Art. 18.
Delega ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi per
   l'espletamento dei procedimenti di accertamento delle violazioni.
  1.  Nell'ambito  della  loro  competenza  territoriale,  i comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi  assicurano  la  corretta  ed
uniforme applicazione della normativa e provvedono a:
    a)   verificare   i  modi  di  definizione  dei  calendari  delle
trasmissioni  di  propaganda  e  pubblicitarie,  anche   secondo   le
eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei referendum
indetti, nonche' il rispetto dei calendari medesimi;
    b)   presenziare   agli   eventuali   sorteggi  previsti  per  la
definizione  dell'ordine  di  successione   dei   sostenitori   delle
contrapposte  indicazioni  di voto per ciascun referendum nelle varie
tramissioni, nonche' ad ogni altro sorteggio previsto nei  codici  di
autoregolamentazione  delle  singole  emittenti  per la disciplina di
qualsiasi  altro  aspetto  delle  trasmissioni  di  propaganda  o  di
pubblicita';
    c)  verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri
enunciati nel codice di  autoregolamentazione  per  le  presenze  dei
giornalisti  nelle  trasmissioni di propaganda realizzate nelle forme
della conferenza stampa;
    d)  verificare  il  rispetto  delle  disposizioni   dettate   dal
decreto-legge  20  marzo  1995,  n.  83,  nonche'  delle disposizioni
dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi  e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata
con il presente atto.
  2. Nel caso di emittenti che servono aree ricomprese nel territorio
di  piu'  regioni,  i   comitati   interessati   procedono   d'intesa
all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo.
  3.  I  comitati  regionali per i servizi radiotelevisivi provvedono
alle  contestazioni,  alla   istruttoria   ed   all'audizione   degli
interessati  nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti
aventi sede o domicilio eletto nell'area di rispettiva competenza. In
ogni singolo caso riferiscono senza indugio al Garante sull'attivita'
svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di  questi,  fornendo
anche  ogni  utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e
patrimoniali dell'emittente  ed  alla  rilevanza  territoriale  della
violazione commessa.
  4.   Per  il  tempestivo  espletamento  dei  compiti  dei  comitati
regionali i gruppi della Guardia  di  finanza  inviano  direttamente,
senza indugio, ai comitati medesimi le denunce ricevute nei confronti
di  emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale
di rispettiva competenza, corredandole della  relativa  registrazione
dei programmi denunciati.
  5. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste
e  delle  telecomunicazioni  collaborano, a richiesta, con i comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi.
  6.  Tutte  le  disposizioni dei precedenti commi debbono intendersi
riferite ai comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi  delle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per  quanto  concerne  i
rispettivi territori.