Art. 8. L'ufficio organizzazione affari amministrativi e finanziari del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere al trasferimento della somma sulla base di specifiche documentate richieste da parte del prefetto di Catania. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 1995 Il Presidente: DINI