Art. 14.
                 Progetti FIO finanziati con i fondi
                   della legge 1 marzo 1986, n. 64
  1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre
1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  1990,
finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della
legge  1  marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in  corso  di
esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  sono  proseguiti  e  completati  secondo  le
procedure previste dall'articolo 21 della legge 26  aprile  1983,  n.
130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.
 
          Riferimenti normativi:
             -  La delibera CIPE del 12 maggio 1988, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988,  e'  relativa
          all'ammissione al finanziamento di progetti di investimento
          immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge
          28  febbraio  1986,  n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della
          legge 11 marzo 1988, n. 67.
             - La delibera CIPE  del  19  dicembre  1989,  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del 17 gennaio 1990, e'
          relativa alle norme  sull'ammissione  al  finanziamento  di
          progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi
          dell'art.  17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n.
          67.
             - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 26 aprile
          1983, n.   130,  recante  norme  su  "Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (Legge finanziaria 1983)".
             "Art.  21.  -  In  apposito  capitolo  dello  stato   di
          previsione  della  spesa del Ministero del bilancio e della
          programmazione economica e' iscritta, per l'anno  1983,  la
          somma  di  lire  1.300  miliardi  per  il  finanziamento di
          progetti  immediatamente  eseguibili  per   interventi   di
          rilevante     interesse     economico    sul    territorio,
          nell'agricoltura,  nell'edilizia  e  nelle   infrastrutture
          nonche'  per la tutela di beni ambientali e culturali e per
          le opere di edilizia scolastica e universitaria.
            Nei venti giorni successivi alla  data  di  pubblicazione
          della  presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del
          bilancio e della programmazione economica,  determina,  con
          delibera  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica,  i  criteri  di  riparto  tra   amministrazioni
          centrali  e regionali e tra settori di intervento nonche' i
          parametri di valutazione dei progetti.
             Entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
          delibera di cui al  precedente  comma,  le  amministrazioni
          interessate  presentano  per  l'approvazione  i  rispettivi
          progetti al CIPE, che delibera entro i successivi  sessanta
          giorni,  tenuto  conto  del  contributo di ciascun progetto
          agli obiettivi del piano a medio termine.
             Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa  le
          modalita'  e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa
          depositi e prestiti,  per  le  procedure  di  finanziamento
          delle opere di competenza regionale.
             In  aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo
          comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli
          investimenti (BEI), fino alla concorrenza del  controvalore
          di  lire  1.000  miliardi,  per  la contrazione di appositi
          mutui per le finalita' del presente articolo.
             Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il  CIPE
          stabilisce,  in  relazione  ai  progetti  per  i  quali sia
          possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente  e
          per    ciascun    progetto,   la   quota   per   la   quale
          l'amministrazione interessata e' autorizzata,  a  decorrere
          dal  secondo  semestre  dell'anno 1983, a contrarre i mutui
          stessi.
             L'onere dei suddetti mutui, per capitale  ed  interessi,
          e'  assunto  a  carico  del  bilancio  dello Stato mediante
          iscrizione  delle  relative  rate  di   ammortamento,   per
          capitale  ed interessi, in appositi capitoli dello stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro.   La
          direzione  generale  del  tesoro provvede al rimborso sulla
          base di un elenco riepilogativo che,  alla  scadenza  delle
          rate,   la  BEI  comunica  con  l'indicazione  dell'importo
          complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il  Ministro  del
          tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
             Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun
          progetto nel contesto dei rispettivi piani  settoriali,  se
          esistenti,   e   contenere   indicatori   quantitativi   di
          convenienza economica  del  progetto  quali  il  saggio  di
          rendimento  interno  e  il valore attuale netto stimato per
          progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del
          bilancio e della programmazione economica.
             La riserva del 40 per cento di cui all'art.  107,  primo
          comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, viene determinata
          sulle disponibilita' nette complessive".