Art. 7.
             Disposizioni in materia di lavori pubblici
  1. Il comma 2 dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente:
  "  2.  La  prosecuzione  ed  il  completamento degli interventi non
revocati avviene sulla base della situazione di fatto  e  di  diritto
esistente,  restando esclusa ogni possibilita' di proroghe ai termini
di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause  di
forza  maggiore.  Le  variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali  alla  natura   delle   opere   affidate,   ovvero   opere
complementari  o  aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendano indispensabili per la funzionalita' e la fruibilita' delle
opere  medesime,  purche'  nell'ambito   dell'importo   previsto   in
convenzione.     Le     relative    perizie,    previa    valutazione
tecnico-economica  da  parte  del   Nucleo   di   valutazione   degli
investimenti   pubblici,  saranno  sottoposte,  entro  quarantacinque
giorni, da parte della Direzione generale  competente,  corredate  da
apposita  relazione  del  Nucleo  ispettivo  per  la  verifica  degli
investimenti  pubblici,  all'approvazione  del  CIPE.  Le  variazioni
progettuali,  regolarmente  approvate,  che  non comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere e non arrechino  pregiudizio  alla
qualita'   delle   stesse   sono   consentite   purche'   nell'ambito
dell'importo  previsto  in   convenzione.   Le   proroghe   richieste
anteriormente  alla  data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia
pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo
richiesto.  Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  398,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  i termini
previsti  dalle  relative  convenzioni,   ancorche'   scaduti,   sono
prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.".
  2.  Il  comma  6  dell'articolo  8 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente:
  " 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono  proseguiti  e
completati  secondo  le  disposizioni legislative, regolamentari ed i
provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni
che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della
Cassa depositi e prestiti.".
  3. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,
e' aggiunto il seguente:
  "Art.  9-bis  (Definizione delle controversie). - 1. Per i progetti
speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per  i  quali,
in  attuazione  della  delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato
gia' disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi,
enti pubblici, consorzi  di  bonifica  e  consorzi  per  le  aree  di
sviluppo  industriale,  la competenza per la definizione dei relativi
rapporti  e'  attribuita  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  con  le
modalita'  di  cui  all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora,
per detti progetti ed opere, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  sia  in  atto  una  procedura  contenziosa, ovvero
sussistano pretese  di  maggiori  compensi  a  qualsiasi  titolo,  il
trasferimento   alla   Cassa  depositi  e  prestiti  avviene  solo  a
contenzioso definito.
   2. La definizione bonaria delle controversie aventi ad  oggetto  i
progetti  speciali  e  le  opere  di  cui al comma 1, per i quali gli
appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15  settembre
1993  e  che  deve  essere  confermata  entro  quindici giorni dal 10
dicembre 1994, avviene,  tenendo  conto  delle  pretese  di  maggiori
compensi gia' presentate all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in
base   ad   una   certificazione   rilasciata,   sotto   la   propria
responsabilita', dal collaudatore o dalla  commissione  di  collaudo,
previa  relazione della direzione dei lavori, in ordine all'entita' e
alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore  o
della  commissione  di  collaudo,  alla  dichiarazione  di  cui sopra
provvede soltanto, sotto propria responsabilita',  la  direzione  dei
lavori  (direttore  dei lavori, ingegnere capo). La definizione delle
controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore  dell'importo
non   superiore   al   40  per  cento  della  somma  certificata  dal
collaudatore o dalla direzione dei lavori.  In  caso  di  discordanza
dell'ammontare  tra  la dichiarazione del collaudatore e quella della
direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato  sulla  cifra  piu'
favorevole  per  la stazione appaltante. L'avvenuta definizione viene
comunicata alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al  pagamento
degli importi concordati.
   3.  Qualora  l'istanza  di definizione bonaria abbia ad oggetto un
giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che  dinanzi  agli
arbitri,  il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del
procedimento. Nel caso sia stata  promossa  l'esecuzione  forzata  in
base  ad  una  sentenza  provvisoriamente  esecutiva  o  ad  un  lodo
arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del  procedimento
esecutivo.  L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende
comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di  difesa,
estingue il giudizio pendente.
   4.  Alla  chiusura  del  contenzioso  per  il  quale non sia stata
presentata  istanza  di   definizione   transattiva,   nonche'   alla
definizione  delle  istanze non esaminate dal commissario liquidatore
alla data del 31 dicembre 1993,  provvede  il  Ministero  dei  lavori
pubblici.
   5.  Le  funzioni  demandate  al  commissario liquidatore, ai sensi
dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di  cui  al
comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attivita'
dello  stesso  commissario,  al  Ministero dei lavori pubblici che vi
provvede, tramite il commissario ad  acta,  fino  alla  data  del  30
aprile  1995.  Decorso  tale termine il Ministero dei lavori pubblici
assume la diretta gestione delle attivita'.
