Art. 13. Modalita' dell'offerta di pubblicita' 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora intendano trasmettere pubblicita' per i referendum sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 8, comma 2, mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. 2. Il comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggior ascolto e deve precisare: a) quali siano i referendum per i quali sono offerti spazi pubblicitari; b) la data iniziale e finale del periodo in cui e' consentito all'emittente trasmettere pubblicita' per i referendum; c) il limite massimo degli spot pubblicitari quale specificato ai sensi dell'art. 14; d) le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 15 nonche' le eventuali condizioni di gratuita'; e) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi; f) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicita'; g) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonche' denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicita' cui eventualmente e' necessario rivolgersi. 3. L'indicazione di cui al comma 2, lettera d), puo' essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicita' referendaria sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione preso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente. 4. Il comunicato puo' essere mandato in onda piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della cessione di spazi pubblicitari per le consultazioni referendarie. 6. Le forze sociali, ivi compresi partiti politici e sindacati, che intendano prenotare spazi di pubblicita' debbono precisare, con il quesito referendario cui sono interessate, se siano schierate a favore del si' ovvero a favore del no, ai fini dell'assegnazione degli spazi disponibili. 7. La disposizione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, si intende rispettata, per quanto concerne gli spazi pubblicitari, qualora la relativa offerta sia avvenuta in modo paritario, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2.