Art. 2.
  1.  Le  funzioni  gia'  espletate  dalla  Segreteria per gli affari
comunitari vengono assorbite, secondo le rispettive  competenze,  dal
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, dall'Ufficio per
il programma di Governo e dal Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie.
   Roma, 10 aprile 1995
                                                  Il Presidente: DINI