Art. 4. 1. Il completamento delle attivita' di bonifica dovra' avvenire entro il termine di duecentoquaranta giorni a partire dalla data del presente provvedimento. 2. Le operazioni amministrativo-contabili relative agli interventi di smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong dovranno invece concludersi entro tre mesi dalla data del presente decreto. 3. Con successivo provvedimento sara' determinato il compenso spettante al commissario delegato per l'incarico conferitogli. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 1995 Il Sottosegretario di Stato: BARBERI