Art. 20. Disposizioni sulla societa' per azioni per la gestione degli impianti idrici 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, le parole: "una o piu' societa' per azioni cui e' affidata la gestione degli impianti idrici" sono sostituite dalle seguenti: "una societa' per azioni cui e' affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici,". I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono sostituiti dai seguenti: " 2. Alla societa' per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta societa' sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici. 3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta societa', nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilita' di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. 4. Al capitale sociale della predetta societa' possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonche' enti locali ed acquedottistici". 2. Alle esigenze finanziarie connesse al perseguimento degli scopi sociali della societa' di cui al presente articolo continua a provvedersi mediante trasferimenti disposti dal Ministro del tesoro, a valere sulle somme individuate allo scopo dal CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, come sopra modificato: "Art. 10. - 1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature gia' in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonche' per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, e' autorizzato a costituire una societa' per azioni cui e' affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari. 2. Alla societa' per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta societa' sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici. 3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta societa', nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilita' di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. 4. Al capitale sociale della predetta societa' possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonche' enti locali ed acquedottistici. 5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere gia' in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' delle opere comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e di coordinamento, nonche' a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del CIPE. 6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica". - Si riportano i testi degli articoli 15 e 19 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante norme sulle misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica: "Art. 15. - 1. L'istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in societa' per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il capitale iniziale di ciascuna delle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni e' determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette societa' per azioni devono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o piu' societa' specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dimissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'art. 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'art. 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potra' essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresi' ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale. Le societa' derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra. 3. Le azioni delle societa' di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro da lui delegato, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa. 4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle trasformazioni sara' deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente". "Art. 19. - 1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse". - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96: "1. A decorrere dal 15 aprile 1993 e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno". - Per la legge 1 marzo 1986, n. 64, si veda in nota all'art. 4.