Art. 4. Disposizioni in materia di agevolazioni alle attivita' produttive 1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le societa' di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli gia' trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovra' essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonche' la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalita' organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra societa' convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria. 2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale e' determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine e' determinato sulla base dell'ammontare delle spese gia' sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parita' di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo e' effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e societa' di locazione finanziaria convenzionati, nonche' nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalita' di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni gia' regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento gia' ammessi ai benefici della legge 1 marzo 1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalita' di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino gia' affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti. 4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e' determinato dalle risultanze delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di credito e dalle societa' di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le medesime finalita' le certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici possono essere acquisite dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di cui al comma 3. 5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, cosi' come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, e' punito con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonche' le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non piu' di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonche' a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 7. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attivita' produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 6. 8. Le disponibilita' esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilita' speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari gia' intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versate sul conto di tesoreria e sulla contabilita' speciale citati e quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attivita' produttive ai sensi del predetto testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del Fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi. 9. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole: "comprese quelle di infrastrutturazione" sono inserite le seguenti: "e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari". 10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26. 11. I mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere utilizzati anche per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992 (per il titolo si veda in nota all'art. 1): "3. Restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano: a) inseriti nei contratti di programma gia' approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64; b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali e' stato emanato il provvedimento di ammissibilita'; d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo; e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purche' siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati". - La legge 1 marzo 1986, n. 64, reca "Norme per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983)": "Art. 18. - Per consentire il completamento degli interventi del 'Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive: a) per le spese di cui all'art. 29, I, lettera a) della legge 12 agosto 1977, n. 675: lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1983; lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984; lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1985; lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1986; lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1987; b) per le spese di cui all'art. 29, I, lettera b), della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992 e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1993 al 1997. La durata del Fondo e' estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. Il CIPI determina, con propria delibera, le quote delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma da destinare a favore delle piccole e medie imprese. I contributi in conto interessi su emissioni obbligazionarie, previsti dall'art. 4, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, possono essere concessi sia per differenza tassi sia per differenza rate, anche nei casi di obbligazioni convertibili a fine periodo e di emissioni parziali non soggette a preammortamento. Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilita' industriale. A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la piu' agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonche' alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La disciplina di cui al precedente comma puo' essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041". - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese": "3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire". - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale": "Art. 14. - Presso il Ministero dcll'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il 'Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica'. Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria". - Si riporta il testo dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76: "Art. 39 (Sviluppo industriale nelle zone disastrate). - 1. Le aree localizzate nelle zone disastrate ed individuate, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle regioni Basilicata e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale. 2. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria. 3. La misura del contributo di cui al comma precedente e' aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non e' dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma puo' essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento. 4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, nonche' a quelle promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attivita' indotte dalle industrie localizzate nelle aree. 5. Le iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunita' montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo il progmmma di localizzazione definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso ai sensi del successivo comma 12. 6. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania e' ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individua all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area industriale del comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella .ce; Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983, localizzata nel comprensorio industriale dello stesso comune, e individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno. 7. All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel presente articolo. 8. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto, le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalita' fissate per l'attuazione del precedente comma. 9. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali e' concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino investimenti nei comuni sedi delle aree industriali realizzate in attuazione del presente articolo, in quelli dichiarati disastrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'art. 1, lettera a), nonche' in quelli gravemente dannegggiati ad essi confinanti. Il contributo e' commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e sulle relative domande presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione. 10. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine indicato. 11. La realizazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potra' protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme e' effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalita' prescritte nell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le medesime modalita' si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente art. 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. 12. Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogata con l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. A partire dal 1 luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalita' previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, gia' di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1 luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformita' sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilita' in rapporto alla programmazione regionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi in corso di realizzazione alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase istruttoria, sono disciplinati con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretto ad assicurare, mediante l'Ufficio speciale di cui al precedente art. 5, la continuita' delle attivita' in corso, secondo le modalita' e le procedure previste nei provvedimenti concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A decorrere dal 1 marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con gli organismi di supporto instaurati per la realizzazione degli interventi che completa secondo le indicate modalita' e procedure; le disponibilita' delle contabilita' speciali affluiscono all'apposita gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per gli interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa e contabile e fa capo, per i completamenti, al presidente dell'Agenzia. 13. La disposizione di cui al precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilita' delle aree industriali. 14. Le imprese trasferite o loro consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui al precedente comma 2. 15. L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato con l'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo. 16. A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano. 17. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relativo a qualifiche per le quali e' prevista dalla legge la richiesta numerica. 18. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma". - Con il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e' stato approvato il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96: "1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa, o di intese di programma, e' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni". - L'art. 74, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1990, n. 76, come sopra modificato, e' il seguente: "2. Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione, e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari, di cui all'art. 39, non sono considerate cessioni dei beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non e' consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni". - Si riporta l'art. 2 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito nella legge 29 marzo 1995, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali": "Art. 2 (Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e semplificazione della procedure in materia di comunicazioni antimafia). - 1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attivita' produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalita' previsti dalla normativa vigente, puo' essere effettuata, a domanda del baneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonche' l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalita' organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino gia' effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento. 2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente. 3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, gia' operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, e' attribuito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo. 4. Il nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. 5. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, il Minstro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attivita' del nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente. 6. All'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, le parole: 'nella quale hano sede i soggetti di cui all'art. 1' sono sostituite dalla seguenti: 'nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1'". - Per l'art. 1, comma 8, del D.L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, si veda in nota dell'art. 3.