Art. 2.
  1.  Le  richieste  di   concessione,   da   avanzarsi   all'ufficio
provinciale   della   Motorizzazione   civile   e  dei  trasporti  in
concessione, territorialmente competente,  dovranno  essere  conformi
allo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto.
  2.  Il  direttore  del  suddetto ufficio, constatata la regolarita'
della    documentazione    presentata,    nonche'    le     capacita'
tecnico-economiche  dei soggetti indicati all'art. 1, rilascia l'atto
di concessione secondo lo schema indicato all'allegato 3 del presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 aprile 1995
                                                Il Ministro: CARAVALE