Art. 23. Organi ufficiali dei partiti 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 commi 2, 3, e 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 commi 2, 3, 4, 5, e 6, 15, 16, 17 comma 1 non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici. 2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestivita' al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie. 3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestivita', al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.