Art. 21. Sondaggi 1. In relazione ai limiti derivanti anche dallo svolgimento di altre consultazioni elettorali, i sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni referendarie e sugli orientamenti di voto degli elettori possono essere resi pubblici o comunque diffusi a decorrere dal giorno 8 maggio e sino al giorno 21 maggio 1995 compresi. Dopo quest'ultima data e' vietata la pubblicazione o diffusione dei sondaggi anche se effettuati in un periodo di tempo anteriore a quello del divieto. 2. I sondaggi devono essere realizzati in conformita' dei criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento del Garante. I risultati anche parziali dei sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni della cui veridicita' e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso; b) committente e acquirente; c) criteri seguiti per la formazione del campione; d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f) domande rivolte; g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) date in cui e' stato realizzato il sondaggio. 3. Fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze di voto attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonche' la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalita'. 4. Per i sondaggi effettuati nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, il Garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.