Art. 2. Disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica 1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro puo' disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal CIPI con deliberazione del 28 dicembre 1993, in relazione agli interventi concernenti i contratti di programma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la cui dotazione puo' essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle operazioni di istruttoria, monitoraggio, verifica e collaudo degli interventi stessi. 2. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del Nucleo anzidetto puo' essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale proveniente dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'indennita' corrisposta ai componenti anzidetti e' assorbente dell'assegno personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica ai componenti del Nucleo ispettivo l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, fermo restando il trattamento stipendiale in godimento. Lo stesso diritto di opzione e' riconosciuto ai componenti del Nucleo di valutazione. 3. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro anni". 4. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica il numero dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica di cui all'articolo 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' aumentato di due unita'. Per le medesime esigenze quindici unita' di qualifica non inferiore alla ottava, appartenenti ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica e nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, possono essere assegnate al Nucleo ispettivo, in qualita' di assistenti, per un quadriennio, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore del Nucleo. Ai predetti assistenti e' attribuita una indennita' di pari misura e natura di quella riconosciuta agli assistenti del Nucleo di valutazione, che e' assorbente di ogni altro emolumento accessorio. I relativi oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. 5. I dirigenti dell'osservatorio delle politiche regionali sono collocati in posizione di fuori ruolo, con effetto dal 1 gennaio 1994.
Riferimenti normativi: - Per il titolo del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), cosi' come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, e' il seguente: "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui: 1) spese da farsi in economia; 2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici; 3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati; 6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; 7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato; 9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato; 10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento; 11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette. Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento. Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro". Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo soprariportato e' stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985). - La delibera CIPI del 28 dicembre 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88, del 16 aprile 1994, reca direttive relative alle "Modificazioni alla deliberazione 22 aprile 1993 relativa alle direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". - Il testo dell'art. 8, comma 4, del citato D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e' il seguente: "4. La Cassa depositi e prestiti subentra in tutti i rapporti attivi e passivi gia' intercorrenti tra la soppressa Agenzia ed i soggetti attuatori in base alle convenzioni in atto, avvalendosi ove occorra, per le attivita' di verifica e di controllo, del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici, e puo' chiedere al commissario liquidatore di assegnare con priorita' il personale dei soppressi organismi del Mezzogiorno fino ad un massimo di venti unita'". - Il testo dell'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878 (Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica), e' il seguente: "8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non puo' comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146". - Il testo dell'art. 9, comma 4, della citata legge 17 dicembre 1986, n. 878, come sopra modificato, e' il seguente: "4. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo e' affidato, per quattro anni, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione eonomica, e, per quanto concerne il personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nella misura massima compatibile con le esigenze funzionali degli altri uffici del Ministero stesso. Si applicano ai membri del nucleo ispettivo le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 7 della presente legge". - Il testo dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato del Ministri per la programmazione economica), e' il seguente: "Art. 7 (Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica). - E' costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un 'Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica' con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere. Il Consiglio tecnico-scientifico e' composto di nove membri, scelti dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 16, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalita' della scienza e della tecnica. I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente e' nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. Alla segreteria del Consiglio provvede la segreteria della programmazione. Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico".