Art. 4.
                    Pubblicita' per i referendum
  1. In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 6,
del  decreto-legge  20  marzo  1995, n. 83, ed in ragione del diverso
rilievo delle precedenti e concomitanti  elezioni  fissate  in  varie
parti  del  territorio  nazionale  nella  primavera  del  1995,  come
precisato  nelle  premesse  del  presente  atto,  le  inserzioni   di
pubblicita'  per  le  consultazioni referendarie del giorno 11 giugno
1995 sono consentite:
    a) sino al giorno 11 maggio  1995  compreso,  per  le  testate  o
edizioni  locali  che  hanno  diffusione  circoscritta  alla  regione
autonoma  della  Valle  d'Aosta  ovvero  alla  regione  autonoma  del
Trentino-Alto Adige ovvero alla regione autonoma della Sicilia;
    b)  a  decorrere  dal  giorno 8 maggio e sino al giorno 11 maggio
compresi, per tutte le altre testate o edizioni;
  2. La pubblicita', nei limiti temporali e territoriali  in  cui  e'
consentita  ai  sensi  dei  precedenti  commi,  deve essere offerta e
pubblicata con le modalita' precisate negli articoli 5 e 6.