Art. 5. Modalita' dell'offerta di pubblicita' 1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici che intendano diffondere pubblicita' per i referendum sono tenuti entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 1, comma 2, pubblicato sulla stessa testata interessata all'offerta. Per le testate periodiche si applica la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2. 2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, e deve precisare: a) quali siano i referendum per i quali sono offerti spazi pubblicitari; b) la data iniziale e finale del periodo in cui e' consentivo alla testata pubblicare pubblicita' per il referendum ; c) il limite massimo delle inserzioni ammissibili quale specificato ai sensi dell'art. 6, comma 3; d) le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 7, nonche' le eventuali condizioni di gratuita'; e) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi; f) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicita'; g) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonche' denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicita' cui eventualmente e' necessario rivolgersi. 3. Fermi i limiti di cui all'art. 4, nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto di diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e per le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al precedente comma. 4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della cessione di spazi pubblicitari per la consultazione referendaria. 6. Le forze sociali, ivi compresi partiti politici e sindacati, che intendano prenotare spazi di pubblicita' debbono precisare, con il quesito referendario cui sono interessate, se siano schierate a favore del si ovvero a favore del no, ai fini dell'assegnazione degli spazi disponibili. 7. La disposizioni dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 1995, n. 83, si intende rispettata, per quanto concerne gli spazi pubblicitari, qualora l'offerta di questi sia avvenuta in modo paritario, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2.