Art. 2. Il prefetto inviera' entro novanta giorni al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnico-esecutivi relativi agli interventi di cui all'art. 1 debitamente approvati dagli organi competenti per legge al fine del riscontro di idoneita' delle previsioni progettuali con le finalita' del finanziamento disposto e della conseguente definitiva conferma del contributo che non potra' comunque superare l'importo assegnato.