Art. 12.
                    Pubblicita' per i referendum
  1.  In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  3,  comma 6, del
decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ed in ragione del diverso rilievo
delle precedenti e concomitanti elezioni fissate in varie  parti  del
territorio  nazionale  nella primavera del 1995, come precisato nelle
premesse del presente atto, la trasmissione di spot pubblicitari  per
le   consultazioni  referendarie  del  giorno  11  giugno  1995  sono
consentite:
    a) sino al giorno 11 maggio 1995 compreso, per le  emittenti  che
hanno  diffusione  circoscritta  alla  regione  autonoma  della Valle
d'Aosta ovvero alla regione autonoma del Trentino-Alto  Adige  ovvero
alla regione autonoma della Sicilia;
    b)  a  decorrere  dal  giorno 8 maggio e sino al giorno 11 maggio
compresi, per tutte le altre emittenti.
  2.  Per  gli  spazi  di  pubblicita',  nei   limiti   temporali   e
territoriali  in  cui  questa  e'  consentita ai sensi dei precedenti
commi, debbono essere rispettate le modalita' previste negli articoli
13 e 14.