Art. 3.
                Modalita' dei messaggi di propaganda
  1.  Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 1995,
n.  83,  i  messaggi  di  propaganda  referendaria   debbono   essere
chiaramente  riconoscibili,  secondo  modalita' uniformi per ciascuna
testata  anche  per  specifica   collocazione,   e   debbono   recare
l'indicazione del loro committente.