Art. 20.
               Disposizioni sulla societa' per azioni
                per la gestione degli impianti idrici
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, le parole: "una o piu' societa' per azioni cui e' affidata  la
gestione  degli impianti idrici" sono sostituite dalle seguenti: "una
societa' per azioni cui e'  affidata  in  regime  di  concessione  la
gestione  degli  impianti  idrici,".  I  commi  2, 3 e 4 del medesimo
articolo 10 sono sostituiti dai seguenti:
  " 2. Alla societa' per azioni di cui al comma  1  si  applicano  le
disposizioni   contenute   nei   commi  4  e  5  dell'articolo  15  e
dell'articolo  19  del  decreto-legge  11  luglio   1992,   n.   333,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le
azioni della predetta  societa'  sono  attribuite  al  Ministero  del
tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  esercita i diritti dell'azionista
previa intesa con il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica e del Ministro dei lavori pubblici.
   3.  Il  commissario  liquidatore  di cui all'articolo 19, comma 1,
provvede al versamento delle somme necessarie alla  costituzione  del
capitale  sociale  della predetta societa', nel complessivo limite di
lire  10  miliardi,  a  valere  sulle  disponibilita'  di   tesoreria
derivanti  dalle  autorizzazioni  di  spesa di cui alla legge 1 marzo
1986, n. 64.
   4.  Al  capitale   sociale   della   predetta   societa'   possono
partecipare,  nei  limiti  stabiliti dall'azionista, imprese ed altri
soggetti economici, nonche' enti locali ed acquedottistici".
  2. Alle esigenze finanziarie connesse al perseguimento degli  scopi
sociali  della  societa'  di  cui  al  presente  articolo  continua a
provvedersi mediante trasferimenti disposti dal Ministro del  tesoro,
a  valere  sulle  somme  individuate  allo  scopo dal CIPE in sede di
riparto del Fondo di  cui  all'articolo  19,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 10 del D.Lgs 3 aprile
          1993, n. 96, come sopra modificato:
             "Art. 10. - 1.  Per  gli  interventi  riguardanti  opere
          infrastrutturali   idriche   di  adduzione,  distribuzione,
          depurazione e di fognature  gia'  in  gestione  diretta  da
          parte  della  cessata  Cassa  per  il  Mezzogiorno ai sensi
          dell'art. 5 della legge 1 marzo  1986,  n.    64,  e  opere
          comprese  nei  piani  annuali  di  attuazione  per le quali
          risultino stipulate dalla  soppressa  Agenzia  le  relative
          convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento
          delle  opere  stesse,  nonche'  per  la realizzazione delle
          altre  opere  che  dovessero   ritenersi   necessarie,   il
          commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, e'
          autorizzato  a  costituire  una  societa' per azioni cui e'
          affidata  in  regime  di  concessione  la  gestione   degli
          impianti   idrici,   dandone   preventiva  informazione  al
          Ministro del bilancio e della programmazione economica, che
          ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari.
             2. Alla societa'  per  azioni  di  cui  al  comma  1  si
          applicano  le  disposizioni  contenute  nei  commi  4  e  5
          dell'articolo 15 e dell'articolo 19  del  decreto-legge  11
          luglio  1992,  n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 agosto 1992, n.   359.  Le  azioni  della  predetta
          societa'  sono  attribuite  al  Ministero  del  tesoro.  Il
          Ministro  del  tesoro  esercita  i  diritti  dell'azionista
          previa   intesa  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e  del   Ministro   dei   lavori
          pubblici.
             3.  Il  commissario  liquidatore di cui all'articolo 19,
          comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla
          costituzione del capitale sociale della predetta  societa',
          nel  complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle
          disponibilita' di tesoreria derivanti dalle  autorizzazioni
          di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
             4.  Al  capitale sociale della predetta societa' possono
          partecipare, nei limiti stabiliti  dall'azionista,  imprese
          ed   altri  soggetti  economici,  nonche'  enti  locali  ed
          acquedottistici.
             5.  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  procede   alla
          ricognizione  delle opere gia' in gestione diretta da parte
          della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5
          della legge 1  marzo  1986,  n.  64,  nonche'  delle  opere
          comprese   nei  piani  annuali  di  attuazione.  Lo  stesso
          Ministero, di  concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente,
          adempie  alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
          c), della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e
          di coordinamento, nonche'  a  promuovere  il  completamento
          delle  opere  infrastrutturali  sottoponendo i programmi di
          utilizzazione dei  finanziamenti  ordinari  pluriennali  di
          settore all'approvazione del CIPE.
             6.  Al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste sono
          trasferite le competenze in materia  di  acque  irrigue  ed
          invasi  strettamente  finalizzati  all'agricoltura,  per il
          successivo affidamento della gestione  e  manutenzione  dei
          relativi impianti ai consorzi di bonifica".
