Art. 3. Modalita' dei messaggi di propaganda 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, i messaggi di propaganda referendaria debbono essere chiaramente riconoscibili, secondo modalita' uniformi per ciascuna testata anche per specifica collocazione, e debbono recare l'indicazione del loro committente.