Art. 2.
           Disposizioni relative al Ministero del bilancio
                  e della programmazione economica
  1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del
bilancio e  della  programmazione  economica  ai  sensi  del  decreto
legislativo  3 aprile 1993, n. 96, il Ministro puo' disporre apposite
aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I  relativi
ordini  di  accreditamento  sono  emessi in deroga ai limiti di somma
stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
2440;  qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio
in  cui  sono  stati  emessi  possono  essere  trasportati  a  quelli
successivi. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal
CIPI  con  deliberazione  del  28  dicembre  1993,  in relazione agli
interventi  concernenti  i  contratti  di  programma,  sono   versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di
previsione  del  Ministero  del  bilancio  e   della   programmazione
economica,  la  cui  dotazione  puo'  essere  utilizzata anche per le
esigenze  connesse  alle  operazioni  di  istruttoria,  monitoraggio,
verifica e collaudo degli interventi stessi.
  2.  In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Nucleo ispettivo
del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in
attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, il numero  dei  componenti  del  Nucleo  anzidetto  puo'
essere  complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in
prima applicazione, anche tra il personale proveniente dai  soppressi
organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'indennita'
corrisposta   ai  componenti  anzidetti  e'  assorbente  dell'assegno
personale di cui  all'articolo  14-bis,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9,
salvo  il  diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica ai
componenti del Nucleo ispettivo l'articolo 3, comma 8, della legge 17
dicembre 1986, n. 878, fermo restando il trattamento  stipendiale  in
godimento. Lo stesso diritto di opzione e' riconosciuto ai componenti
del Nucleo di valutazione.
  3.  All'articolo  9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878,
le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "per
quattro anni".
  4. In relazione ai maggiori compiti  attribuiti  al  Ministero  del
bilancio  e  della  programmazione economica il numero dei componenti
del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica  di
cui  all'articolo 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' aumentato
di due unita'. Per le medesime esigenze quindici unita' di  qualifica
non  inferiore  alla  ottava, appartenenti ai ruoli del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e nell'ambito delle attuali
dotazioni organiche, possono essere assegnate al Nucleo ispettivo, in
qualita'  di assistenti, per un quadriennio, con decreto del Ministro
del bilancio  e  della  programmazione  economica,  su  proposta  del
direttore  del  Nucleo.  Ai  predetti  assistenti  e'  attribuita una
indennita' di pari  misura  e  natura  di  quella  riconosciuta  agli
assistenti del Nucleo di valutazione, che e' assorbente di ogni altro
emolumento accessorio.
I  relativi oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 19, comma
5, del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  come  sostituito
dall'articolo 3.
  5.  I  dirigenti  dell'osservatorio  delle politiche regionali sono
collocati in posizione di fuori ruolo,  con  effetto  dal  1  gennaio
1994.
 
          Riferimenti normativi:
             - Per il titolo del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, si veda
          in nota all'art. 1.
             -  Il  testo  dell'art.  56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita'  generale  dello Stato), cosi' come modificato
          dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, e' il
          seguente:
             "Art.  56.  -   Possono   essere   autorizzate,   presso
          l'istituto  incaricato  del servizio di tesoreria, nel caso
          in  cui  l'adozione  di  altra  forma  di   pagamento   sia
          incompatibile  con  la  necessita' dei servizi, aperture di
          credito a favore di funzionari delegati, per  il  pagamento
          delle   seguenti  spese,  sia  in  conto  della  competenza
          dell'esercizio che in conto residui:
              1) spese da farsi in economia;
              2)  spese  fisse  ed  indennita',  quando   non   siano
          prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
          e  di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per
          il  personale  che  presta  servizio  presso   gli   uffici
          periferici;
              3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni;
              4)  spese  da farsi in occorrenze straordinarie, per le
          quali sia indispensabile il pagamento immediato;
              5) spese di qualsiasi  natura  per  le  quali  leggi  e
          regolamenti  consentano  il pagamento a mezzo di funzionari
          delegati;
              6) spese  di  riscossione  delle  entrate  indicate  in
          apposito  elenco  per  capitoli,  da  unirsi  alla legge di
          approvazione dello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro;
              7)   assegni   fissi   e  indennita'  degli  ufficiali,
          sottufficiali ed uomini di truppa,  spese  di  mantenimento
          della  truppa  e  dei quadrupedi e per servizi di rimonta e
          acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti  dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica;
              8)  paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente
          al servizio dello Stato;
              9) somme da pagarsi all'estero e per  fornire  i  fondi
          alle  legazioni,  consolati  e missioni all'estero, nonche'
          alle navi viaggianti fuori dello Stato;
              10)  pagamenti  in  conto,  dipendenti da contratti con
          associazioni cooperative di produzione e lavoro o  consorzi
          di  cooperative,  ovvero  da altri contratti di forniture e
          lavori per i  quali  l'amministrazione  giudichi  opportuna
          tale forma di pagamento;
              11)   pagamenti   relativi  alla  devoluzione  ed  alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente percette.
             Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1)  a  5)
          le  aperture  di  credito per ciascun capitolo di spesa non
          possono superare, singolarmente,  il  limite  di  lire  480
          milioni,  salvo  maggiori  limiti  stabiliti da particolari
          disposizioni di legge o di regolamento.
             Per le spese di cui al n. 10) devono farsi  aperture  di
          credito  distintamente  per  ogni  contratto di fornitura o
          lavoro".
             Il  limite  di  cui  al  penultimo  comma  dell'articolo
          soprariportato  e' stato elevato a 900 milioni dall'art. 19
          della legge 22 dicembre 1984,  n.  887  (Legge  finanziaria
          1985).
             - La delibera CIPI del 28 dicembre 1993 pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  88,  del  16  aprile  1994,  reca
          direttive relative alle "Modificazioni  alla  deliberazione
          22  aprile  1993 relativa alle direttive per la concessione
          delle agevolazioni ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  22  ottobre 1992, n.   415, convertito dalla
          legge 19 dicembre 1992,  n.  488,  in  tema  di  disciplina
          organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
             -  Il  testo  dell'art.  8, comma 4, del citato D.Lgs. 3
          aprile 1993, n. 96, e' il seguente: "4. La Cassa depositi e
          prestiti subentra in tutti i rapporti attivi e passivi gia'
          intercorrenti  tra  la  soppressa  Agenzia  ed  i  soggetti
          attuatori in base alle convenzioni in atto, avvalendosi ove
          occorra,  per  le attivita' di verifica e di controllo, del
          Nucleo  ispettivo  per  la  verifica  dell'attuazione   dei
          programmi  degli  investimenti pubblici, e puo' chiedere al
          commissario  liquidatore  di  assegnare  con  priorita'  il
          personale  dei  soppressi organismi del Mezzogiorno fino ad
          un massimo di venti unita'".
             - Il testo dell'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre
          1986, n.  878 (Disciplina del Nucleo di  valutazione  degli
          investimenti  pubblici e disposizioni relative al Ministero
          del bilancio  e  della  programmazione  economica),  e'  il
          seguente:  "8.  Il  trattamento  economico  dei  membri del
          Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7,  non
          puo'  comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a
          quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n.
          146".
             - Il testo dell'art. 9, comma 4, della citata  legge  17
          dicembre  1986,  n.  878,  come  sopra  modificato,  e'  il
          seguente: "4. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo  e'
          affidato,  per  quattro  anni, con decreto del Ministro del
          bilancio e della programmazione  eonomica,  e,  per  quanto
          concerne  il  personale  del Ministero del bilancio e della
          programmazione  economica, nella misura massima compatibile
          con le esigenze funzionali degli altri uffici del Ministero
          stesso. Si applicano ai  membri  del  nucleo  ispettivo  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  commi  3,  4 e 7 della
          presente legge".
             - Il testo dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1967,  n.
          48 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e
          della  programmazione  economica e istituzione del Comitato
          del  Ministri  per  la  programmazione  economica),  e'  il
          seguente:
             "Art.    7   (Consiglio   tecnico-scientifico   per   la
          programmazione  economica).  -  E'  costituito  presso   il
          Ministero  del bilancio e della programmazione economica un
          'Consiglio  tecnico-scientifico   per   la   programmazione
          economica' con compiti consultivi sulle questioni in ordine
          alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere.
             Il  Consiglio  tecnico-scientifico  e'  composto di nove
          membri, scelti dal Comitato dei Ministri  di  cui  all'art.
          16,  su  proposta  del  Ministro  per  il bilancio e per la
          programmazione   economica,   tra   professori   di   ruolo
          universitario  e  tra eminenti personalita' della scienza e
          della tecnica.
             I membri del  Consiglio  tecnico-scientifico  durano  in
          carica  tre anni e sono nominati con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri. Il presidente e' nominato tra i
          membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del Ministro per il
          bilancio e per la programmazione economica.
             Alla segreteria del  Consiglio  provvede  la  segreteria
          della programmazione.
             Con  decreto  del  Ministro  per  il  bilancio  e per la
          programmazione economica, di concerto con il  Ministro  per
          il   tesoro,  viene  determinata  la  misura  dei  compensi
          spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico".