Art. 19. Trasferimento delle attivita' residue alle amministrazioni competenti 1. Le materie gia' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia, individuate secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. E' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attivita' turistico-alberghiere, ivi comprese le attivita' creditizie. 3. E' attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla societa' Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto. 4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attivita' creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attivita' creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole. 5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. 6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attivita', di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali. 7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: concessioni chiuse, "dichiarate chiuse" trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui all'articolo 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le attivita' creditizie. 8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per opere private nel campo dell'istruzione professionale. 9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96: "4. Il commissario liquidatore provvede, altresi', ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarita'". - Per l'art. 9 D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota all'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64, abrogato dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488: "Art. 5 (Completamenti, trasferimenti e liquidazioni). - 1. Presso l'Agenzia e' costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attivita' previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attivita' contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia. 2. All'inizio dell'attivita' della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attivita' di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni. 3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni: a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari; b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale gia' previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale; c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione; d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite; e) i criteri per l'ultimazione delle attivita' di liquidazione. 4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento. 5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stranziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi".