Art. 4.
               Disposizioni in materia di agevolazioni
                      alle attivita' produttive
 1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1,  comma  3,
lettera  a),  del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che  restano
attribuite   alle  competenze  del  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  la  concessione  delle   agevolazioni
previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che
non  sono  state  deliberate  dall'Agenzia  per  la  promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993,  gli  istituti
di  credito  e  le  societa'  di  locazione finanziaria convenzionati
provvedono a comunicare, entro il  28  febbraio  1994,  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  i  propri esiti
istruttori, ovvero a confermare quelli gia' trasmessi all'Agenzia per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.  A  tale  comunicazione
dovra'  essere  allegata  una dichiarazione del legale rappresentante
dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta  in  calce  dal
presidente  del  collegio  sindacale qualora esistente, attestante la
sussistenza delle condizioni per  l'accesso  alle  agevolazioni,  ivi
comprese  quelle  relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla
prevenzione degli infortuni, lo stato  di  esecuzione  del  progetto,
l'ammontare  delle  spese  sostenute  alla data della dichiarazione e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1993,  rapportato  al   costo
complessivo  del  progetto,  nonche' la certificazione prevista dalla
vigente normativa sulla lotta alla criminalita' organizzata e  quella
attestante  la  vigenza  dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini
dell'ammissibilita' alle  agevolazioni  di  cui  al  presente  comma,
qualora  l'istante,  nel  corso  della  istruttoria  della domanda di
agevolazione, si  rivolga,  per  la  medesima  iniziativa,  ad  altro
istituto  di  credito  abilitato  o  ad altra societa' convenzionata,
resta valida la data di presentazione della domanda originaria.
  2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  sulla  base  delle
comunicazioni  e  delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1,
forma un elenco delle  domande  di  agevolazione,  l'inserimento  nel
quale  e' determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine
e' determinato sulla base dell'ammontare delle spese gia'  sostenute,
rapportate  al  costo  complessivo  del  progetto come indicato nelle
comunicazioni e dichiarazioni medesime  e,  a  parita'  di  rapporto,
della  data  di  presentazione  della  domanda  di  agevolazione.  Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la
concessione delle agevolazioni sulla base  dell'elenco  previsto  dal
presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
  3.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su richiesta delle imprese,  dispone  l'erogazione  di  un  anticipo,
nella  misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in
conto capitale spettante ai sensi della legge 1 marzo  1986,  n.  64,
nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili;  il  pagamento
dell'anticipo   e'   effettuato   previa   presentazione   da   parte
dell'impresa,   nei   trenta   giorni   successivi  alla  concessione
dell'anticipo  medesimo,  di  fidejussione  bancaria  o  di   polizza
assicurativa.  Per  i progetti di investimento di importo inferiore a
tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione  del
progetto,  sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza
delle condizioni per la fruizione dei  benefici  consiste  nell'esame
delle  risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti
di credito e societa' di locazione finanziaria convenzionati, nonche'
nel riscontro della sussistenza  delle  dichiarazioni,  rese  con  le
modalita'  di  cui  al  comma  1,  attestanti gli specifici requisiti
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato.   Per   i   progetti  di  investimento  di  importo
superiore,   il   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  provvede,  ai sensi del comma settimo dell'articolo
18 della legge 26 aprile  1983,  n.  130,  alla  nomina  di  apposite
commissioni,  i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al
comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni  sugli  accertamenti
per  le  operazioni  gia'  regolate dalle convenzioni sulla locazione
finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui  progetti  di
investimento  gia'  ammessi  ai benefici della legge 1 marzo 1986, n.
64, di competenza  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  sono  parimenti effettuati con le modalita' di cui
al presente comma,  qualora  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  non  risultino  gia'  affidati  gli  incarichi  di
accertamento sulla realizzazione degli investimenti.
  4.  Ai  fini  dell'emanazione  del  provvedimento  di   concessione
definitiva,   l'ammontare   degli   investimenti   ammissibili   alle
agevolazioni, di cui al comma 3,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e' determinato dalle risultanze
delle  relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di credito
e dalle societa' di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla
realizzazione  degli  investimenti.  Per  le  medesime  finalita'  le
certificazioni  occorrenti  ai fini dell'accertamento dei requisiti e
delle  condizioni  per  la  fruizione  dei  benefici  possono  essere
acquisite  dall'amministrazione,  anche  per le iniziative di importo
superiore a 3 miliardi, nella forma delle  dichiarazioni  di  cui  al
comma 3.
  5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni
e  delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,  siano  revocate  per
insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1 marzo 1986,  n.
64, cosi' come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa  pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione
indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui
al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti  al  vero,  e'
punito  con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5
ottobre 1991, n. 317.
  6.  La  quota  del  Fondo  di  cui  al comma 5 dell'articolo 19 del
decreto  legislativo  3  aprile  1993,   n.   96,   come   sostituito
dall'articolo  3,  da  assegnare  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui
al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo,  nonche'
le  eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui
al comma 1  dello  stesso  articolo  5,  affluiscono  ad  un'apposita
sezione  del  Fondo  di  cui  all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione  gli  oneri  per  i
compensi,  da  definire  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  per non piu' di cinque consulenti giuridici di cui
tre avvocati  dello  Stato  da  utilizzare  per  la  definizione  del
contenzioso  in  relazione  agli  interventi  agevolativi,  nonche' a
quelli di cui all'articolo 39 del testo unico  delle  leggi  per  gli
interventi   nei  territori  della  Campania,  Basilicata,  Puglia  e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982, approvato con  decreto  legislativo  30  marzo
1990, n. 76.
  7.  Le  somme  derivanti  per  effetto  delle  revoche disposte dal
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   in
relazione  ad  agevolazioni  in  favore  delle  attivita'  produttive
concesse  ai  sensi  del  testo  unico  approvato  con  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, e successive
modificazioni ed integrazioni,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma  1,  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  rispettivamente
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, agli appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  concernenti le assegnazioni in favore
della sezione del Fondo di cui al comma 6.
  8. Le disponibilita' esistenti  sul  conto  di  tesoreria  e  sulla
contabilita'   speciale   da   utilizzare   per   l'attuazione  degli
interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di  cui  al  testo  unico  delle  leggi  per  gli
interventi   nei  territori  della  Campania,  Basilicata,  Puglia  e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982, approvato con  decreto  legislativo  30  marzo
1990,  n.  76,  sono  versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede  ai
pagamenti  relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso
conti correnti bancari gia' intestati alla soppressa Agenzia  per  la
promozione  dello  sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, non risultino versate  sul  conto  di
tesoreria  e  sulla  contabilita'  speciale citati e quelle derivanti
dalla revoca delle agevolazioni, o  comunque  dalla  restituzione  di
somme  erogate  nel  settore  delle attivita' produttive ai sensi del
predetto testo unico, approvato  con  decreto  legislativo  30  marzo
1990,  n.  76,  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad  apposito
capitolo  dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  per  il  successivo  versamento  alla
sezione  del  Fondo  di  cui al presente comma. Sul medesimo capitolo
sono iscritte le ulteriori somme da assegnare  per  l'attuazione  dei
citati interventi.
  9.  Al  comma  2 dell'articolo 74 del citato testo unico, approvato
con decreto legislativo  30  marzo  1990,  n.  76,  dopo  le  parole:
"comprese  quelle  di infrastrutturazione" sono inserite le seguenti:
"e di gestione delle aree industriali ed  opere  connesse  fino  alla
consegna definitiva agli enti destinatari".
  10.  Resta  fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26.
  11. I mutui di cui all'articolo 1, comma 8,  del  decreto-legge  22
ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992,  n.  488,  possono  essere  utilizzati  anche  per  la
concessione  delle  agevolazioni  di  cui  al  comma  3  del medesimo
articolo.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del D.L.  n.
          415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          488/1992 (per il titolo si veda in nota all'art. 1):
             "3. Restano ferme le disposizioni della  legge  1  marzo
          1986,  n.    64,  per  gli  interventi di agevolazione alle
          attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del
          decreto-legge 14 agosto 1992, n.  363, risultavano:
               a) inseriti nei contratti di programma gia'  approvati
          dal  CIPI  o  negli accordi di programma stipulati ai sensi
          dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
               b) deliberati in linea  tecnica  dall'Agenzia  per  la
          promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
               c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca,
          non  inclusi  nei  contratti  di  programma, per i quali e'
          stato emanato il provvedimento di ammissibilita';
               d)  deliberati  dalle  regioni  meridionali  o   dagli
          istituti  di credito convenzionati con le regioni stesse ai
          sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1 marzo  1986,  n.
          64,  fino  alla  concorrenza  massima  di lire 200 miliardi
          dello  stanziamento  previsto  dal  comma  1  del  presente
          articolo;
               e)  richiesti  con  domanda  acquisita dagli organismi
          abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore  del
          decreto-legge  14  agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle
          riferite ad  iniziative  indotte  dalla  realizzazione  dei
          contratti  di  programma  e  degli  accordi  di  programma,
          purche'   siano   stati   avviati   a   realizzazione   gli
          investimenti   alla   predetta   data   ovvero   riguardino
          investimenti per i quali risulta stipulato il contratto  di
          locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli
          deliberati   o   approvati   dagli   istituti   di  credito
          abilitati".
             - La legge 1 marzo 1986,  n.  64,  reca  "Norme  per  la
          disciplina   organica   dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno".
             - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 26 aprile
          1983, n.  130, recante "Disposizioni per la formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 1983)":
             "Art.  18.  -  Per  consentire  il  completamento  degli
          interventi  del  'Fondo  per  la  ristrutturazione   e   la
          riconversione  industriale'  costituito presso il Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  ai  sensi
          dell'art.   3   della  legge  12  agosto  1977,  n.    675,
          relativamente alle domande presentate entro il 31  dicembre
          1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive:
               a)  per  le  spese  di  cui all'art. 29, I, lettera a)
          della legge 12 agosto 1977, n. 675: lire 200  miliardi  per
          l'esercizio   finanziario   1983;  lire  400  miliardi  per
          l'esercizio  finanziario  1984;  lire  400   miliardi   per
          l'esercizio   finanziario   1985;  lire  400  miliardi  per
          l'esercizio  finanziario  1986;  lire  400   miliardi   per
          l'esercizio finanziario 1987;
               b)  per  le  spese  di cui all'art. 29, I, lettera b),
          della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di  cui  lire  250
          miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al
          1992  e  lire  200 miliardi per gli esercizi finanziari dal
          1993 al 1997.
             La durata del Fondo e' estesa a tutto il periodo coperto
          dalle autorizzazioni  di  spesa  previste  dalla  legge  12
          agosto   1977,   n.  675,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.
             Il CIPI determina, con propria delibera, le quote  delle
          autorizzazioni  di spesa di cui al primo comma da destinare
          a favore delle piccole e medie imprese.
             I   contributi   in   conto   interessi   su   emissioni
          obbligazionarie,  previsti  dall'art.  4, lettera c), della
          legge 12 agosto 1977, n. 675, possono essere  concessi  sia
          per  differenza  tassi  sia  per differenza rate, anche nei
          casi di obbligazioni  convertibili  a  fine  periodo  e  di
          emissioni parziali non soggette a preammortamento.
             Le  spese  sostenute  possono  essere  documentate anche
          mediante  elenchi   notarili   di   fatture   o   elaborati
          meccanografici di contabilita' industriale.
             A  tutti  gli  adempimenti  che si rendono necessari per
          consentire la piu' agile attuazione della stessa  legge  12
          agosto   1977,   n.   675,   nonche'  alla  istituzione  di
          commissioni  per  l'accertamento  della  realizzazione   ed
          eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare
          con  onere  a carico delle imprese interessate, provvede il
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             La disciplina di cui al  precedente  comma  puo'  essere
          estesa  alle  altre  norme  di  incentivazione alle imprese
          industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi  dell'art.
          9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041".
             - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3, della legge
          5   ottobre   1991,   n.   317,   recante  "Interventi  per
          l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese": "3. Chi
          rilascia o utilizza  certificazioni  di  cui  all'art.  10,
          comma  2,  attestanti fatti materiali non corrispondenti al
          vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
          e con la multa da 10 a 100 milioni di lire".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della legge 17
          febbraio 1982, n. 46, recante  "Interventi  per  i  settori
          dell'economia di rilevanza nazionale":
             "Art.  14.  -  Presso  il  Ministero dcll'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  e'  istituito   il   'Fondo
          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica'. Il fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
             Gli  interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'  esistenti.  Tali  programmi riguardano le
          attivita' di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo  e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
             Il  CIPI,  entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore
          della  presente  legge,   stabilisce   le   condizioni   di
          ammissibilita'   agli   interventi  del  fondo,  indica  la
          priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze  generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".
             - Si riporta il testo dell'art. 39 del testo unico delle
          leggi per gli  interventi  nei  territori  della  Campania,
          Basilicata,  Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
          del novembre 1980, del febbraio  1981  e  del  marzo  1982,
          approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76:
             "Art. 39 (Sviluppo industriale nelle zone disastrate). -
          1.      Le   aree  localizzate  nelle  zone  disastrate  ed
          individuate, ai sensi dell'art. 32 della  legge  14  maggio
          1981,  n.  219,  dalle  regioni  Basilicata e Campania sono
          infrastrutturate   e   destinate   ad    incentivare    gli
          insediamenti  industriali  di  piccola  e media dimensione,
          nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale.
             2. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione
          di nuovi stabilimenti industriali, con  investimenti  fissi
          fino  a  lire  24  miliardi  e  le  cui domande siano state
          presentate entro il  31  dicembre  1982,  sono  ammesse  al
          contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria.
             3.  La  misura del contributo di cui al comma precedente
          e' aggiornata nei limiti delle  somme  all'uopo  stanziate,
          sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo
          per   le   famiglie  di  operai  e  di  impiegati  rilevato
          dall'Istituto centrale di statistica  tra  il  31  dicembre
          1982  e  la  data  di  consegna  dell'area  destinata  alla
          realizzazione   dello   stabilimento   industriale.    Tale
          adeguamento  non e' dovuto sulle somme corrisposte a titolo
          di anticipazione. Il  limite  di  24  miliardi  di  cui  al
          precedente   comma   puo'  essere  superato  ai  soli  fini
          dell'indicato adeguamento.
             4. I lotti delle  aree  infrastrutturate  ai  sensi  del
          precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre
          1986,  sono  riservati  prioritariamente,  sulla base delle
          domande presentate a pena di decadenza entro il  30  giugno
          1987,  alle  nuove  iniziative industriali con investimenti
          fino a 50 miliardi, che intendono operare  nei  settori  da
          sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere
          o),  p),  t),  u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at),
          della delibera adottata dal CIPI in data  16  luglio  1986,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 192 del 20 agosto
          1986, nonche' a quelle promosse  da  imprenditori  operanti
          nell'ambito   della   stessa   provincia,   che   intendono
          realizzare attivita' indotte  dalle  industrie  localizzate
          nelle aree.
             5.  Le  iniziative  di cui al precedente comma, ritenute
          ammissibili  ma  non  realizzabili  in  quanto   esuberanti
          rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite,
          nell'ordine,  nei  comuni disastrati, nel comune di Senise,
          nelle  comunita'  montane  di  cui  facciano  parte  comuni
          disastrati,  secondo il progmmma di localizzazione definito
          dalle regioni Campania e Basilicata e  trasmesso  ai  sensi
          del successivo comma 12.
             6.  L'area  industriale  di  Calaggio, individuata dalla
          regione Campania e'  ampliata  nel  versante  pugliese.  La
          regione  Puglia individua all'interno dei comuni confinanti
          con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area
          industriale del comune di Campagna, riconosciuto disastrato
          ai sensi del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  del  14  settembre  1983,  pubblicato  nella .ce;
          Gazzetta  Ufficiale  n.  256   del   17   settembre   1983,
          localizzata   nel  comprensorio  industriale  dello  stesso
          comune,  e  individuata  dal  consorzio  per  lo   sviluppo
          industriale di Salerno.
             7. All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le
          aree  di  cui  al  precedente  comma si provvede secondo le
          disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che  si
          insediano  nelle  nuove  aree  di  Calaggio  e  di Campagna
          beneficiano dei contributi e delle procedure  previste  nel
          presente articolo.
             8.  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel
          Mezzogiorno determina con  proprio  decreto,  le  eventuali
          modifiche  o  integrazioni  ai  criteri  e  alle  modalita'
          fissate per l'attuazione del precedente comma.
             9. Al fine di agevolare l'insediamento  di  strutture  a
          servizio  delle accresciute esigenze sociali e' concesso un
          contributo in conto capitale nella misura del 60 per  cento
          per  importi  di  spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40
          per  cento  per   importi   superiori   in   favore   degli
          imprenditori  che  realizzino  investimenti nei comuni sedi
          delle  aree  industriali  realizzate  in   attuazione   del
          presente  articolo,  in  quelli dichiarati disastrati con i
          decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  indicati
          nell'art.  1,  lettera  a),  nonche'  in  quelli gravemente
          dannegggiati  ad  essi   confinanti.   Il   contributo   e'
          commisurato  alla  spesa per investimenti fissi, macchinari
          ed attrezzature e sulle relative domande  presentate  entro
          il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma
          12.   Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di
          attuazione.
             10.  La  regione competente esprime parere sulle domande
          di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro
          trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale  parere
          se non espresso nel termine indicato.
             11.  La realizazione delle nuove iniziative ai sensi dei
          precedenti commi non potra' protrarsi, a pena di  decadenza
          dal  contributo,  oltre  diciotto  mesi  dalla  data  della
          concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle
          somme e' effettuata dall'intendenza di  finanza  competente
          per  territorio secondo le modalita' prescritte nell'art. 2
          del regio decreto 14  aprile  1910,  n.  639.  Le  medesime
          modalita'  si  applicano  per il recupero dei contributi di
          cui al presente articolo e al  precedente  art.  27  ed  il
          diritto  alla  restituzione  dei contributi e' preferito ad
          ogni  altro  titolo  di  prelazione  da   qualsiasi   causa
          derivante,   ad  eccezione  del  privilegio  per  spese  di
          giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
             12.  Al  30  giugno   1989   cessa   l'efficacia   della
          disposizione  di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge
          27 febbraio 1982, n.  57,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogata con
          l'art.  13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. A
          partire dal 1  luglio  1989  l'istruttoria  delle  pratiche
          relative  al  presente articolo segue l'iter e le modalita'
          previste  dalla  legge  1  marzo  1986,  n.  64.  I  poteri
          ispettivi   e   di  controllo,  gia'  di  competenza  della
          struttura speciale per le aree terremotate, sono  affidati,
          sempre  a  datare  dal  1  luglio 1989, al Ministro per gli
          interventi  straordinari   nel   Mezzogiorno.   Nell'ambito
          dell'istruttoria  le  regioni Campania, Basilicata e Puglia
          esprimono  parere  di  conformita'  sulla   localizzazione,
          impatto   ambientale  e  compatibilita'  in  rapporto  alla
          programmazione regionale.  Ai  fini  dell'applicazione  del
          presente  comma,  gli  interventi in corso di realizzazione
          alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali  risulta
          esaurita   la   fase  istruttoria,  sono  disciplinati  con
          provvedimento del Ministro per gli interventi  straordinari
          nel  Mezzogiorno  diretto ad assicurare, mediante l'Ufficio
          speciale di cui al precedente art. 5, la continuita'  delle
          attivita'  in  corso,  secondo  le modalita' e le procedure
          previste nei provvedimenti concessivi o di affidamento, per
          il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre  il
          28  febbraio  1991.  A decorrere dal 1 marzo 1991 l'Agenzia
          per la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno  subentra
          in  tutti  i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli
          con  gli  organismi   di   supporto   instaurati   per   la
          realizzazione  degli  interventi  che  completa  secondo le
          indicate modalita' e  procedure;  le  disponibilita'  delle
          contabilita'  speciali  affluiscono  all'apposita  gestione
          separata,  istituita  presso  la  stessa  Agenzia  per  gli
          interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa
          e  contabile  e fa capo, per i completamenti, al presidente
          dell'Agenzia.
             13.  La  disposizione  di  cui al precedente comma 12 si
          applica  anche  alla  realizzazione  delle   infrastrutture
          esterne  funzionalmente necessarie per la piena fruibilita'
          delle aree industriali.
             14. Le imprese trasferite o loro  consorzi  ubicati  nei
          comuni  disastrati  e  da  delocalizzare  nell'ambito dello
          stesso  comune  hanno  titolo  ai  contributi  di  cui   al
          precedente comma 2.
             15.  L'agevolazione  fiscale  prevista dall'art. 105 del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato con l'art.
          14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, limitatamente
          alle  imprese  che si costituiscono in forma societaria per
          la realizzazione di nuove iniziative  produttive  ai  sensi
          del  presente articolo decorre dalla data di emanazione del
          decreto di ammissione ai  benefici  previsti  dallo  stesso
          articolo.
             16.  A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese
          beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo,
          ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per
          cento della manodopera di cui abbisognano.
             17.  Esse  sono  tenute  ad  effettuare  con   richiesta
          numerica  il 50 per cento delle assunzioni con contratto di
          formazione e lavoro relativo a qualifiche per le  quali  e'
          prevista dalla legge la richiesta numerica.
             18.  Le  predette  imprese sono escluse dal saldo finale
          dei contributi dei quali sono  beneficiarie  ai  sensi  del
          presente  articolo  nel caso in cui violino la disposizione
          del precedente comma".
             - Con il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e' stato approvato
          il  testo  unico   delle   leggi   sugli   interventi   nel
          Mezzogiorno.
             - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3
          aprile  1993,  n.  96:  "1.  La  competenza  in  materia di
          adempimenti tecnici amministrativi e di  controllo  per  la
          concessione  delle  agevolazioni alle attivita' produttive,
          ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di
          programma, o di impresa,  o  di  intese  di  programma,  e'
          attribuita  al  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato  che  provvede,   secondo   le   direttive
          deliberate  dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della
          deliberazione del CIPI di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19  dicembre  1992,  n.  488,  a
          stabilire  le modalita' e le procedure per la concessione e
          l'erogazione delle agevolazioni".
