Art. 13.
       Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del
       decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
        modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
  1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera  a),
del   decreto-legge   22   ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati
inseriti negli accordi di  programma,  stipulati  alla  data  del  21
agosto  1992,  tutti  gli  interventi,  anche  se  non specificamente
indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio  1994,  come
indispensabili  per  conseguire  le  finalita'  previste dall'accordo
stesso.
 
          Riferimenti normativi:
             - Per il testo relativo all'art. 1, comma 3, lettera a),
          del  D.L.    22  ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, si
          veda in nota all'art. 4.