Art. 17.
                  Conservazione delle registrazioni
  1.  I soggetti di cui agli articoli 8 e 13 sono tenuti a conservare
la registrazione delle comunicazioni preventive di  cui  agli  stessi
articoli.
  2. Le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al
giorno  11  giugno  1995  sono  consegnate al gruppo competente della
Guardia di finanza secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 1, del
decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83.