Art. 2.
              Prescrizioni per gli impianti industriali
   1.  Negli  impianti  industriali  presenti  nel  territorio  della
provincia  di Siracusa devono essere eseguiti gli interventi indicati
nell'allegato B finalizzati a:
   adeguamento ai limiti di emissione;
   adeguamento ai limiti di scarico;
   ripristino  di  situazioni  di  degrado  ambientale,   chiaramente
attribuibili ad uno specifico soggetto privato.
   2.  Il  termine per l'adozione degli interventi di cui al comma 1,
di carattere gestionale e che non richiedano adeguamenti di  impianti
o   infrastrutture  o  altre  azioni  incompatibili  con  il  termine
indicato, e' fissato  in  novanta  giorni  dalla  data  del  presente
decreto.  Ciascun  soggetto privato, indicato nell'allegato B, dovra'
presentare alla regione siciliana un programma  di  realizzazione  di
interventi indicante:
   le modalita' di attuazione dell'intervento;
   i  tempi  necessari  (a decorrere dall'approvazione del programma)
per il suo avviamento;
   i tempi necessari per il suo completamento.
   La regione siciliana approva tale  programma  entro  i  successivi
trenta  giorni,  il  quale costituisce prescrizione vincolante, salvo
richiedere modifiche al programma nel  caso  non  siano  adeguati  le
modalita' e i tempi previsti.
   Nel  caso  in  cui  il  soggetto presentatore ritenga di non poter
acconsentire alle modifiche richieste  della  regione  siciliana,  la
questione  e' rimessa al Ministro dell'ambiente, che, di concerto con
il  Ministro  dell'industria,  commercio  e  artigianato   fissa   il
programma  con  proprio  decreto,  ai sensi dell'art. 8 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
   3. Le caratteristiche tecniche generali degli interventi  indicati
in allegato B sono riportate nell'appendice dell'allegato A.