Art. 7. Disposizioni in materia di lavori pubblici 1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: " 2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilita' di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore. Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalita' e la fruibilita' delle opere medesime, purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie, previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredate da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualita' delle stesse sono consentite purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorche' scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.". 2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: " 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.". 3. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' aggiunto il seguente: "Art. 9-bis (Definizione delle controversie). - 1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato gia' disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalita' di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito. 2. La definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993 e che deve essere confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, avviene, tenendo conto delle pretese di maggiori compensi gia' presentate all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilita', dal collaudatore o dalla commissione di collaudo, previa relazione della direzione dei lavori, in ordine all'entita' e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede soltanto, sotto propria responsabilita', la direzione dei lavori (direttore dei lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra piu' favorevole per la stazione appaltante. L'avvenuta definizione viene comunicata alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati. 3. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. 4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonche' alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici. 5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attivita' dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attivita'. 6. Per la definizione delle attivita' previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonche' dall'articolo 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi. 7. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici. 8. Per gli eventuali completamenti, nonche' per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti. 9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonche' per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1 settembre 1993 e per non piu' di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.". 4. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.". 5. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalita' e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 6. Le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, rimborsi e restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
Riferimenti normativi: - Si riporta il comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, nella stesura precedente: "2. La prosecuzione e il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilita' di variazioni rispetto ai progetti approvati, e di proroghe ai termini di ultimazione convenuti che non siano giustificate da causa di forza maggiore". - Si riporta l'art. 1, comma 4, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493: "4. I commi 1 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: '1. Il commissario di cui all'art. 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data e ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F'. '3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1'". - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, nella formulazione precedente: "6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative regolamentari e provvedimentali applicabili a ciascuno di essi e secondo il regime contabile in vigore al momento della convenzione; per facilitare l'erogazione da parte della Cassa depositi e prestiti, le domande d'erogazione, sottoscritte dal rappresentante legale, devono essere corredate dal certificato di pagamento vistato dal capo dell'ufficio tecnico e dai documenti giustificativi di spesa vistati con le stesse modalita'". - Si riporta l'art. 9 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96: "Art. 9. - 1. Le attivita' di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o piu' commissari ad acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE. 2. Il commissario ad acta , accertata la effettiva situazione delle opere, nonche' i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilita' del completamento e delle priorita' e compatibilita' ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori. 3. Le opere gia' completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto. 4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta , che stabilisce altresi', sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori gia' eseguiti. Il decreto del commissario ad acta determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data. 5. Le controversie tra l'amministrazione rappresentata dal commissario ad acta e il soggetto destinatario delle opere saranno decise da apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui presidente e' nominato dal presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna delle due parti". - La delibera CIPE dell'8 aprile 1987, n. 157, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1987 e' relativa a "Direttive per i trasferimenti e liquidazione delle opere e delle attivita' della cessata Cassa per il Mezzogiorno". - Per il testo dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 2. - Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, di cui sopra, reca "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concerne il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato". - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, come sopra modificato: "1. Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai soppressi organismi per l'intervento straordinario e dall'Ufficio speciale per il terremoto, in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, per il settore residenziale e delle opere pubbliche, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore delle attivita' produttive. Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici". - La deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1993, e' relativa alla "Determinazione delle risorse finanziarie programmabili ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, concernente disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione del Mezzogiorno". - Il testo dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e' il seguente: "7. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, sentito il Ministro del tesoro, ad anticipare i fondi eventualmente necessari per soddisfare le richieste di pagamento pervenute, in attesa dell'accreditamento delle somme dovute dal Tesoro. Sulle somme anticipate verra' applicato il tasso vigente per i mutui della cassa stessa dalla data di erogazione a quella dell'accreditamento dei fondi corrispettivi. Gli interessi stessi verranno capitalizzati e restituiti dal Tesoro in cinque annualita', decorrenti dal secondo esercizio successivo alla restituzione del capitale anticipato".