Art. 6.
                      Limiti della pubblicita'
  1. La pubblicita' non puo' contenere slogan denigratori.
  2. Le inserzioni di pubblicita' per i referendum sono pubblicate in
modo   distinto  rispetto  agli  altri  messaggi  pubblicitari  della
testata,  debbono  recare  la  scritta  "pubblicita'  elettorale"  ed
indicare il loro autore.
  3. Il numero massimo delle inserzioni ammissibili per ogni edizione
di  una  testata  quotidiana,  tenuto conto dell'elevato numero delle
proposte referendarie sottoposte a  votazione  il  giorno  11  giugno
1995,  non  puo' essere superiore, per ogni singolo referendum, a tre
per  ciascuno  dei  contrapposti  schieramenti  del  si  e  del   no,
considerati  complessivamente  senza  distinzione  tra  i  rispettivi
sostenitori. Per le testate diverse da quelle  quotidiane  il  numero
massimo  delle  inserzioni  ammissibili  per  ogni  edizione non puo'
essere superiore, per ogni singolo referendum, a  nove  per  ciascuno
dei contrapposti schieramenti.
  4.  L'eventuale  selezione tra richieste di inserzioni pervenute in
numero piu' elevato di quello consentito nel comma 3, provenienti  da
sostenitori  diversi  dello  stesso  schieramento, avviene secondo un
criterio  rigidamente  cronologico  di  ricevimento  delle  richieste
medesime,  salvo  diverso accordo tra gli interessati, del quale deve
conservarsi idonea documentazione.