Art. 11. Modalita' delle trasmissioni di propaganda 1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalita' delle tribune referendarie definite dall'emittente (dibattiti, tavole rotonde, conferenze stampa, discorsi, confronti) secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parita', una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei sostenitori delle contrapposte indicazioni di voto. 2. Le trasmissioni di propaganda referendaria, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere, nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali. 3. Tutte le trasmissioni di propaganda relative al medesimo quesito referendario debbono andare in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione. 4. I soggetti di cui all'art. 8 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealta' e correttezza del dialogo democratico.