Art. 23.
                    Organi ufficiali dei partiti
  1.  Le  disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 commi 2,
3, e 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 commi 2, 3, 4, 5, e  6,  15,  16,  17
comma   1  non  si  applicano  agli  organi  ufficiali  di  stampa  e
radiofonici di partiti e dei movimenti politici.
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico  che  risulta  registrato  come  tale
presso  la  cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in
tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come  tale  nello
statuto  o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
I  partiti  ed  i  movimenti  politici  sono  tenuti  a  fornire  con
tempestivita'  al  Garante  per  la  radiodiffusione  e l'editoria le
indicazioni al riguardo necessarie.
  3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico
l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti  registrata
come  organo  del  partito presso la cancelleria del tribunale ovvero
che risulti indicata come tale nello statuto o altro  atto  ufficiale
del  partito  o  del  movimento  politico.  I  partiti ed i movimenti
politici sono tenuti a fornire con tempestivita', al Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria ed al comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha  sede
l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.