Art. 6. Limiti della pubblicita' 1. La pubblicita' non puo' contenere slogan denigratori. 2. Le inserzioni di pubblicita' per i referendum sono pubblicate in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari della testata, debbono recare la scritta "pubblicita' elettorale" ed indicare il loro autore. 3. Il numero massimo delle inserzioni ammissibili per ogni edizione di una testata quotidiana, tenuto conto dell'elevato numero delle proposte referendarie sottoposte a votazione il giorno 11 giugno 1995, non puo' essere superiore, per ogni singolo referendum, a tre per ciascuno dei contrapposti schieramenti del si e del no, considerati complessivamente senza distinzione tra i rispettivi sostenitori. Per le testate diverse da quelle quotidiane il numero massimo delle inserzioni ammissibili per ogni edizione non puo' essere superiore, per ogni singolo referendum, a nove per ciascuno dei contrapposti schieramenti. 4. L'eventuale selezione tra richieste di inserzioni pervenute in numero piu' elevato di quello consentito nel comma 3, provenienti da sostenitori diversi dello stesso schieramento, avviene secondo un criterio rigidamente cronologico di ricevimento delle richieste medesime, salvo diverso accordo tra gli interessati, del quale deve conservarsi idonea documentazione.