Art. 9. Personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' sostituito dai seguenti: "Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, e' inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonche' di aziende municipalizzate, ai quali e' stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti. Nelle amministrazioni statali il personale e' inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalita' rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale e' inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformita' ai vigenti principi in materia di mobilita', a quelle statali. 2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 e' ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita una commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e formata da un magistrato amministrativo, che la presiede, e da quattro dirigenti generali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianita', stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno si intende ricompreso tra il personale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia, e' ripartita per ogni singolo dipendente. 5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilita' per il personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli enti ai quali e' stato assegnato il personale di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici delle amministrazioni regionali e delle province autonome, sono incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in misura pari al numero delle unita' assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, in prima applicazione, all'attribuzione dei posti disponibili negli organici, come sopra rideterminati, relativi alle qualifiche funzionali, al personale gia' di ruolo alla data del 15 settembre 1993, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, attraverso un concorso per titoli, integrato da un colloquio, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Art. 14-bis (Trattamento economico del personale). - 1. Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, nonche' il personale che sia gia' volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, puo' optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici: a) cessazione del rapporto di impiego con la soppressa Agenzia con diritto alla contestuale liquidazione da parte dell'INA del trattamento di fine rapporto costituito alla data del 12 ottobre 1993, in base alla normativa vigente in materia alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993, della posizione pensionistica gia' costituita; instaurazione, dal 13 ottobre 1993, del rapporto di servizio con le amministrazioni di assegnazione. In alternativa l'interessato puo' richiedere che la definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita ai fini dell'inquadramento, computando, ai soli fini della progressione economica, secondo le modalita' previste per le qualifiche dirigenziali statali, l'anzianita' di qualifica maturata presso l'ultimo organismo di provenienza. La percezione del trattamento pensionistico maturato presso l'INPS e l'INPDAI alla data del 12 ottobre 1993 potra' avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi gia' coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennita' di buonuscita; b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente e' attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalita' previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianita' nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, e' attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio gia' percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennita' eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennita' integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'articolo 14, comma 4, e' corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennita' di buonuscita. I servizi gia' coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennita' di buonuscita. 2. Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di almeno trenta anni di anzianita' contributiva, presso l'INPS o presso l'INPDAI, tale posizione, a richiesta dell'interessato, e' mantenuta fino al raggiungimento dei trentacinque anni di anzianita' contributiva, tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali a carico dello Stato, di importo tale che i contributi previdenziali complessivamente a carico dello Stato non siano inferiori a quelli dovuti alla stessa data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento. 3. Le indennita' corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse. 4. Il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, puo' chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali. 5. Nelle more della determinazione del trattamento economico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre il 31 marzo 1995, e' autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale di cui all'articolo 14, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del trattamento economico della qualifica attribuita per l'inquadramento, incrementato di un importo, calcolato secondo le modalita' previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianita' nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993, fatti comunque salvi i conseguenti conguagli determinati dalle amministrazioni in sede di inquadramento.".
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, nella versione precedente: "Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il personale della soppressa Agenzia cessa dal rapporto di impiego decorsi centottanta giorni dalla data del 15 aprile 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. 2. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 1, il personale in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, cessato dal servizio ai sensi del predetto comma 1, ha facolta' di presentare domanda per l'assunzione, con le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le pubbliche amministrazioni cui sono attribuite competenze ai sensi del presente decreto. 3. Sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalita' rivestite dal personale di cui al comma 2 nella soppressa Agenzia e le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, ed assegna, proporzionalmente, detto personale alle amministrazioni indicate nello stesso comma 2. 4. I dipendenti assegnati con le procedure di cui al comma 3 sono collocati in soprannumero nella posizione iniziale delle qualifiche identificate ai sensi del comma 3 medesimo; il trattamento economico e' determinato computando l'anzianita' pregressa maturata. 5. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rideterminati, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato art. 31, e comunque entro il 15 aprile 1994, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale. 6. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo, ai fini del trattamento pensionistico, si applica la legge 7 febbraio 1979, n. 29". - Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' il seguente: "1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio di base ai singoli ordinamenti". - Il testo dell'art. 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" e' il seguente: "8. I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1 luglio ed al 1 gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianita' nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto art. 1, comma 2-bis". - L'art. 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' il seguente: " f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68". - Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421": "Art. 30 (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative". "Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco o con contratto a tempo determinato e a tempo parziale; b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b); c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle. 2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalita' di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro. 3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' o nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, o con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche. 5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3. 6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), e' consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta". - Il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e' il seguente: "Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2".