Art. 15. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal CIPE e' compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Conseguentemente il soggetto concedente o appaltante provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. 2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, gia' deliberate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.
Riferimenti normativi: - Per quanto riguarda il testo dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 398/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993, si veda in nota all'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992: "9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorita' per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati". - Si riporta l'art. 345 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F: "Art. 345. - E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite". - Per il D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota all'art. 1. - La legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.