Art. 2. Prescrizioni per gli impianti industriali 1. Negli impianti industriali presenti nel territorio della provincia di Siracusa devono essere eseguiti gli interventi indicati nell'allegato B finalizzati a: adeguamento ai limiti di emissione; adeguamento ai limiti di scarico; ripristino di situazioni di degrado ambientale, chiaramente attribuibili ad uno specifico soggetto privato. 2. Il termine per l'adozione degli interventi di cui al comma 1, di carattere gestionale e che non richiedano adeguamenti di impianti o infrastrutture o altre azioni incompatibili con il termine indicato, e' fissato in novanta giorni dalla data del presente decreto. Ciascun soggetto privato, indicato nell'allegato B, dovra' presentare alla regione siciliana un programma di realizzazione di interventi indicante: le modalita' di attuazione dell'intervento; i tempi necessari (a decorrere dall'approvazione del programma) per il suo avviamento; i tempi necessari per il suo completamento. La regione siciliana approva tale programma entro i successivi trenta giorni, il quale costituisce prescrizione vincolante, salvo richiedere modifiche al programma nel caso non siano adeguati le modalita' e i tempi previsti. Nel caso in cui il soggetto presentatore ritenga di non poter acconsentire alle modifiche richieste della regione siciliana, la questione e' rimessa al Ministro dell'ambiente, che, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato fissa il programma con proprio decreto, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 3. Le caratteristiche tecniche generali degli interventi indicati in allegato B sono riportate nell'appendice dell'allegato A.