Art. 19.
                Trasferimento delle attivita' residue
                   alle amministrazioni competenti
  1.  Le  materie  gia'  gestite  dalla  soppressa  Agenzia  per   la
promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  e  trasferite  in  via
temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero  del
bilancio  e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  sono definitivamente attribuite alle
amministrazioni competenti per materia,  individuate  secondo  quanto
disposto dal presente articolo.
  2.  E'  attribuita  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento del  turismo,  la  materia  degli  incentivi  per  opere
private  riguardanti le attivita' turistico-alberghiere, ivi comprese
le attivita' creditizie.
  3. E' attribuito al Ministero del  tesoro  il  pacchetto  azionario
prestato dalla societa' Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto.
  4.  Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali le  seguenti  materie:  incentivi  per  opere  private  e
connesse  attivita'  creditizie  per  i  miglioramenti  fondiari, ivi
compresi quelli di bonifica e montani, per  l'assistenza  tecnica  in
agricoltura,  la  valorizzazione  dei  prodotti  agricoli,  la pesca,
progetti speciali promozionali e connesse  attivita'  creditizie  nei
campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione
produttiva,    dell'agrumicoltura,    della    zootecnia    e   della
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli;  le  azioni   organiche
promozionali agricole.
  5.  Per  le opere della gestione separata e per i progetti speciali
di cui al comma 4, nonche'  per  quelli  trasferiti  dal  commissario
liquidatore  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari  e
forestali   provvede  mediante  un  commissario  ad  acta,  riferendo
trimestralmente al CIPE sul  suo  operato.  Il  commissario  ad  acta
esercita  i  poteri  e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive  modificazioni
e integrazioni.
  6.  Il  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali,
d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro  le
opere  e  le  attivita',  di  cui  ai  commi  4  e 5 rientranti nelle
competenze regionali.
  7. Sono attribuite al Ministero dei  lavori  pubblici  le  seguenti
materie:  concessioni  chiuse,  "dichiarate  chiuse"  trasferite alle
regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti  opere
pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di
indagini  della Gestione separata di cui all'articolo 5 della legge 1
marzo 1986, n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa
per  il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per
la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto  dell'Irpinia  del
1962, ivi comprese le attivita' creditizie.
  8.  Sono  attribuite  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale le seguenti materie: ridefinizione  dei  contributi  agricoli
unificati;  incentivi  per  opere  private  nel campo dell'istruzione
professionale.
  9. L'identificazione delle ulteriori  residue  materie  e  relative
amministrazioni  competenti,  ai fini di quanto disposto dal comma 1,
si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione  economica,
di concerto con il Ministro competente.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs.
          3 aprile  1993,  n.  96:  "4.  Il  commissario  liquidatore
          provvede,  altresi',  ad  una ricognizione delle competenze
          residue  attribuite  al   Ministro   per   gli   interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno che non risultino trasferite
          ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne
          fa   relazione   al   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica, che ne assume temporaneamente la
          titolarita'".
             - Per l'art. 9 D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96,  si  veda  in
          nota all'art. 7.
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 5 della legge 1 marzo
          1986, n.  64, abrogato dall'art. 4 della legge 19  dicembre
          1992, n. 488:
             "Art. 5 (Completamenti, trasferimenti e liquidazioni). -
          1.    Presso l'Agenzia e' costituita una gestione separata,
          con autonomia organizzativa e contabile, per  le  attivita'
          previste  dal  decreto-legge  18  settembre  1984,  n. 581,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          novembre   1984,   n.   775.  Il  commissario  governativo,
          unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio
          dei revisori, cessa  dalla  sua  attivita'  contestualmente
          all'insediamento degli organi dell'Agenzia.
             2.  All'inizio dell'attivita' della predetta gestione il
          Ministro per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
          presenta  al CIPE una dettagliata relazione sulle attivita'
          di completamento, di trasferimento e  di  liquidazione,  ai
          sensi  del  citato  decreto-legge n.   581 del 1984 e della
          relativa legge di conversione n. 775 del  1984,  deliberate
          dal   CIPE,   e   sullo   stato   di   attuazione  di  tali
          deliberazioni.
             3. Sulla base di tale relazione, il  CIPE,  su  proposta
          del   Ministro   per   gli   interventi   straordinari  nel
          Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni:
               a) le opere da  trasferire,  ivi  comprese  quelle  da
          appaltare  e  da completare, agli enti competenti per legge
          con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;
               b)   l'indicazione    delle    opere    regionali    e
          interregionali  di  interesse  nazionale  gia' previste nel
          piano  di  completamento,  da  realizzare  nell'ambito  del
          programma triennale;
               c)  le  opere per le quali si rende opportuno revocare
          l'approvazione;
               d) le opere appaltate  che  per  lo  stato  finale  di
          avanzamento  dei  lavori  debbano  essere completate, senza
          ulteriori estendimenti, da parte della gestione di  cui  al
          comma 1 e quindi trasferite;
               e)  i  criteri  per  l'ultimazione  delle attivita' di
          liquidazione.
             4.  Su  tali  deliberazioni  il  Ministro  riferisce  al
          Parlamento.
             5.   Il   CIPE,   nella   ripartizione   annuale   degli
          stranziamenti destinati alle regioni, assegna alle  regioni
          meridionali  i  fondi  necessari per sostenere gli oneri di
          manutenzione  e  gestione  delle  opere  trasferite  e   da
          trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni
          per   l'esercizio   in   corso  integrano  i  trasferimenti
          attribuiti alle singole regioni a  norma,  rispettivamente,
          degli  articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
          successive  modificazioni,  per  le   regioni   a   statuto
          ordinario  e  delle  corrispondenti  norme per le regioni a
          statuto speciale e costituiscono la base di calcolo  per  i
          trasferimenti  dovuti  a titolo di intervento ordinario nei
          successivi esercizi".