Art. 9.
         Personale della soppressa Agenzia per la promozione
                   dello sviluppo del Mezzogiorno
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,  e'
sostituito dai seguenti:
  "Art.  14  (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il personale
della  soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo   del
Mezzogiorno,  in  servizio  alla data del 14 agosto 1992, che risulti
tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non
abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre  1993  al
commissario   liquidatore,   ai   fini  della  iscrizione  nel  ruolo
transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio  e  della
programmazione  economica,  e' inquadrato, anche in soprannumero, nei
ruoli delle amministrazioni statali, regionali e  locali  e  di  enti
pubblici  non  economici  che gestiscono servizi pubblici, nonche' di
aziende municipalizzate, ai quali e' stato assegnato con decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  ovvero  ad  una  delle
amministrazioni regionali e locali, alle  quali  sia  riassegnato  su
richiesta  delle  stesse  con  decreto  del  Ministro  competente, di
concerto con i Ministri per la  funzione  pubblica,  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i
relativi  oneri  restano  a carico delle amministrazioni richiedenti.
Nelle  amministrazioni  statali  il  personale  e'  inquadrato  nelle
qualifiche   attribuite,  sulla  base  delle  corrispondenze  tra  le
qualifiche e le professionalita' rivestite nel precedente ordinamento
contrattuale e le qualifiche e i profili  vigenti  per  il  personale
delle  amministrazioni  statali,  definite,  tenuto  conto  anche del
titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei   Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro.
Nelle  amministrazioni  diverse  da  quelle  statali, il personale e'
inquadrato nelle qualifiche  corrispondenti,  secondo  il  rispettivo
ordinamento  e  in  conformita'  ai  vigenti  principi  in materia di
mobilita', a quelle statali.
   2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche  adottata  con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ai sensi del comma 1 e'
ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio  1994
o  entro  trenta  giorni  se l'interessato abbia avuto conoscenza del
provvedimento  dopo  il  2  luglio  1994.  Sul  ricorso  decide,  con
provvedimento  definitivo,  il  Presidente del Consiglio dei Ministri
entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita
una commissione costituita con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  e  formata  da  un  magistrato  amministrativo, che la
presiede, e da quattro dirigenti generali  designati  rispettivamente
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della  programmazione
economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
   3.  Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato
la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia  revocato  la  domanda
stessa,  cessa  dal  rapporto  di  impiego  con la predetta Agenzia a
decorrere  dal  13  ottobre  1993,   con   diritto   al   trattamento
pensionistico   e  previdenziale  ad  esso  spettante  in  base  alla
normativa vigente in materia  alla  stessa  data  di  cessazione  del
rapporto  di  impiego.  Nei  confronti  del  personale  che cessa dal
rapporto di lavoro  con  la  soppressa  Agenzia  non  si  applica  la
sospensione  del  diritto ai trattamenti pensionistici di anzianita',
stabilita dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  19  settembre
1992,  n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, come modificato dal  comma  8  dell'articolo  11  della
legge  24 dicembre 1993, n. 537. Il personale della soppressa Agenzia
per  la  promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno   si   intende
ricompreso  tra il personale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera
f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   4. Nei confronti del personale di cui al  comma  1  si  applicano,
dalla   data   del   13   ottobre   1993,   le  disposizioni  proprie
dell'amministrazione di assegnazione in  materia  di  trattamento  di
fine  rapporto.  Cessa  l'iscrizione  previdenziale presso l'INA e la
polizza ivi intestata  all'Agenzia,  dall'INA  gestita  e  rivalutata
secondo  gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto
di impiego con l'Agenzia, e' ripartita per ogni singolo dipendente.
