Art. 5.
                   Gestione delle aree industriali
  1. Ai fini della definizione bonaria  delle  controversie  relative
alle  quote  che  le  imprese devono ancora corrispondere a titolo di
corrispettivo per le gestioni delle aree  industriali  realizzate  ai
sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, cosi' come
stabilite  dalle  amministrazioni  competenti,  le  quote stesse sono
ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per  IVA
e interessi.
  2.  La  riduzione  di  cui  al comma 1 e' subordinata alla avvenuta
presentazione, entro la data del 10 giugno 1994, della domanda  della
ditta  beneficiaria  interessata,  con  la quale vengono accettate le
condizioni  di  cui  al  comma  1,   l'estinzione   del   contenzioso
eventualmente  in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro
sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a  pena  di
decadenza.
  3.  La  quota  residua del corrispettivo da corrispondere agli enti
gestori e' posta a  carico,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili,   delle   somme   autorizzate   per  l'attuazione  degli
interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
nel settore delle attivita' produttive.
  4. A far data dal 1 novembre  1994,  i  consorzi  per  le  aree  di
sviluppo  industriale competenti per territorio sono incaricati della
gestione di cui al comma 1, fatta  salva  diversa  indicazione  delle
rispettive  regioni  di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi
stabiliscono le quote a carico delle  singole  ditte  beneficiarie  e
provvedono  alla  riscossione in base alla disciplina del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione  delle  entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.
  5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in
materia  di  concessione  di  servizi,  attivano,  a  decorrere dal 1
novembre 1994, procedure volte a consentire alle  ditte  beneficiarie
di  prendere  parte  attiva  alla  gestione in forme tali comunque da
garantire per quanto  possibile  l'assorbimento  senza  soluzione  di
continuita'  nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto
alla gestione, ove in esubero.
  6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato, previo parere dei  consulenti  di  cui  all'articolo  4,
comma  6,  a  definire  con  transazioni  le controversie riguardanti
l'esecuzione delle infrastrutture serventi le aree industriali di cui
all'articolo 32 della legge 14 maggio  1981,  n.  219,  relativamente
anche   a   piu'  rapporti  contrattuali  in  essere  con  lo  stesso
concessionario.
  7.  L'Avvocatura generale dello Stato puo' esprimere diverso avviso
sulla proposta transattiva inoltrata  dal  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio
          1981,  n.    219,  relativa  alla conversione in legge, con
          modificazioni, del decreto-legge  19  marzo  1981,  n.  75,
          recante  ulteriori  interventi  in favore delle popolazioni
          colpite dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980  e  del
          febbraio  1991. Provvedimenti organici per la ricostruzione
          e lo sviluppo dei territori colpiti:
             "Art. 32 (Aree da destinare agli impianti  industriali).
          -  Le  regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni
          dall'entrata  in   vigore   della   presente   legge,   per
          incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola
          dimensione    nonche'    quelli   commerciali   di   ambito
          sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.
             L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta
          delle comunita' montane interessate, con  riferimento  alle
          zone  disastrate,  in coerenza con gli indirizzi di assetto
          territoriale della regione e con l'obiettivo di  assicurare
          l'occupazione degli abitanti di tali zone.
             Per  la  progettazione  ed  attuazione di tutte le opere
          necessarie  all'insediamento  e  ai  servizi  di   impianti
          industriali,  le  comunita'  montane intesessate provvedono
          con il Fondo di cui all'art. 3.
             In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di
          nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino  a  20
          miliardi  e  le  cui  domande  siano presentate entro il 30
          giugno 1982 agli istituti di credito a medio  termine  sono
          ammesse  alle  sole  agevolazioni  finanziarie previste dal
          precedente art. 21.
             Le   agevolazioni    sono    concesse    dal    Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, previa
          istruttoria tecnica degli istituti abilitati  all'esercizio
          del credito industriale a medio e lungo termine.
             Le  domande devono indicare il termine entro il quale le
          iniziative saranno realizzate.
             Trascorso detto termine, per ragioni non  dipendenti  da
          foza  maggiore  e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per
          cento  della  sua  realizzazione,  sara'   pronunciata   la
          decadenza    dei    benefici    concessi   previa   diffida
          all'interessato".
             - Il R.D. 14 aprile 1910, n. 639, approva il testo unico
          delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
          entrate patrimoniali dello Stato.