Art. 16. Programmi e servizi di informazione 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale o locale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, sono tenuti a garantire la parita' di trattamento nei programmi e servizi di informazione referendaria; sono altresi' tenuti ad assicurare la completezza e imparzialita' dell'informazione. 2. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi concernenti ciascun quesito referendario deve essere globalmente destinato un tempo analogo alle contrapposte indicazioni di voto, con illustrazione in modo completo, corretto ed imparziale delle ragioni degli schieramenti che rispettivamente sostengono e contrastano le singole proposte referendarie, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi schieramenti, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni. 3. Fermi i principi di cui ai precedenti commi, nel complesso delle trasmissioni informative di carattere generale e/o dei servizi informativi specificamente inerenti ai referendum, deve essere dedicato adeguato spazio all'illustrazione di tutte le proposte referendarie. 4. Salvo quanto previsto dal comma 6, e' vietata ogni forma di propaganda referendaria nei programmi e negli spazi diversi da quelli disciplinati dagli articoli da 8 a 11. 5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, e' vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. Registi e conduttori sono altresi' tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, cosi' da non esercitare in alcun modo influenza sulle libere scelte degli elettori. E' comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto. 6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali, politici e di costume, organizzate con la presenza di ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialita'. Avuto autonomo riguardo ad ogni singola proposta referendaria, l'articolazione delle trasmissioni non deve essere di per se stessa lesiva della parita' di trattamento degli opposti schieramenti del si e del no. La selezione degli ospiti deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove prevista, e' fatta con i medesimi criteri almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.