Art. 5. Gestione delle aree industriali 1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, cosi' come stabilite dalle amministrazioni competenti, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi. 2. La riduzione di cui al comma 1 e' subordinata alla avvenuta presentazione, entro la data del 10 giugno 1994, della domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui al comma 1, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza. 3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori e' posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel settore delle attivita' produttive. 4. A far data dal 1 novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni. 5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1 novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuita' nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, previo parere dei consulenti di cui all'articolo 4, comma 6, a definire con transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione delle infrastrutture serventi le aree industriali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativamente anche a piu' rapporti contrattuali in essere con lo stesso concessionario. 7. L'Avvocatura generale dello Stato puo' esprimere diverso avviso sulla proposta transattiva inoltrata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1991. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti: "Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali). - Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate. L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta delle comunita' montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone. Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunita' montane intesessate provvedono con il Fondo di cui all'art. 3. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21. Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine. Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da foza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sara' pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato". - Il R.D. 14 aprile 1910, n. 639, approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.