Art. 18. Delega ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi per l'espletamento dei procedimenti di accertamento delle violazioni. 1. Nell'ambito della loro competenza territoriale, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a: a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda e pubblicitarie, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei referendum indetti, nonche' il rispetto dei calendari medesimi; b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei sostenitori delle contrapposte indicazioni di voto per ciascun referendum nelle varie tramissioni, nonche' ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda o di pubblicita'; c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni di propaganda realizzate nelle forme della conferenza stampa; d) verificare il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto. 2. Nel caso di emittenti che servono aree ricomprese nel territorio di piu' regioni, i comitati interessati procedono d'intesa all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo. 3. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi provvedono alle contestazioni, alla istruttoria ed all'audizione degli interessati nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di rispettiva competenza. In ogni singolo caso riferiscono senza indugio al Garante sull'attivita' svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di questi, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa. 4. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente, senza indugio, ai comitati medesimi le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati. 5. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. 6. Tutte le disposizioni dei precedenti commi debbono intendersi riferite ai comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi delle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto concerne i rispettivi territori.