Art. 2. Codice di autoregolamentazione 1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione. 2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare per i singoli referendum: a) lo spazio complessivamente disponibile nel periodo della campagna referendaria, suddiviso in due quote uguali per data di pubblicazione, collocazione e modalita' grafiche, prenotabile rispettivamente dai sostenitori del si e dai sostenitori del no; b) la quota, non inferiore ad un terzo, che, nell'ambito dello spazio prenotabile dai sostenitori del si, e' riservata al comitato promotore della specifica consultazione referendaria ove ne faccia richiesta nei termini indicati nel comunicato di cui all'art. 1, comma 3; c) le regole di ripartizione degli spazi disponibili per i sostenitori del si tra le forze sociali interessate, ivi compresi partiti politici e sindacati, diverse dal comitato promotore, nonche' le regole di ripartizione degli spazi disponibili per i sostenitori del no tra le forze sociali interessate, ivi compresi partiti politici e sindacati, che si oppongono alla proposta referendaria; d) le regole di distribuzione, tra le sole forze sociali che hanno gia' prenotato nel termine stabilito spazi disponibili per i sostenitori del si, degli spazi eventualmente non prenotati dal comitato promotore nel limite della sub-quota riservatagli. 3. Sulla testata deve essere data tempestiva comunicazione degli spazi lasciati liberi dal comitato promotore, per consentirne l'eventuale utilizzazione da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 2. Le regole di ripartizione di cui alle lettere c) e d) del comma 2 devono informarsi a criteri cronologici. 4. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. E' in facolta' degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata. 5. Le forze sociali, ivi compresi partiti politici e sindacati, che intendono prenotare spazi di propaganda debbono precisare, con il quesito referendario cui sono interessate, se siano schierate a favore del si ovvero a favore del no, ai fini della ripartizione degli spazi disponibili. 6. La disposizione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, si intende rispettata, per quanto concerne gli spazi di propaganda, qualora l'offerta di questi sia avvenuta in modo paritario, nel rispetto di tutte le regole determinate ai sensi dei commi 2 e 3.