Art. 8.
               Lavori eseguiti sulla base di ordinanze
                       della protezione civile
  1. Per le opere idriche o irrigue  gia'  eseguite  o  in  corso  di
esecuzione  da  parte della soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, sulla base di  ordinanze  del  Dipartimento
della protezione civile e per conto del medesimo, in gestione diretta
o  con  compiti  di  alta  sorveglianza,  provvedono il Ministero dei
lavori pubblici ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  per  quanto di competenza, anche tramite il commissario ad
acta.