IL DIRETTORE DELLA TERZA DIREZIONE CENTRALE DELLA M.C.T.C. Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato aggiornato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994; Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1991, recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali; Vista la risoluzione C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991 nonche' le disposizioni generali di utilizzazione delle autorizzazioni; Considerato che il contingente di autorizzazioni C.E.M.T. attribuito all'Italia ammonta a 67 unita'; Considerato che 59 di queste sono state regolarmente rinnovate alle imprese che ne erano gia' titolari nel 1994, restano da attribuire per graduatoria le 8 autorizzazioni revocate per utilizzazione insufficiente. Di tali 8 autorizzazioni soltanto una e' valida anche per l'Austria, pur essendo vincolata all'utilizzo di un veicolo "verde" ai sensi della normativa C.E.M.T; Esaminate le 129 domande di gradutoria presentate; Considerato che le predette autorizzazioni devono essere ripartite, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82 in ragione del 50% tra le graduatorie previste alle lettere A) e B), e che anche le eventuali autorizzazioni che si dovessero rendere disponibili nel corso dell'anno saranno ripartite con lo stesso criterio, tenendo conto che nel caso di disponibilita' di autorizzazioni in numero dispari, l'assegnazione dell'autorizzazione eccedente viene attribuita sulla base della graduatoria B); Udito il parere della Commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci, costituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1981, reso nella riunione del 30 marzo 1995; Decreta: Art. 1. Sono approvate le graduatorie di merito di cui agli elenchi numeri 1 e 3 allegati al presente decreto, relative all'anno 1995, per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, da attribuire alle imprese che aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali nonche' alle imprese che ne sono gia' titolari. Alle imprese collocate nelle prime 4 posizioni utili, sia della graduatoria A) che della graduatoria B), viene attribuita un'autorizzazione C.E.M.T. ciascuna. L'autorizzazione valida anche per il territorio austriaco e' attribuita all'impresa classificata al 1 posto utile della graduatoria B).