Art. 17.
                     Attivita' dell'IPI, ex IASM
  1. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
provvede  annualmente  al finanziamento delle iniziative che lo IASM,
ora denominato Istituto per la promozione industriale  (IPI)  intende
assumere  sulla  base di programmi annuali di attivita' approvati con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato.  I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di
cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile  1993,
n. 96, come sostituito dall'articolo 3.
  2.  Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da
esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i  servizi
dello IASM, ora IPI.
 
          Riferimenti normativi:
             - Per il testo dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs 3 aprile
          1993, n.  96, si rinvia alle precedenti note.