Art. 14.
                      Limiti della pubblicita'
 1.  Gli  spot  pubblicitari  per  i referendum non possono contenere
scene o slogan denigratori. Essi non sono computati nel  calcolo  dei
limiti di affollamento pubblicitario.
  2. Gli spot per i referendum debbono essere mandati in onda in modo
distinto  e  non  in  sequenza  con  altri  messaggi  di  pubblicita'
commerciale nell'ambito di un medesimo break.
  3. Il numero massimo degli spot ammissibili per ogni giorno, tenuto
conto dell'elevato numero delle proposte  referendarie  sottoposte  a
votazione  il  giorno 11 giugno 1995, non puo' essere superiore a due
per  ciascuno  dei  contrapposti  schieramenti  del  si  e  del   no,
considerati  complessivamente  senza  distinzione  tra  i  rispettivi
sostenitori.
  4. Ogni spot non puo' durare piu'  di  quarantacinque  secondi.  La
messa  in  onda  degli  spot  deve avvenire tra le ore 13 e le ore 14
nonche' tra le ore 18 e le ore 23.  Gli  spot  relativi  allo  stesso
quesito  referendario  debbono  essere  mandati in onda nell'identica
fascia oraria.
  5. L'eventuale  selezione  tra  sostenitori  diversi  dello  stesso
schieramento  che  complessivamente  richiedano spazi pubblicitari in
numero piu' elevato, per giorni o fasce orarie, da quello  consentito
nel  comma  3, avviene secondo un criterio rigidamente cronologico di
ricevimento  delle  richieste,  salvo   diverso   accordo   tra   gli
interessati del quale deve conservarsi idonea documentazione.
  6.  Ogni  passaggio  del  medesimo  spot  e'  computato  nel limite
giornaliero fissato nel comma 3.