Art. 10.
                              Circuiti
  1.  La  trasmissione  in contemporanea da parte di emittenti locali
che operano  in  circuiti  nazionali  e'  considerata,  ai  fini  del
presente  atto,  come trasmissione in ambito nazionale; si applicano,
in particolare, le disposizioni dell'art. 9, comma 5.
  2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittente
locali, ivi compresa quella di cui all'art. 9, comma 6.