Art. 2.
                   Codice di autoregolamentazione
  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  1 sono tenuti a determinare per
ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e  per  la
disciplina  delle  pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di
autoregolamentazione.
  2.  Il  codice  di   autoregolamentazione   deve   in   particolare
determinare  per  i singoli referendum: a) lo spazio complessivamente
disponibile nel periodo della campagna referendaria, suddiviso in due
quote uguali per data  di  pubblicazione,  collocazione  e  modalita'
grafiche,  prenotabile  rispettivamente  dai sostenitori del si e dai
sostenitori del no; b) la quota, non  inferiore  ad  un  terzo,  che,
nell'ambito  dello  spazio  prenotabile  dai  sostenitori  del si, e'
riservata  al  comitato  promotore  della   specifica   consultazione
referendaria  ove  ne  faccia  richiesta  nei  termini  indicati  nel
comunicato di cui all'art. 1, comma 3; c) le regole  di  ripartizione
degli spazi disponibili per i sostenitori del si tra le forze sociali
interessate,  ivi  compresi partiti politici e sindacati, diverse dal
comitato promotore, nonche' le regole  di  ripartizione  degli  spazi
disponibili   per   i   sostenitori  del  no  tra  le  forze  sociali
interessate, ivi  compresi  partiti  politici  e  sindacati,  che  si
oppongono  alla proposta referendaria; d) le regole di distribuzione,
tra le sole forze  sociali  che  hanno  gia'  prenotato  nel  termine
stabilito  spazi  disponibili  per  i sostenitori del si, degli spazi
eventualmente non prenotati dal comitato promotore nel  limite  della
sub-quota riservatagli.
  3.  Sulla  testata  deve essere data tempestiva comunicazione degli
spazi  lasciati  liberi  dal  comitato  promotore,  per   consentirne
l'eventuale  utilizzazione  da parte dei soggetti di cui alla lettera
d) del comma 2. Le regole di ripartizione di cui alle lettere c) e d)
del comma 2 devono informarsi a criteri cronologici.
  4. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere  a  disposizione
di  chiunque  intenda  prenderne  visione, nelle sedi precisate nella
comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve  essere  inviato  al
Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria  a sua richiesta, in
qualunque momento, e deve essere comunque conservato  dagli  editori.
E'    in   facolta'   degli   editori   pubblicare   il   codice   di
autoregolamentazione della testata interessata.
  5. Le forze sociali, ivi compresi partiti politici e sindacati, che
intendono prenotare spazi di propaganda  debbono  precisare,  con  il
quesito  referendario  cui  sono  interessate,  se  siano schierate a
favore del si ovvero a favore del  no,  ai  fini  della  ripartizione
degli spazi disponibili.
  6.  La  disposizione  dell'art.  16,  comma 2, del decreto-legge 20
marzo 1995, n. 83, si intende rispettata,  per  quanto  concerne  gli
spazi di propaganda, qualora l'offerta di questi sia avvenuta in modo
paritario,  nel  rispetto di tutte le regole determinate ai sensi dei
commi 2 e 3.