Art. 13.
                Modalita' dell'offerta di pubblicita'
 1.   I   concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  o
televisiva in ambito nazionale o locale, i  soggetti  autorizzati  ai
sensi  dell'art.  38  e  seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103,
nonche' i  soggetti  che  comunque  esercitano  in  qualunque  ambito
attivita'  di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva  anche ai sensi
dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe
e integrazioni,  qualora  intendano  trasmettere  pubblicita'  per  i
referendum  sono  tenuti,  entro sette giorni dalla pubblicazione del
presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  a
darne  preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto
da quello considerato nell'art. 8, comma 2,  mandato  in  onda  sulla
stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono.
  2.  Il comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia
oraria di  maggior  ascolto  e  deve  precisare:  a)  quali  siano  i
referendum  per  i  quali sono offerti spazi pubblicitari; b) la data
iniziale e finale del periodo  in  cui  e'  consentito  all'emittente
trasmettere  pubblicita' per i referendum; c) il limite massimo degli
spot pubblicitari quale specificato ai  sensi  dell'art.  14;  d)  le
tariffe  per  l'accesso  agli  spazi pubblicitari, come autonomamente
determinate per ogni singola testata secondo i criteri e  nei  limiti
stabiliti con l'art. 15 nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
e)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli spazi; f) ogni
eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  rilevante   per   la
fruizione degli spazi di pubblicita'; g) il domicilio eletto per ogni
e  qualsiasi comunicazione, nonche' denominazione, indirizzo e numero
di telefono della concessionaria di pubblicita' cui eventualmente  e'
necessario rivolgersi.
  3.  L'indicazione  di  cui  al  comma  2,  lettera  d), puo' essere
sostituita con la precisazione che  le  tariffe  per  l'accesso  agli
spazi  di  pubblicita'  referendaria  sono  indicate  in  un apposito
documento a disposizione di chiunque voglia prenderne  visione  preso
la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente.
  4.  Il  comunicato puo' essere mandato in onda piu' volte e diffuso
anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.  La   tempestiva   pubblicazione   del   comunicato   preventivo
costituisce  condizione  pregiudiziale di legittimita' della cessione
di spazi pubblicitari per le consultazioni referendarie.
  6. Le forze sociali, ivi compresi partiti politici e sindacati, che
intendano prenotare spazi di pubblicita' debbono  precisare,  con  il
quesito  referendario  cui  sono  interessate,  se  siano schierate a
favore del si' ovvero a favore  del  no,  ai  fini  dell'assegnazione
degli spazi disponibili.
  7.  La  disposizione  dell'art.  16,  comma 2, del decreto-legge 20
marzo 1995, n. 83, si intende rispettata,  per  quanto  concerne  gli
spazi  pubblicitari, qualora la relativa offerta sia avvenuta in modo
paritario, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2.