Art. 2. 1. Le funzioni gia' espletate dalla Segreteria per gli affari comunitari vengono assorbite, secondo le rispettive competenze, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, dall'Ufficio per il programma di Governo e dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. Roma, 10 aprile 1995 Il Presidente: DINI