Art. 11. Disposizioni relative al commissario liquidatore 1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "subentra nei rapporti giuridici e finanziari gia' facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia". 2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: "provvede" sono aggiunte le seguenti: "a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia gia' formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresi',". 3. In attesa della organica ridefinizione delle esigenze logistiche ed economali delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni gia' di compentenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuita' delle attivita' in corso, i contratti in essere alla data del 31 dicembre 1993 e relativi alla locazione degli immobili gia' utilizzati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonche' relativi alle connesse utenze telefoniche, elettriche e quelli relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali movimentazione e facchinaggio, dattilografia, immissione dati, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento e simili, gia' prorogati al 30 giugno 1994 e nella cui titolarita' e' subentrato, a far data dal 1 gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato, sono prorogati al 31 dicembre 1995, alle condizioni dai medesimi contratti previste. Per le analoghe esigenze relative al centro di elaborazione dati gia' operante presso la soppressa Agenzia provvede la Ragioneria generale dello Stato. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1996 i contratti di cui al comma 3 possono essere motivatamente prorogati, per un massimo di un anno, dalle amministrazioni competenti, previa verifica della loro indispensabilita' per assicurare la continuita' dei servizi. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di quella di cui al comma 3 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. 5. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' sostituito dai seguenti: "Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attivita' connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore e' tenuto a rendere il conto, la cui veridicita' e' previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonche' di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unita' scelte tra il personale gia' appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1 novembre 1994. Il commissario liquidatore puo' continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unita', da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5".
Riferimenti normativi: - Il testo dei commi 2, 3 e 7 dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, come sopra modificati, e' il seguente: "2. Il commissario liquidatore: provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilita' specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore. 3. Il commissario liquidatore, che per quanto non previsto dal presente decreto opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia gia' formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresi', a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attivita', delle funzioni, dei beni strumentali, individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio, fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuita' nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonche' all'attivita' di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo. 4.-6. (Omissis). 7. Tutte le attivita' del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta data il controllo sulle attivita' del commissario liquidatore e' esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attivita' connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore e' tenuto a rendere il conto, la cui veridicita' e' previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonche' di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unita' scelte tra il personale gia' appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1 novembre 1994. Il commissario liquidatore puo' continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unita', da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5".