Art. 17. Conservazione delle registrazioni 1. I soggetti di cui agli articoli 8 e 13 sono tenuti a conservare la registrazione delle comunicazioni preventive di cui agli stessi articoli. 2. Le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno 11 giugno 1995 sono consegnate al gruppo competente della Guardia di finanza secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83.