Art. 16.
                 Programmi e servizi di informazione
  1.   I  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  e
televisiva in ambito nazionale o locale, i  soggetti  autorizzati  ai
sensi  dell'art.  38  e  seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103,
nonche' i  soggetti  che  comunque  esercitano  in  qualunque  ambito
attivita'  di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva  anche ai sensi
dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe
e integrazioni, sono tenuti a garantire la parita' di trattamento nei
programmi e  servizi  di  informazione  referendaria;  sono  altresi'
tenuti    ad    assicurare    la    completezza    e    imparzialita'
dell'informazione.
  2.  Nel  complesso  dei  programmi  e   dei   servizi   informativi
concernenti  ciascun  quesito  referendario  deve  essere globalmente
destinato un tempo analogo alle contrapposte indicazioni di voto, con
illustrazione in modo completo, corretto ed imparziale delle  ragioni
degli  schieramenti  che  rispettivamente sostengono e contrastano le
singole  proposte  referendarie,   secondo   un   criterio   di   non
discriminazione  riferito  sia alle fasce orarie di messa in onda sia
alla  distribuzione  dei  tempi  dedicati  ai  diversi  schieramenti,
assicurando  l'equa  distribuzione  del  tempo, in particolare, negli
ultimi giorni prima delle votazioni.
  3. Fermi i principi di cui ai precedenti commi, nel complesso delle
trasmissioni  informative  di  carattere  generale  e/o  dei  servizi
informativi   specificamente  inerenti  ai  referendum,  deve  essere
dedicato adeguato  spazio  all'illustrazione  di  tutte  le  proposte
referendarie.
  4.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 6, e' vietata ogni forma di
propaganda referendaria nei programmi e negli spazi diversi da quelli
disciplinati dagli articoli da 8 a 11.
  5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 20 marzo  1995,
n.  83,  e'  vietato  ai  registi,  ai  conduttori ed agli ospiti dei
programmi  di  fornire,  nel  contesto  di  questi,  anche  in  forma
indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze
di   voto.   Registi   e   conduttori  sono  altresi'  tenuti  ad  un
comportamento corretto ed imparziale nella  gestione  del  programma,
cosi'  da  non esercitare in alcun modo influenza sulle libere scelte
degli elettori. E' comunque vietato utilizzare la composizione  della
programmazione per orientare le scelte di voto.
  6.  Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995,
n. 83, le trasmissioni di  intrattenimento  su  argomenti  economici,
sociali, politici e di costume, organizzate con la presenza di ospiti
ed  eventuale  pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei
principi di correttezza ed imparzialita'. Avuto autonomo riguardo  ad
ogni    singola    proposta   referendaria,   l'articolazione   delle
trasmissioni non deve essere di per se stessa lesiva della parita' di
trattamento degli opposti schieramenti del si e del no. La  selezione
degli  ospiti  deve  salvaguardare  una  presenza  equilibrata  delle
diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove prevista,
e'  fatta  con i medesimi criteri almeno ventiquattro ore prima della
trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore deve  curare  che
il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.