Art. 4.
  1. Il completamento delle attivita'  di  bonifica  dovra'  avvenire
entro  il termine di duecentoquaranta giorni a partire dalla data del
presente provvedimento.
  2. Le operazioni amministrativo-contabili relative agli  interventi
di  smaltimento  dei  rifiuti  trasportati  dalle navi Karin B ed Hai
Xiong dovranno invece concludersi  entro  tre  mesi  dalla  data  del
presente decreto.
  3.  Con  successivo  provvedimento  sara'  determinato  il compenso
spettante al commissario delegato per l'incarico conferitogli.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 aprile 1995
                                 Il Sottosegretario di Stato: BARBERI