  5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia  di  mobilita'
per  il  personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a
seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi  degli
articoli  30  e  31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e  degli
enti  ai  quali  e'  stato  assegnato il personale di cui al comma 1,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici
delle amministrazioni  regionali  e  delle  province  autonome,  sono
incrementati,  dalla  data  del  13  ottobre  1993, in misura pari al
numero  delle  unita'  assegnate  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio   dei   Ministri   ai   sensi  del  medesimo  comma  1.  Le
amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi
del   presente   decreto   provvedono,   in    prima    applicazione,
all'attribuzione  dei  posti  disponibili  negli organici, come sopra
rideterminati, relativi alle qualifiche funzionali, al personale gia'
di ruolo alla data del 15 settembre 1993, in possesso  dei  requisiti
previsti  dalle  norme  vigenti,  attraverso  un concorso per titoli,
integrato da un colloquio, secondo modalita'  stabilite  con  decreto
del  Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
  Art.  14-bis  (Trattamento  economico  del  personale).  -  1.   Il
personale  di  cui all'articolo 14, comma 1, nonche' il personale che
sia gia' volontariamente,  anche  a  seguito  di  domanda  di  revoca
espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data
del  12  ottobre  1993  e  che ne faccia apposita domanda entro il 31
luglio 1994,  puo'  optare  alternativamente  per  uno  dei  seguenti
trattamenti economici:
    a)  cessazione  del  rapporto di impiego con la soppressa Agenzia
con diritto alla  contestuale  liquidazione  da  parte  dell'INA  del
trattamento  di  fine  rapporto  costituito  alla data del 12 ottobre
1993, in base alla normativa vigente in  materia  alla  stessa  data;
definizione,  con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993,
della posizione pensionistica gia' costituita; instaurazione, dal  13
ottobre  1993,  del  rapporto  di  servizio con le amministrazioni di
assegnazione. In alternativa l'interessato  puo'  richiedere  che  la
definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla
data  del  31  luglio  1994.  Al  dipendente  spetta  il  trattamento
economico   previsto   per   la   qualifica   attribuita   ai    fini
dell'inquadramento,  computando,  ai  soli  fini  della  progressione
economica,  secondo  le  modalita'   previste   per   le   qualifiche
dirigenziali  statali,  l'anzianita'  di  qualifica  maturata  presso
l'ultimo organismo di  provenienza.  La  percezione  del  trattamento
pensionistico  maturato  presso  l'INPS  e  l'INPDAI alla data del 12
ottobre 1993 potra' avvenire solo alla  cessazione  del  rapporto  di
lavoro  con l'amministrazione di assegnazione. I servizi gia' coperti
dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono  riscattabili  ai
fini dell'indennita' di buonuscita;
    b)  ricongiungimento  del servizio prestato presso l'Agenzia e di
quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con  il
servizio   prestato  presso  l'amministrazione  di  assegnazione.  Al
dipendente  e'  attribuito  lo  stipendio  iniziale  della  qualifica
attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennita'
integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo
le   modalita'  previste  per  le  qualifiche  dirigenziali  statali,
corrispondente  ai  bienni  di   anzianita'   nell'ultima   qualifica
rivestita  e  valutata  ai  fini  dell'inquadramento alla data del 13
ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra
determinata,  e'  attribuito  un  assegno   personale   pensionabile,
riassorbibile  con  qualsiasi  successivo  miglioramento,  pari  alla
differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio gia' percepito
presso la soppressa Agenzia per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  ma  comunque  non  superiore  a  lire  1.500.000  lorde
mensili.  Le  altre   indennita'   eventualmente   spettanti   presso
l'amministrazione    di    destinazione,    diverse   dall'indennita'
integrativa   speciale,   sono   corrisposte   solo   nella    misura
eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale.
Ai fini previdenziali si applica l'articolo 6 della legge
7  febbraio  1979,  n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito
presso l'INA, di cui all'articolo 14,  comma  4,  e'  corrisposto  al
momento  della  cessazione  dal  servizio presso l'amministrazione di
assegnazione, aggiuntivamente all'indennita' di buonuscita. I servizi
gia' coperti dall'iscrizione  previdenziale  presso  l'INA  non  sono
riscattabili ai fini dell'indennita' di buonuscita.
   2.  Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data di
cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di  almeno  trenta
anni  di  anzianita'  contributiva,  presso l'INPS o presso l'INPDAI,
tale posizione, a richiesta dell'interessato, e'  mantenuta  fino  al
raggiungimento  dei  trentacinque  anni  di  anzianita' contributiva,
tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali  a  carico
dello   Stato,   di  importo  tale  che  i  contributi  previdenziali
complessivamente a carico dello Stato non siano  inferiori  a  quelli
dovuti   alla   stessa   data   di  cessazione  del  rapporto  e  del
ricongiungimento.
   3. Le indennita' corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa
Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse.
   4.  Il  personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre
1993 e prima della data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
che   non   abbia   optato   per   il  mantenimento  della  posizione
pensionistica di  provenienza,  puo'  chiedere  la  restituzione  dei
contributi  versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei
periodi previdenziali.
   5. Nelle more della determinazione del  trattamento  economico  ai
sensi del presente articolo e comunque non oltre il 31 marzo 1995, e'
autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale di cui
all'articolo  14,  da  parte  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica, del trattamento economico  della  qualifica
attribuita per l'inquadramento, incrementato di un importo, calcolato
secondo le modalita' previste per le qualifiche dirigenziali statali,
corrispondente   ai   bienni   di  anzianita'  nell'ultima  qualifica
rivestita e valutata ai fini  dell'inquadramento  alla  data  del  13
ottobre   1993,   fatti   comunque   salvi  i  conseguenti  conguagli
determinati dalle amministrazioni in sede di inquadramento.".
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 14 del D.Lgs.  3  aprile
          1993, n.  96, nella versione precedente:
             "Art.  14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il
          personale della soppressa Agenzia  cessa  dal  rapporto  di
          impiego decorsi centottanta giorni dalla data del 15 aprile
          1993,  con  diritto al trattamento di fine rapporto ad esso
          spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a  tale
          data.
             2.  Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui
          al comma 1, il personale  in  servizio  alla  data  del  14
          agosto  1992  e  che  risulti  tale alla data del 15 aprile
          1993, cessato dal servizio ai sensi del predetto  comma  1,
          ha  facolta' di presentare domanda per l'assunzione, con le
          procedure di cui ai commi 3, 4 e 5,  presso  la  Presidenza
          del   Consiglio   dei   Ministri   e  presso  le  pubbliche
          amministrazioni cui sono attribuite competenze ai sensi del
          presente decreto.
             3.  Sulla   base   delle   comunicazioni   fornite   dal
          commissario  liquidatore  di cui all'art. 19, la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri definisce la corrispondenza  tra
          le qualifiche e le professionalita' rivestite dal personale
          di cui al comma 2 nella soppressa Agenzia e le qualifiche e
          profili  vigenti  per  il  personale  delle amministrazioni
          statali, ed  assegna,  proporzionalmente,  detto  personale
          alle amministrazioni indicate nello stesso comma 2.
             4.  I  dipendenti  assegnati  con le procedure di cui al
          comma 3 sono  collocati  in  soprannumero  nella  posizione
          iniziale delle qualifiche identificate ai sensi del comma 3
          medesimo;   il   trattamento   economico   e'   determinato
          computando l'anzianita' pregressa maturata.
             5.   Gli   uffici   e   le   piante   organiche    delle
          amministrazioni  di  cui ai commi 2 e 3 sono rideterminati,
          ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n. 29, anche in deroga ai termini previsti
          nel  citato  art.  31,  e comunque entro il 15 aprile 1994,
          tenendo conto  delle  nuove  competenze  trasferite  e  del
          relativo personale.
             6.   Al   personale  riassunto  ai  sensi  del  presente
          articolo, ai fini del trattamento pensionistico, si applica
          la legge 7 febbraio 1979, n. 29".
             - Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.L.  19  settembre
          1992,  n.   384, convertito, con modificazioni, dalla legge
          14 novembre 1992, n.  438, e' il seguente:  "1.  In  attesa
          della   legge  di  riforma  del  sistema  pensionistico,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto   e   sino   al   31   dicembre   1993  e'  sospesa
          l'applicazione  di   ogni   disposizione   di   legge,   di
          regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto,
          con  decorrenza  nel  periodo  sopraindicato, a trattamenti
          pensionistici di anzianita' a carico  del  regime  generale
          obbligatorio,  ivi  comprese  le  gestioni  dei  lavoratori
          autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive
          del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime  di  cui
          alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo
          20 novembre 1990, n. 357, nonche' delle forme integrative a
          carico   degli   enti   del   settore  pubblico  allargato,
          anticipati  rispetto  all'eta'  pensionabile   o   all'eta'
          prevista  per la cessazione dal servizio di base ai singoli
          ordinamenti".
             - Il  testo  dell'art.  11,  comma  8,  della  legge  24
          dicembre  1993, n.   537, recante "Interventi correttivi di
          finanza pubblica" e' il  seguente:  "8.  I  termini  del  1
          maggio  e  del  1 novembre, di cui all'art. 1, comma 2-bis,
          del decreto-legge 19 settembre 1992,  n.  384,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 14 novembre 1992, n. 438,
          sono rispettivamente fissati al 1 luglio ed  al  1  gennaio
          dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che
          hanno  maturato i requisiti per il diritto alla pensione di
          anzianita' nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento
          con decorrenza entro il 1994, per  i  quali  continuano  ad
          operare  i  termini  previsti  dal  predetto  art. 1, comma
          2-bis".
             - L'art.  13,  comma  4,  lettera  f),  della  legge  23
          dicembre    1994,    n.       724,   recante   "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica" e' il seguente: "
          f) per  i  lavoratori  dipendenti  dagli  enti  di  cui  al
          decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,  n.  71,  e  al
          decreto-legge  28  ottobre  1994,  n. 602; per i lavoratori
          dipendenti da altri  enti  o  imprese  per  i  quali  siano
          avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti
          da specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti
          degli  enti  locali  per  i  quali  sia  stato approvato il
          bilancio riequilibrato da parte del Ministero  dell'interno
          ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 1989, n. 144, e
          dell'art. 21 del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
          n. 68".
             - Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del D.Lgs 3
          febbraio   1993,   n.   29,   recante    "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421":
             "Art.  30  (Individuazione di uffici e piante organiche;
          gestione delle risorse  umane).  -  1.  Le  amministrazioni
          pubbliche   individuano   i   propri   uffici   e,   previa
          informazione alle rappresentanze sindacali di cui  all'art.
          45,  comma  8, definiscono le relative piante organiche, in
          funzione delle finalita' indicate all'art. 1,  comma  1,  e
          sulla  base  dei  criteri di cui all'art. 5. Esse curano la
          ottimale distribuzione delle risorse  umane  attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del personale.
             2. Per la ridefinizione  degli  uffici  e  delle  piante
          organiche  si procede periodicamente, e comunque a scadenza
          triennale, secondo  il  disposto  dell'art.  6  in  base  a
          direttive   emanate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   di
          concerto  con  il  Ministero  del  tesoro. Restano salve le
          disposizioni vigenti per  la  determinazione  delle  piante
          organiche  del  personale  degli  istituti e scuole di ogni
          ordine e grado e delle istituzioni educative".
             "Art. 31 (Individuazione  degli  uffici  dirigenziali  e
          determinazione  delle  piante  organiche  in  sede di prima
          applicazione del presente decreto). - 1. In sede  di  prima
          applicazione   del  presente  decreto,  le  amministrazioni
          pubbliche procedono:
               a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per
          circoscrizione provinciale e per sedi di servizio,  nonche'
          per  qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando
          le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie,  non  di
          ruolo,  fuori  ruolo,  comando,  distacco o con contratto a
          tempo determinato e a tempo parziale;
               b) alla formulazione di una proposta di  ridefinizione
          dei  propri uffici e delle piante organiche in relazione ai
          criteri di cui all'art. 5, ai carichi  di  lavoro,  nonche'
          alla  esigenza  di integrazione per obiettivi delle risorse
          umane e materiali, evitando  le  eventuali  duplicazioni  e
          sovrapposizioni  di  funzioni  ed al fine di conseguire una
          riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in
          conseguenza,  delle  dotazioni  organiche   del   personale
          dirigenziale,  in  misura non inferiore al dieci per cento,
          riservando un  contingente  di  dirigenti  per  l'esercizio
          delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
               c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di  realizzare,  anche  con  riferimento  ai principi ed ai
          criteri fissati nel titolo I del  presente  decreto  ed  in
          particolare  negli  articoli  4,  5 e 7, una piu' razionale
          assegnazione  e  distribuzione  dei   posti   delle   varie
          qualifiche  per  ogni singola unita' scolastica, nel limite
          massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
          di personale previste nelle predette tabelle.
             2. Sulla base  di  criteri  definiti,  previo  eventuale
          esame   con   le   confederazioni   sindacali  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, di  cui  all'art.  45,
          comma  8,  e  secondo  le  modalita' di cui all'art. 10, le
          amministrazioni pubbliche determinano i carichi  di  lavoro
          con   riferimento  alla  quantita'  totale  di  atti  e  di
          operazioni per unita' di personale  prodotti  negli  ultimi
          tre  anni,  ai tempi standard di esecuzione delle attivita'
          e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso,  in
          rapporto   alla   domanda   espressa   e   potenziale.   Le
          amministrazioni  informano  le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale, di cui
          all'art. 45, comma 8, sulla  applicazione  dei  criteri  di
          determinazione dei carichi di lavoro.
             3.  Le  rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono
          trasmesse,  anche  separatamente,   alla   Presidenza   del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e al Ministero  del  tesoro  entro  centocinquanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le
          modalita' o nei limiti previsti  dall'art.  6  quanto  alle
          amministrazioni   statali,   comprese   le   aziende  e  le
          amministrazioni anche ad  ordinamento  autonomo,  o  con  i
          provvedimenti   e   nei  termini  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
             5. In caso di inerzia, il Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa  diffida,  assume  in  via sostitutiva le
          iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui  ai
          commi 1 e 3.
            6.  Non sono consentite assunzioni di personale presso le
          amministrazioni pubbliche  fintanto  che  non  siano  state
          approvate  le  proposte  di  cui al comma 1. Per il 1993 si
          applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge  19  settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere
          corredate  dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a).
          Sono fatti salvi i contratti previsti  dall'art.  36  della
          legge  20  marzo  1975,  n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo
          sindacale reso esecutivo dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
             6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma
          1,   lettera   c),   e'   consentita   l'utilizzazione  nei
          provveditorati  agli  studi  di  personale  amministrativo,
          tecnico    ed   ausiliario   della   scuola   in   mansioni
          corrispondenti alla qualifica di  appartenenza;  le  stesse
          utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli
          studi   fino   al  limite  delle  vacanze  nelle  dotazioni
          organiche degli uffici scolastici provinciali,  sulla  base
          di  criteri  definiti  previo  esame  con le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10
          e,  comunque,  con  precedenza  nei  confronti di chi ne fa
          richiesta".
             - Il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio  1979,  n.
          29, e' il seguente:
             "Art.  6.  -  In deroga a quanto previsto dagli articoli
          precedenti,  la  ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi
          connessi  al  servizio  prestato  presso enti pubblici, dei
          quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed
          il trasferimento del  personale  ad  altri  enti  pubblici,
          avviene   d'ufficio   presso   la   gestione  previdenziale
          dell'ente di  destinazione  e  senza  oneri  a  carico  dei
          lavoratori interessati.
             A  tal  fine,  le  gestioni  assicurative di provenienza
          versano a quelle di destinazione i  contributi  di  propria
          pertinenza  maggiorati  dell'interesse  composto  annuo  al
          tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art.
          5, quarto, quinto e sesto comma.
             Eventuali  ulteriori  periodi  di  iscrizione  ad  altre
          gestioni  possono  essere  ricongiunti  ai  sensi  e con le
          modalita' di cui agli articoli 1 e 2".