Art. 15.
       Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del
        decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
         modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  1,  comma  4,   del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre  1993,  n.  493,  l'indagine  sullo  stato  di
attuazione  degli  interventi  compresi nei programmi triennali e nei
piani di attuazione approvati dal CIPE e' compiuta dal Ministero  del
bilancio  e  della  programmazione economica, il quale identifica gli
interventi  i  cui  lavori  non   risultino   ancora   consegnati   e
materialmente  iniziati  alla  data  del 30 novembre 1993, ovvero gli
interventi le cui procedure di affidamento in appalto  non  siano  in
corso  alla  data  del  30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei
finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre  1992,  n.  488.  Conseguentemente  il soggetto concedente o
appaltante  provvede  alla  rescissione  del   contratto   ai   sensi
dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
  2.  Restano  comunque  salve  le revoche dei finanziamenti relativi
agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni ed integrazioni, gia' deliberate dal CIPE ai
sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,  n.
488,  in  data  anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4
dicembre 1993, n. 493, di conversione in  legge,  con  modificazioni,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.
 
          Riferimenti normativi:
             - Per quanto riguarda il testo dell'art. 1, comma 4, del
          D.L.    n.  398/1993,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge n. 493 del 1993, si veda in nota all'art. 7.
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del D.L.  n.
          415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          488/1992: "9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su  proposta
          del   Ministro   per   gli   interventi   straordinari  nel
          Mezzogiorno, sentite le regioni  interessate,  alla  revoca
          dei  finanziamenti  relativi agli interventi finanziati sui
          piani  annuali  di  attuazione,  rientranti   anche   nella
          competenza  regionale,  che  non  risultino avviati entro i
          termini      previsti       nei       rispettivi       atti
          programmatico-convenzionali.   Le   risorse  oggetto  delle
          revoche  vengono  acquisite  alla  programmazione  per   il
          finanziamento  di interventi previsti dal presente decreto,
          con priorita' per gli interventi localizzati nei  territori
          in cui ricadono i finanziamenti revocati".
             -  Si  riporta  l'art. 345 della legge 20 marzo 1965, n.
          2248, allegato F:
             "Art.  345.  -  E'  facoltativo  all'Amministrazione  di
          risolvere  in  qualunque  tempo  il  contratto, mediante il
          pagamento dei lavori eseguiti e del  valore  dei  materiali
          utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare
          delle opere non eseguite".
             -  Per  il  D.Lgs  3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota
          all'art. 1.
             - La legge 4 dicembre 1993, n. 493,  di  conversione  in
          legge,  con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
          e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285  del  4
          dicembre  1993.  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) le modifiche apportate dalla legge di conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione.