Art. 4. Pubblicita' per i referendum 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ed in ragione del diverso rilievo delle precedenti e concomitanti elezioni fissate in varie parti del territorio nazionale nella primavera del 1995, come precisato nelle premesse del presente atto, le inserzioni di pubblicita' per le consultazioni referendarie del giorno 11 giugno 1995 sono consentite: a) sino al giorno 11 maggio 1995 compreso, per le testate o edizioni locali che hanno diffusione circoscritta alla regione autonoma della Valle d'Aosta ovvero alla regione autonoma del Trentino-Alto Adige ovvero alla regione autonoma della Sicilia; b) a decorrere dal giorno 8 maggio e sino al giorno 11 maggio compresi, per tutte le altre testate o edizioni; 2. La pubblicita', nei limiti temporali e territoriali in cui e' consentita ai sensi dei precedenti commi, deve essere offerta e pubblicata con le modalita' precisate negli articoli 5 e 6.