Art. 21.
                              Sondaggi
  1.  In  relazione  ai  limiti  derivanti anche dallo svolgimento di
altre consultazioni elettorali,  i  sondaggi  demoscopici  sull'esito
delle  consultazioni  referendarie e sugli orientamenti di voto degli
elettori possono essere resi pubblici o comunque diffusi a  decorrere
dal  giorno  8  maggio e sino al giorno 21 maggio 1995 compresi. Dopo
quest'ultima data  e'  vietata  la  pubblicazione  o  diffusione  dei
sondaggi  anche  se  effettuati  in  un  periodo di tempo anteriore a
quello del divieto.
  2. I sondaggi devono essere realizzati in conformita'  dei  criteri
che  saranno  stabiliti  con  apposito  provvedimento  del Garante. I
risultati anche parziali  dei  sondaggi  devono  essere  accompagnati
dalle  seguenti  indicazioni della cui veridicita' e' responsabile il
soggetto che realizza il sondaggio:
    a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se  realizzato  con
altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;
    b) committente e acquirente;
    c) criteri seguiti per la formazione del campione;
    d)  metodo  di  raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
    e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
    f) domande rivolte;
    g) percentuale  delle  persone  che  hanno  risposto  a  ciascuna
domanda;
    h) date in cui e' stato realizzato il sondaggio.
  3. Fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato l'invito
rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze di
voto  attraverso  contatti  telefonici,  postali,  o  in altra forma,
direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti  private  e
la  stampa,  nonche'  la  pubblicazione  e  trasmissione di risultati
acquisiti secondo tali modalita'.
  4. Per i sondaggi effettuati nel periodo  consentito,  qualora  non
siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, il
Garante   dispone   che  sia  dichiarata  la  circostanza  sui  mezzi
d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo
rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.