             - L'art. 74, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1990,  n.  76,
          come sopra modificato, e' il seguente:
             "2.   Tutte   le  operazioni  effettuate  nelle  regioni
          Basilicata e Campania e  in  tutta  l'area  industriale  di
          Calaggio,  ivi  compreso il versante pugliese, in relazione
          alla  realizzazione  delle  opere,   comprese   quelle   di
          infrastrutturazione,  e  di gestione delle aree industriali
          ed opere connesse fino alla consegna definitiva  agli  enti
          destinatari,  di  cui  all'art.  39,  non  sono considerate
          cessioni  dei  beni  e  prestazioni di servizi agli effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto,  con  l'osservanza  degli
          obblighi   di  fatturazione  e  di  registrazione.  Non  e'
          consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui
          all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
             -  Si  riporta l'art. 2 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26,
          convertito nella  legge  29  marzo  1995,  n.  95,  recante
          "Disposizioni   urgenti  per  la  ripresa  delle  attivita'
          imprenditoriali":
             "Art. 2 (Accelerazione  dei  pagamenti  per  le  imprese
          operanti  nel Mezzogiorno e semplificazione della procedure
          in materia di comunicazioni antimafia). -  1.  L'erogazione
          degli  importi  da  corrispondere  per  contributi in conto
          capitale in relazione alle  agevolazioni  in  favore  delle
          attivita'  produttive  e di ricerca concesse a valere sulle
          risorse derivanti dalla legge 1 marzo 1986,  n.  64,  oltre
          che  con  i criteri e le modalita' previsti dalla normativa
          vigente,   puo'   essere   effettuata,   a   domanda    del
          baneficiario,  anche sulla base di dichiarazione del legale
          rappresentante  attestante  lo  stato  di  esecuzione   del
          progetto,  nonche'  l'esistenza  dei  requisiti di cui alla
          vigente   normativa   sulla   lotta    alla    criminalita'
          organizzata,  accompagnata  da  fidejussione  bancaria o da
          polizza  assicurativa,  irrevocabile,   incondizionata   ed
          escutibile  a  prima  richiesta.  Nel  caso di erogazione a
          saldo,  qualora  non   risultino   gia'   effettuati,   gli
          accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche
          mediante   ricorso  a  consulenti  esterni  che  rispondono
          personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi
          dalla data dell'avvenuto pagamento.
             2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge  ove  il
          fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al
          comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e
          le  agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4
          volte  l'importo  dell'agevolazione  indebitamente  fruita,
          salva  l'applicazione  dell'art. 13, comma 3, della legge 5
          ottobre  1991,  n.  317,  e  la  restituzione  delle  somme
          indebitamente   percepite,   con  la  corresponsione  degli
          interessi come previsti dalla normativa vigente.
             3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato
          utilizzo  delle   risorse   disponibili,   il   centro   di
          elaborazione   dati,  gia'  operante  presso  la  soppressa
          Agenzia per la promozione dello sviluppo  del  Mezzogiorno,
          e'  attribuito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto
          legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro -
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  che  ne  assicura   la
          gestione  e  lo  sviluppo  nell'ambito unitario del sistema
          informativo operante ai sensi e per  le  finalita'  di  cui
          all'art.  7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro
          del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le  occorrenti  variazioni   di   bilancio   di   carattere
          compensativo.
             4. Il nucleo di valutazione operante presso il Ministero
          del  bilancio  e  della  programmazione economica, ai sensi
          della legge 17 dicembre 1986, n. 878, e' posto alle dirette
          dipendenze del Ministro.  La nomina a componente del Nucleo
          avviene con decreto  del  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione economica.
             5.  Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno,
          il Minstro del bilancio e  della  programmazione  economica
          presenta al CIPE il programma delle attivita' del nucleo di
          valutazione  indicando i programmi e i risultati dei lavori
          svolti nel semestre precedente.
             6. All'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto
          1994, n.  490, le parole: 'nella quale hano sede i soggetti
          di cui all'art. 1' sono sostituite dalla  seguenti:  'nella
          quale  hanno  residenza  o  sede  le  persone  fisiche,  le
          imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o   i   consorzi
          interessati  ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,
          lettere a) e c), o che  siano  destinatari  degli  atti  di
          concessione  o  erogazione  di  cui  alla  lettera b) dello
          stesso comma 1'".
             -  Per  l'art.  1,  comma  8,  del  D.L.  n.   415/1992,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, si
          veda in nota dell'art. 3.