  il  commissario  liquidatore  ha  l'obbligo di
presentazione del conto, verificato dal  collegio  dei  revisori  dei
conti,   relativamente   alle   attivita'   connesse   alla  gestione
commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per  tutte
le  operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute
successivamente alla predetta data,  il  commissario  liquidatore  e'
tenuto  a  rendere  il  conto,  la  cui  veridicita'  e'  previamente
verificata  dal  collegio  dei  revisori  dei  conti.  Per  i   detti
adempimenti  si avvale del centro di elaborazione dati, nonche' di un
ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione economica, da unita' scelte tra il
personale  gia'  appartenente  agli  uffici   bilancio,   ragioneria,
economato  e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale
personale,  l'utilizzazione  presso  le  amministrazioni  o  enti  di
assegnazione  decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque,
dal 1 novembre 1994. Il commissario liquidatore  puo'  continuare  ad
avvalersi  di esperti, in numero non superiore a sette unita', da lui
designati e nominati con decreto del Ministro del  bilancio  e  della
programmazione  economica.  I  relativi compensi sono determinati con
decreto del Ministro del bilancio e della  programmazione  economica,
di  concerto  con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite
di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui  onere  continua  a
provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5".
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il testo dei commi 2, 3 e 7 dell'art. 19 del D.Lgs. 3
          aprile 1993, n. 96, come sopra modificati, e' il  seguente:
          "2.  Il  commissario  liquidatore:  provvede  a verificare,
          entro la data del  31  maggio  1993,  il  conto  consuntivo
          dell'Agenzia   per   la   promozione   dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto  consuntivo
          per  il  primo  quadrimestre 1993. Qualora gli organi della
          soppressa  Agenzia   non   abbiano   provveduto   a   detti
          adempimenti,     ferme    restando    le    responsabilita'
          specificamente previste in materia, provvede il commissario
          liquidatore.
            3.  Il  commissario  liquidatore,  che  per  quanto   non
          previsto  dal  presente  decreto  opera con i poteri di cui
          alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i
          rapporti  giuridici  facenti   capo   al   Dipartimento   e
          all'Agenzia  gia'  formalmente  definiti  alla  data del 15
          aprile 1993  e  a  definire  i  rapporti  pendenti  che  le
          amministrazioni   competenti,   anche   di  intesa  con  il
          Ministero del bilancio e  della  programmazione  economica,
          indicheranno  come indilazionabili. Il commissario provvede
          altresi', a decorrere dal 15 aprile 1993,  alle  operazioni
          di  trasferimento  alle  amministrazioni  competenti  delle
          attivita',   delle   funzioni,   dei   beni    strumentali,
          individuando  il personale organicamente addetto ad esse ai
          fini delle  operazioni  di  cui  agli  articoli  14  e  15,
          trattenendo,  per esigenze di servizio, fino al 31 dicembre
          1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda  di
          cui  all'art.  14,  comma  2, secondo le norme del presente
          decreto e tenendo presente l'esigenza  di  non  determinare
          soluzioni   di   continuita'  nelle  operazioni  in  corso,
          utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo  di
          cui  al  comma  5.  Il  commissario  provvede  inoltre alla
          temporanea gestione  del  personale  rimasto  in  servizio,
          curando   gli  adempimenti  di  cui  all'art.  14,  nonche'
          all'attivita'   di   funzionamento  ed  organizzazione  del
          proprio  ufficio  con  le  predette  risorse,  sulle  quali
          gravano   anche   il   compenso   al  predetto  commissario
          liquidatore, determinato con il decreto di  nomina  o  atto
          equipollente successivo.
            4.-6. (Omissis).
             7.   Tutte  le  attivita'  del  commissario  liquidatore
          cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla  predetta
          data   il   controllo   sulle   attivita'  del  commissario
          liquidatore e' esercitato dal  collegio  dei  revisori  dei
          conti  in  carica  alla  data  del  15  aprile  1993, ferme
          restando le competenze della Corte dei conti. Entro  il  31
          ottobre  1994  il  commissario  liquidatore ha l'obbligo di
          presentazione  del  conto,  verificato  dal  collegio   dei
          revisori  dei  conti, relativamente alle attivita' connesse
          alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993.
          Analogamente  per  tutte  le   operazioni   finanziarie   e
          patrimoniali,  attive  e  passive  compiute successivamente
          alla predetta data, il commissario liquidatore e' tenuto  a
          rendere   il  conto,  la  cui  veridicita'  e'  previamente
          verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti
          adempimenti si avvale  del  centro  di  elaborazione  dati,
          nonche'   di  un  ufficio  stralcio  contabile  costituito,
          d'intesa   con   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, da unita' scelte tra il personale
          gia'   appartenente   agli   uffici  bilancio,  ragioneria,
          economato  e  personale  della   soppressa   Agenzia;   nei
          confronti  di  tale  personale,  l'utilizzazione  presso le
          amministrazioni o enti di assegnazione decorre  dalla  data
          di  rendimento  del conto e, comunque, dal 1 novembre 1994.
          Il commissario liquidatore puo' continuare ad avvalersi  di
          esperti,  in  numero  non  superiore a sette unita', da lui
          designati e nominati con decreto del Ministro del  bilancio
          e  della programmazione economica. I relativi compensi sono
          determinati con decreto del Ministro del bilancio  e  della
          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro del
          tesoro, entro il complessivo limite di spesa non  superiore
          a  lire  250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a
          carico del Fondo di cui al comma 5".