Art. 2.
  In  sede  di  assegnazione  il  rilascio  delle  autorizzazioni  e'
subordinato  all'accertamento  definitivo  dei  requisiti  dichiarati
dalle  imprese,  anche  in  ordine  alla  disponibilita' dei veicoli,
nonche' delle condizioni da rispettare ai sensi degli articoli 4 e  7
del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.