Art. 14. Limiti della pubblicita' 1. Gli spot pubblicitari per i referendum non possono contenere scene o slogan denigratori. Essi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario. 2. Gli spot per i referendum debbono essere mandati in onda in modo distinto e non in sequenza con altri messaggi di pubblicita' commerciale nell'ambito di un medesimo break. 3. Il numero massimo degli spot ammissibili per ogni giorno, tenuto conto dell'elevato numero delle proposte referendarie sottoposte a votazione il giorno 11 giugno 1995, non puo' essere superiore a due per ciascuno dei contrapposti schieramenti del si e del no, considerati complessivamente senza distinzione tra i rispettivi sostenitori. 4. Ogni spot non puo' durare piu' di quarantacinque secondi. La messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 13 e le ore 14 nonche' tra le ore 18 e le ore 23. Gli spot relativi allo stesso quesito referendario debbono essere mandati in onda nell'identica fascia oraria. 5. L'eventuale selezione tra sostenitori diversi dello stesso schieramento che complessivamente richiedano spazi pubblicitari in numero piu' elevato, per giorni o fasce orarie, da quello consentito nel comma 3, avviene secondo un criterio rigidamente cronologico di ricevimento delle richieste, salvo diverso accordo tra gli interessati del quale deve conservarsi idonea documentazione. 6. Ogni passaggio del medesimo spot e' computato nel limite giornaliero fissato nel comma 3.