Art. 11.
             Modalita' delle trasmissioni di propaganda
  1.  Le  trasmissioni  di  propaganda elettorale possono realizzarsi
nelle formule e nelle modalita' delle tribune  referendarie  definite
dall'emittente   (dibattiti,   tavole   rotonde,  conferenze  stampa,
discorsi, confronti) secondo  criteri  che,  in  relazione  ai  tempi
destinati  alla  trasmissione,  consentano, in condizioni di parita',
una corretta illustrazione delle rispettive posizioni  da  parte  dei
sostenitori delle contrapposte indicazioni di voto.
  2.  Le  trasmissioni  di propaganda referendaria, anche se di breve
durata, debbono essere introdotte da  un'indicazione  della  relativa
natura  e  debbono  avere,  nell'ambito  del palinsesto, autonomia di
programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere  segnalati
come tali.
  3. Tutte le trasmissioni di propaganda relative al medesimo quesito
referendario  debbono  andare  in  onda  in  identica  fascia oraria.
Eventuali   registrazioni   debbono    essere    tutte    effettuate,
compatibilmente  con  le  esigenze  tecniche  ed  organizzative,  con
analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.
  4. I soggetti di cui all'art. 8 sono tenuti a far osservare,  anche
attraverso   un   eventuale   responsabile   delle   trasmissioni  di
propaganda,  le  regole  del  codice  di  autoregolamentazione  e  ad
assicurare  comunque  il  rispetto,  da  parte  dei partecipanti alle
trasmissioni, dei principi  di  lealta'  e  correttezza  del  dialogo
democratico.