Art. 5.
                Modalita' dell'offerta di pubblicita'
 1.  Gli  editori  di  giornali  quotidiani e periodici che intendano
diffondere pubblicita' per  i  referendum  sono  tenuti  entro  sette
giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana, a darne preventiva notizia attraverso un
apposito comunicato, distinto  da  quello  considerato  nell'art.  1,
comma 2, pubblicato sulla stessa testata interessata all'offerta. Per
le  testate periodiche si applica la disposizione dell'ultimo periodo
dell'art. 1, comma 2.
  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo,  sia  per  collocazione  sia  per modalita' grafiche, e deve
precisare: a) quali siano i referendum per i quali sono offerti spazi
pubblicitari; b) la data iniziale e finale  del  periodo  in  cui  e'
consentivo alla testata pubblicare pubblicita' per il referendum ; c)
il  limite  massimo delle inserzioni ammissibili quale specificato ai
sensi dell'art. 6, comma 3; d) le tariffe per  l'accesso  agli  spazi
pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola testata
secondo  i  criteri  e  nei limiti stabiliti con l'art. 7, nonche' le
eventuali condizioni di gratuita';  e)  le  condizioni  temporali  di
prenotazione  degli spazi; f) ogni eventuale ulteriore circostanza od
elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicita'; g) il
domicilio  eletto  per  ogni  e  qualsiasi   comunicazione,   nonche'
denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di
pubblicita' cui eventualmente e' necessario rivolgersi.
   3. Fermi i limiti di cui all'art. 4, nel caso di edizioni locali o
comunque  di  pagine  locali  di testate a diffusione nazionale, tale
intendendosi ai fini del presente atto di diffusione  pluriregionale,
dovranno  indicarsi  distintamente le tariffe praticate per le pagine
locali e per le pagine  nazionali  nonche',  ove  diverse,  le  altre
modalita' di cui al precedente comma.
  4.  Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.  La   tempestiva   pubblicazione   del   comunicato   preventivo
costituisce  condizione  pregiudiziale di legittimita' della cessione
di spazi pubblicitari per la consultazione referendaria.
  6. Le forze sociali, ivi compresi partiti politici e sindacati, che
intendano prenotare spazi di pubblicita' debbono  precisare,  con  il
quesito  referendario  cui  sono  interessate,  se  siano schierate a
favore del si ovvero a favore del no, ai fini dell'assegnazione degli
spazi disponibili.
  7. La disposizioni dell'art. 16,  comma  2,  del  decreto-legge  10
marzo  1995,  n.  83,  si intende rispettata, per quanto concerne gli
spazi pubblicitari, qualora l'offerta di questi sia avvenuta in  modo
paritario, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2.