Art. 16.
         Disposizioni in materia di interventi cofinanziati
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  1993,
n.  96,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "mediante
specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro per  il  coordinamento  delle
politiche  dell'Unione  europea  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro.".
 
          Riferimenti normativi:
             - L'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile  1993,  n.  96,
          come sopra modificato, e' cosi' formulato:
             "1.  Il  Ministro  del  bilancio  e della programmazione
          economica attende al  coordinamento,  alla  programmazione,
          anche   finanziaria,   ed   alla  vigilanza  sul  complesso
          dell'azione   di    intervento    pubblico    nelle    aree
          economicamente   depresse   del  territorio  nazionale.  Il
          Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          d'intesa   con  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie, agisce assicurando il  coordinamento
          di  tale azione con la politica regionale, strutturale e di
          coesione  economica  e  sociale  della  Commissione   delle
          Comunita'  europee mediante specifico regolamento, adottato
          ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          su   proposta   del   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   e   del   Ministro   per    il
          coordinamento   delle   politiche  dell'Unione  europea  di
          concerto con il Ministro del tesoro".
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs  3  febbraio  1993,  n. 29, e' il
          seguente;
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".