Art. 8.
  L'ufficio  organizzazione  affari  amministrativi  e finanziari del
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a  provvedere  al
trasferimento  della  somma  sulla  base  di  specifiche  documentate
richieste da parte del prefetto di Catania.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 aprile 1995
                                                  Il Presidente: DINI