   6. Per la definizione delle attivita' previste dai commi 2, 3 e  4
dell'articolo   9,   dal  comma  5  del  presente  articolo,  nonche'
dall'articolo 10, in favore del commissario ad  acta  possono  essere
disposte   apposite   aperture  di  credito.  I  relativi  ordini  di
accreditamento  sono  emessi  in  deroga ai limiti di somma stabiliti
dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora
gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio  in  cui  sono
stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
   7.  Per  lo  svolgimento delle proprie attivita' il commissario ad
acta  si  avvale  anche  degli   uffici   decentrati   e   periferici
dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
   8.  Per  gli eventuali completamenti, nonche' per la realizzazione
di nuovi interventi, il Ministero  dei  lavori  pubblici  applica  le
disposizioni  contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e
23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilita' generale  dello  Stato,  e
successive  modificazioni  e integrazioni, salva l'applicazione della
normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
   9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro,  di
concerto  con  il  Ministro  dei  lavori pubblici, per i compensi del
commissario ad acta,  nonche'  per  i  componenti  della  commissione
consultiva  nominata  con decreto del Ministro dei lavori pubblici in
data 1 settembre 1993 e per non piu' di cinque consulenti  giuridici,
da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della
quota  del  Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  5, assegnata al
Ministero dei lavori pubblici.".
  4. Al comma 1 dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  3  aprile
1993,  n.  96,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
disponibilita'  esistenti  sul  conto  corrente  di   tesoreria   per
l'attuazione  degli  interventi  del Ministero dei lavori pubblici di
cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi  sismici
del  novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,  sono  versate  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnate, con decreto del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
del Ministero dei lavori pubblici.".
  5.  La  Cassa  depositi  e prestiti e' autorizzata ad anticipare le
somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con  deliberazione
CIPE  del  21  settembre  1993,  secondo  le  modalita'  e condizioni
stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3  aprile
1993, n. 96.
  6.  Le  somme  derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze,
rimborsi e restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai  sensi  del  decreto
legislativo  n.  96  del  1993, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori  pubblici  per  l'anno  1994 e corrispondente capitolo per gli
anni successivi.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 3  aprile
          1993, n.  96, nella stesura precedente: "2. La prosecuzione
          e  il  completamento  degli interventi non revocati avviene
          sulla  base  della  situazione  di  fatto  e   di   diritto
          esistente, restando esclusa ogni possibilita' di variazioni
          rispetto ai progetti approvati, e di proroghe ai termini di
          ultimazione  convenuti  che non siano giustificate da causa
          di forza maggiore".
             - Si riporta l'art. 1, comma 4, del D.L. 5 ottobre 1993,
          n.  398,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 1993, n. 493:
             "4. I commi 1 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo  3
          aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:
             '1.  Il  commissario di cui all'art. 19, compiuta, sulla
          base del rapporto di cui all'art. 2, comma 2,  della  legge
          19  dicembre  1992,  n.    488, una indagine sullo stato di
          attuazione  degli   interventi   compresi   nei   programmi
          triennali  e  nei piani annuali di attuazione approvati dal
          CIPE, identifica quelli i cui lavori non  risultino  ancora
          consegnati  e  materialmente  iniziati  alla  data  del  30
          novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in  appalto
          non   siano   in   corso   alla  medesima  data  e  ne  da'
          comunicazione   al   Ministro   del   bilancio   e    della
          programmazione   economica,  il  quale  provvede  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992, n. 488. In tal  caso  il  commissario  provvede  alla
          rescissione  del  contratto  ai  sensi  dell'art. 345 della
          legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F'.
             '3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data
          del 30 settembre 1993, sospesi da  oltre  dodici  mesi,  il
          commissario ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e
          della  programmazione  economica, che provvede ai sensi del
          comma 1'".
             - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 del D.Lgs.
          3 aprile 1993, n. 96, nella  formulazione  precedente:  "6.
          Gli  interventi di cui al presente articolo sono proseguiti
          e   completati   secondo   le   disposizioni    legislative
          regolamentari  e  provvedimentali applicabili a ciascuno di
          essi e secondo il regime contabile  in  vigore  al  momento
          della  convenzione;  per  facilitare  l'erogazione da parte
          della Cassa depositi e prestiti, le  domande  d'erogazione,
          sottoscritte   dal  rappresentante  legale,  devono  essere
          corredate dal certificato di  pagamento  vistato  dal  capo
          dell'ufficio  tecnico  e  dai  documenti  giustificativi di
          spesa vistati con le stesse modalita'".
             - Si riporta l'art. 9 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96:
             "Art. 9. - 1. Le attivita' di trasferimento dei progetti
          speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE  8  aprile
          1987,  n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art.
          2, comma 2, della legge 19  dicembre  1992,  n.  488,  sono
          attribuite   alla   competenza  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici, che provvede mediante uno o  piu'  commissari  ad
          acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE.
