Art. 2. 1. Le richieste di concessione, da avanzarsi all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, territorialmente competente, dovranno essere conformi allo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto. 2. Il direttore del suddetto ufficio, constatata la regolarita' della documentazione presentata, nonche' le capacita' tecnico-economiche dei soggetti indicati all'art. 1, rilascia l'atto di concessione secondo lo schema indicato all'allegato 3 del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 1995 Il Ministro: CARAVALE