             -  Si  riportano i testi degli articoli 15 e 19 del D.L.
          11 luglio 1992,  n.  333,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  8  agosto  1992,  n. 359, recante norme sulle
          misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica:
             "Art. 15. - 1. L'istituto nazionale per la ricostruzione
          industriale - IRI,  l'Ente  nazionale  idrocarburi  -  ENI,
          l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale
          energia  elettrica  - ENEL sono trasformati in societa' per
          azioni con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
             2.  Il  capitale iniziale di ciascuna delle societa' per
          azioni derivanti dalle trasformazioni  e'  determinato  con
          decreto   del   Ministro   del  tesoro  in  base  al  netto
          patrimoniale risultante dai rispettivi  ultimi  bilanci.  I
          consigli  di  amministrazione  di  ciascuna  delle predette
          societa' per azioni  devono,  entro  la  data  fissata  con
          decreto  del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31
          dicembre  1994,  proporre  al  Ministro  del   tesoro   una
          rettifica   dei   valori   dell'attivo   e   del   passivo,
          accompagnata  da  una  relazione  redatta  da  una  o  piu'
          societa'  specializzate,  ovvero  da soggetto o soggetti in
          possesso dei requisiti previsti dall'art.  11  del  decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88,  che attesti che i
          valori proposti non  sono  superiori  a  quelli  risultanti
          dall'applicazione  dei  criteri di cui all'art. 2, comma 2,
          della legge 29  dicembre  1990,  n.  408.  Le  proposte  di
          rettifica  dovranno  essere  formulate  in  coerenza con il
          piano di dimissioni adottato dal Governo.  I  corrispettivi
          professionali  dei  detti  soggetti  sono  determinati  con
          decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della  predetta
          proposta  di rettifica, il Ministro del tesoro determina il
          patrimonio netto rivalutato. Tale  determinazione  vale  ai
          fini  dell'applicazione  ad  ogni  effetto dell'art. 19 del
          presente decreto. In attesa  della  determinazione  di  cui
          sopra,  gli  organi  sociali  possono,  in via transitoria,
          determinare il  patrimonio  netto,  sempre  in  misura  non
          superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri
          di  cui  all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,
          n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro  del  tesoro.
          Anche  siffatta  rivalutazione  rileva ai fini dell'art. 19
          del  presente  decreto.  La   differenza   fra   il   netto
          patrimoniale   risultante   dall'ultimo   bilancio   e   il
          patrimonio netto rivalutato potra' essere imputata in tutto
          o in parte ad una speciale riserva o al  capitale  sociale.
          Potranno  altresi'  ricostituirsi,  in tutto o in parte, le
          riserve  risultanti  nel  patrimonio  netto  esistente  nei
          bilanci  anteriori  alla  trasformazione, mantenendo a tali
          riserve l'originario regime  civilistico  e  fiscale.    Le
          societa'  derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni
          del valore nominale di L. 1.000 cadauna e  per  un  importo
          globale pari al capitale determinato come sopra.
             3.   Le  azioni  delle  societa'  di  cui  al  comma  1,
          unitamente a quelle della BNL S.p.a.,  sono  attribuite  al
          Ministero  del  tesoro.  Il  Ministro del tesoro esercita i
          diritti dell'azionista secondo le direttive del  Presidente
          del  Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro da lui
          delegato,  con   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica e con il Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato. Sono parimenti attribuite
          al Ministero  del  tesoro  le  partecipazioni  della  Cassa
          depositi  e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti
          di   intermediazione   creditizia   e    finanziaria.    Le
          minusvalenze  derivanti nel bilancio della Cassa depositi e
          prestiti dal trasferimento al Ministero  del  tesoro  delle
          partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico
          del fondo di riserva della Cassa stessa.
             4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle
          trasformazioni  sara'  deliberato dalla prima assemblea. In
          via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e
          statutarie, che disciplinano i singoli enti.  I  presidenti
          delle  societa'  per  azioni derivanti dalla trasformazione
          convocheranno le rispettive assemblee sociali  entro  dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo  di
          tutti  gli  adempimenti  in  materia  di costituzione delle
          societa' previsti dalla normativa vigente".
             "Art. 19. - 1.  Tutte  le  operazioni  connesse  con  la
          trasformazione  di  cui  al  presente  capo  sono esenti da
          imposte e tasse".
             - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del  D.Lgs.
          3 aprile 1993, n. 96: "1. A decorrere dal 15 aprile 1993 e'
          nominato,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  un  commissario liquidatore per
          l'Agenzia   per   la   promozione   dello   sviluppo    del
          Mezzogiorno".
             -  Per  la  legge  1  marzo 1986, n. 64, si veda in nota
          all'art. 4.