Art. 15.
            Tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari
  1.  Le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicita' referendaria
sono  determinate  da  ciascuna  emittente,  secondo  le   rispettive
politiche  tariffarie,  in  misura  comunque  non eccedente il limite
rappresentato dal cinquanta per cento dei prezzi di  listino  vigenti
per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicita' tabellare.
  2.  Debbono  essere  riconosciute  a  tutti  i richiedenti di spazi
pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad  alcuno  di
essi.
  3.  Ogni soggetto di cui all'art. 13 e' tenuto a far verificare, in
modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente
comitato regionale per i servizi  radiotelevisivi  ed  ai  competenti
organi   periferici   dell'Amministrazione   delle   poste   e  delle
telecomunicazioni le condizioni praticate per  l'accesso  agli  spazi
pubblicitari  per  i  referendum  nonche'  i listini in vigore per la
cessione  degli  spazi  di  pubblicita'  in  relazione  ai  quali  ha
determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.