             2.  Il  commissario  ad  acta  ,  accertata la effettiva
          situazione delle opere, nonche'  i  costi  per  completarle
          sulla  base  del  progetto  vigente  e  con  esclusione  di
          qualsiasi variante o estendimento  anche  se  in  corso  di
          approvazione,    previa   valutazione   dell'utilita'   del
          completamento   e   delle   priorita'   e    compatibilita'
          ambientali,  provvede,  per  le opere in cui la valutazione
          dia  un  risultato negativo, alla risoluzione del contratto
          per le opere in esecuzione  diretta  o  alla  revoca  della
          concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori.
             3.  Le opere gia' completate sono trasferite ai soggetti
          destinatari  individuati  dal  commissario  ad   acta.   Il
          Ministero  dei  lavori pubblici provvede al pagamento degli
          importi  ancora  da  corrispondere  all'appaltatore  o   al
          concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che
          risulteranno  dovuti  a  seguito  della  risoluzione  delle
          controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del
          contratto.
             4.  Le  opere  ancora  in  corso  di   esecuzione   sono
          trasferite   ai   soggetti   destinatari   individuati  dal
          commissario ad acta , che stabilisce altresi',  sulla  base
          degli  accertamenti  di  cui  al  comma  2,  gli importi da
          attribuire per il completamento  dell'opera,  ivi  compresi
          quelli   prevedibili   per   la  risoluzione  di  eventuali
          controversie relative ai lavori gia' eseguiti.  Il  decreto
          del  commissario  ad acta determina l'immediata successione
          del soggetto destinatario in  tutti  i  rapporti  giuridici
          facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A
          far   data   dal  decreto  di  trasferimento,  il  soggetto
          destinatario fa  fronte  alle  eventuali  controversie  che
          dovessero    insorgere,    in    relazione   all'esecuzione
          dell'opera, dopo tale data.
             5. Le controversie tra  l'amministrazione  rappresentata
          dal  commissario  ad  acta e il soggetto destinatario delle
          opere  saranno  decise  da  apposito   collegio   arbitrale
          composto  di tre arbitri, il cui presidente e' nominato dal
          presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna
          delle due parti".
             -  La  delibera  CIPE  dell'8  aprile  1987,   n.   157,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 97 del 28 aprile
          1987  e'  relativa  a  "Direttive  per  i  trasferimenti  e
          liquidazione  delle  opere  e delle attivita' della cessata
          Cassa per il Mezzogiorno".
             - Per il testo dell'art. 56 del R.D. 18  novembre  1923,
          n. 2440, si veda in nota all'art. 2.
             -  Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, di cui sopra, reca
          "Nuove disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e
          sulla contabilita' generale dello Stato". Il R.D. 23 maggio
          1924,    n.    827,    concerne    il    "Regolamento   per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato".
             -  Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs.
          3 aprile  1993,  n.  96,  come  sopra  modificato:  "1.  Le
          competenze  e  le  funzioni  svolte,  secondo  la normativa
          vigente, dal Ministro per gli interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno,   dai  soppressi  organismi  per  l'intervento
          straordinario e dall'Ufficio speciale per il terremoto,  in
          ordine  alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli
          eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al  Ministero
          dei  lavori  pubblici,  per il settore residenziale e delle
          opere  pubbliche,  e  al  Ministero   dell'industria,   del
          commercio   e   dell'artigianato,   per  il  settore  delle
          attivita' produttive. Le disponibilita' esistenti sul conto
          corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del
          Ministero dei lavori pubblici di cui al testo  unico  delle
          leggi  per  gli  interventi  nei  territori della Campania,
          Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi  sismici
          del  novembre  1980,  del  febbraio  1981 e del marzo 1982,
          approvato con decreto legislativo 30  marzo  1990,  n.  76,
          sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dei lavori pubblici".
            - La deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 301 del 24 dicembre 1993, e'
          relativa alla  "Determinazione  delle  risorse  finanziarie
          programmabili  ai  sensi  dell'art.  1, del decreto-legge 9
          agosto 1993, n. 285, concernente disposizioni  urgenti  per
          accelerare   la   concessione   delle   agevolazioni  delle
          attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la
          promozione del Mezzogiorno".
             - Il testo dell'art. 8, comma 7,  del  D.Lgs.  3  aprile
          1993,  n.  96,  e'  il  seguente:  "7.  La Cassa depositi e
          prestiti e' autorizzata, sentito il Ministro del tesoro, ad
          anticipare i fondi eventualmente necessari  per  soddisfare
          le    richieste   di   pagamento   pervenute,   in   attesa
          dell'accreditamento delle somme dovute  dal  Tesoro.  Sulle
          somme  anticipate  verra'  applicato il tasso vigente per i
          mutui della cassa stessa dalla data di erogazione a  quella
          dell'accreditamento  dei fondi corrispettivi. Gli interessi
          stessi verranno capitalizzati e restituiti  dal  Tesoro  in
          cinque   annualita',   decorrenti   dal  secondo  esercizio
          successivo alla restituzione del capitale anticipato".